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Valutazioni etiche circa l’indicatore di rischio sociale sul piano F-N

2 Concetti generali dell’Analisi di Rischio Quantitativa

2.3 Critica dei metodi di analisi di rischio

2.3.4 Valutazioni etiche circa l’indicatore di rischio sociale sul piano F-N

È d’altronde necessario riflettere anche sul significato etico dell’indicatore da utilizzare per la verifica di compliance. Il tema è stato affrontato da molti autori, ma per la chiarezza e completezza degli argomenti si ricorda soprattutto il colloquio tra Trbojevic e Guarascio.

La questione fondamentale evidenziata da Guarascio e coll. (2007) riguarda il costrutto etico degli indicatori: viene così in evidenza che l’indicatore di rischio individuale è l’unico che abbia un significato etico legato al diritto alla sicurezza del cittadino – utente; ne consegue che il solo indicatore di rischio sociale, non essendo normalizzato per gli esposti al danno, non ha capacità informativa sul livello di tutela del diritto alla sicurezza degli utenti di un servizio / sistema.

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Questo fatto è particolarmente rilevante e immediatamente comprensibile ove si consideri che due sistemi potrebbero essere caratterizzati da identica retrocumulata (e quindi identico VAD, in quanto pari all’area sottesa dalla funzione retrocumulata del danno) ma esposti diversi, anche in modo significativo. Per paradosso si consideri un sistema T, utilizzato con probabilità 0,001 da un utente; in caso di utilizzo del sistema, si abbia la morte dell’utente. Si consideri d’altronde un sistema tecnico (che chiameremo galleria) con probabilità di incidente 0,001, utilizzato da 1000 utenti e con danno conseguente all’incidente pari a 1 vittima. I due sistemi (T e la galleria) presentano un profilo di funzione retrocumulata identica. È evidente che la diversa natura del rischio in capo al generico utente risulterebbe immediatamente ove si normalizzasse il valore atteso del danno: nel caso del sistema T, il rischio individuale risulterebbe 1000 volte superiore al sistema galleria.

D’altronde la comunità scientifica (e non solo: si consideri Hartford, 2009) condivide ampiamente la necessità di stabilire un limite di accettabilità che definisca il diritto alla sicurezza del cittadino – utente.

Una panoramica sull’aspetto etico dell’adozione dei vari indicatori e dei vari approcci al rischio è stata proposta da Vanem.

In Inghilterra e in Olanda sono in uso legislazioni che indicano soglie prescrittive di accettabilità del rischio individuale, mentre non sono in uso soglie prescrittive sul valore del rischio sociale, rappresentato dalla retrocumulata sul piano FN (V.M. Trbojevic, 2008).

In particolare, con riferimento alle installazioni chimiche ed industriali, è stabilito un criterio assoluto con valore legale per il rischio individuale pari a 10^-4 in Inghilterra (rimanendo in capo ai proponenti o agli esperti l’obbligo di adottare un criterio ALARP) e pari a 10^-6 in Olanda (senza ulteriori obblighi).

Il criterio sul rischio sociale, pure presente in alcune legislazioni dedicate nei due Paesi, non costituisce mai (in questi Paesi) un criterio di verifica con valore legale. Dal punto di vista qualitativo le soglie di verifica sul piano FN (senza valore legale) presentano pendenza pari ad -1 nel UK e pari a -2 in N.

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Figura 55: Criteri di accettazione sul piano FN

La misura del rischio individuale è invece equa, e costituisce l’indicatore di riferimento normalizzato. L’indicatore sul piano Fn non è invece normalizzato, ma si riferisce ad una condizione di esposizione specifica, o ad un’area di riferimento specifica. Per fenomeni pericolosi che hanno come bersaglio un contenuto numero di soggetti esposti in modo costante, una curva FN apparentemente rassicurante può in realtà mascherare valori di rischio individuale assolutamente intollerabile. L’adozione di indicatori sul piano FN è quindi completamente fuorviante per il risk assessment quando il fenomeno riguardi un gruppo di esposti riconoscibili. Ne consegue che l’adozione di un criterio di accettabilità sul piano FN.

La relazione tra IR e RS è in effetti mediata proprio dalla popolazione esposta, in quanto è ovviamente: 𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑥𝑥𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Ma è anche

𝑅𝑅 = �(𝐹𝐹𝑖𝑖− 𝐹𝐹𝑖𝑖+1)𝑥𝑥𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

relazione che lega l’area sottesa dalla FN curve al rischio totale.

Quindi il numero degli esposti al rischio specifico costituisce il mediatore fra il rischio sociale (definito come la probabilità di eguagliare o superare specifiche soglie di danno in un orizzonte temporale definito) e il rischio individuale.

La rappresentazione nella figura seguente [Holicky, 2007] propone un confronto sinottico tra le varie strategie criteriali solitamente utilizzate per le verifiche di sicurezza sul rischio sociale nel settore trasportistico.

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Figura 56: Criteri di verifica del RC utilizzati in letteratura

I criteri si compongono talvolta di una doppia verifica: una assoluta sull’accettabilità e una seconda assoluta sull’inaccettabilità.

La forma analitica dei criteri è del tipo

In relazione al caso applicativo delle gallerie stradali, con riferimento ai soli Paesi che adottano un criterio, più o meno cogente, sul piano F-N, si presentano soluzioni significativamente diverse, riportate in sintesi nel grafico sotto.

Figura 57: Criteri di verifica (non sempre cogenti) applicati al caso stradale nei vari Paesi Europei

La pendenza della retta soglia viene considerata un indice del grado di avversione al rischio collegato al danno di gravità elevata. 1,0E-06 1,0E-05 1,0E-04 1,0E-03 1,0E-02 1,0E-01 1,0E+00 F = P(R ≥N) 1 10 100 1000 K t

AN

F

F

=

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Il modello che nell’accezione sociale può essere ritenuto eticamente accettabile è un criterio di congruenza e stabilità rispetto alla condizione di rischio individuale costante ed indifferente nella dimensione del danno in termini di numero di vittime. In base a questo principio sembrerebbe evidente l’obbligo della scelta di un criterio che nel piano F-N sia rappresentato da una retta con pendenza -1. Questa scelta garantirebbe infatti l’applicazione della condizione di parità rispetto alla “dimensione dell’incidente”, privilegiando il riconoscimento del diritto individuale ad un atteggiamento equo non condizionato dall’interesse delle autorità a mostrare alla pubblica opinione apparente avversione alle conseguenze di un incidente “catastrofico” rispetto a quelle di un incidente normalmente accettato.

Tali osservazioni dovrebbero comunque essere relativizzate in considerazione che la F-N di qualunque sistema ingegneristico avanzato mostra uno specifico risk profile, in quanto la natura degli incidenti a cui è esposto il sistema sono in generale riconducibili a criticità specifiche e riconoscibili, che rendono sostanzialmente inevitabile (salvo la radicale modifica del sistema) la forma della FN, effetto diretto della forma della funzione PDF delle modalità di fallimento del sistema e delle conseguenze da queste attese; un intervento modificativo della forma locale della FN significa, in altre parole, intervenire in modo privilegiato, laddove non esclusivo, su alcuni scenari di incidente con un approccio selettivo antitetico all’approccio costi – benefici, come evidenziato nel precedente paragrafo.