• Non ci sono risultati.

La definizione delle regole del gioco: il contratto di joint venture

3. La costituzione di una Joint Venture

3.3. La definizione delle regole del gioco: il contratto di joint venture

Una volta presa la decisione circa il partner con caratteristiche corrispondenti alle nostre esigenze, altro passo importante sarà quello di accertare l’effettiva reciproca intenzione di realizzare una joint venture; bisogna accertare dunque la reale volontà di creare una comunione di interessi.

È questo il momento in cui il processo di costituzione di un’impresa congiunta diviene bilaterale, coinvolgendo i due (o più) partners alla ricerca dell’accordo. È indispensabile, infatti, che vi sia un faccia a faccia, un confronto diretto durante il quale ciascuno espone le proprie proposte.

Ciò che si verifica non è altro che un incontro fra la domanda e l’offerta di ciascun potenziale partecipante all’accordo. I partners si testano reciprocamente.

Tale fase è stata efficacemente paragonata al corteggiamento (courtship nella terminologia anglosassone) che precede il matrimonio e che permette a due persone di valutare la propria compatibilità rispetto all’altro113.

È importante che si riesca a circoscrivere un’area di interessi comuni abbastanza ampia. In tal modo la trattativa sarà più facile; elevata sarà, quindi, la possibilità di giungere ad un accordo soddisfacente per entrambe (o tutte, se più

113 SCHILLACI C., Profili economico-aziendali della formula joint venture, Giuffrè, Milano 1988.

di due) le parti coinvolte.

La trattativa in esame riguarderà i punti focali della collaborazione, che poi confluiranno in un accordo preliminare che faciliterà le fasi successive e la redazione dell’accordo finale.

L’accordo preliminare114 riguarda i primi risultati della trattativa, in riferimento a:

- Le motivazioni che hanno indotto i partners ad unirsi in joint venture;

- Il core business che sarà oggetto della costituenda joint venture enterprise;

- Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere;

- Gli apporti che ciascun partecipante dovrà conferire all’impresa congiunta;

- La composizione di un team cui affidare lo sviluppo e il perfezionamento delle negoziazioni.

114 Sebbene non abbia validità formale, l’accordo preliminare viene comunque stipulato in forma scritta.

Un aspetto di particolare importanza è quello riguardante l’accordo sui conferimenti, in particolare la stima degli stessi.

Il problema non sussiste nel momento in cui gli apporti dei ventures siano in denaro o in forma equivalente. Ma nella realtà sono molto più frequenti i casi di apporti in natura. Stimare brevetti, processi di lavorazione, quote di mercato, capacità manageriali, non solo è difficoltoso, ma è procedimento soggettivo, con tutte le incertezze che questo comporta.

Un problema molto sentito in questa fase è anche quello che si verifica nel momento in cui i partners hanno diversa forza contrattuale e vogliono che il peso attribuito a ciascun socio nella joint venture sia differente.

Questo rappresenta un punto critico fondamentale poiché è il momento in cui si decide se impostare la joint venture nella forma dominant o shared, ossia dominante o condivisa.

Non mancano i casi in cui uno dei partners (di solito chi occupa una posizione più debole) subordina il proprio assenso al contratto di collaborazione, ad una posizione paritetica115 dei venturers nell’impresa congiunta.

115 Anche la posizione paritaria non deve essere valutata come mera partecipazione paritaria nel capitale sociale della joint venture. Proprio la particolarità dell’istituto della joint venture fa sì che molto diffusa sia la redazione di particolari patti parasociali che stabiliscano gli equilibri interni cui l’amministrazione deve ottemperare.

Nel tessere la tela dell’accordo, una rottura della trattativa è sempre dietro l’angolo. Considerando anche i costi elevati che devono essere sostenuti durante la fase di courtship116, sebbene la joint venture possa apparire all’inizio una soluzione attraente, le difficoltà nel rendere compatibili i reciproci interessi, suggeriscono molto spesso di abbandonare il progetto.

Nel caso in cui l’accordo vada a buon fine, si potrà costituire l’impresa comune redigendo il contratto di joint venture. Anche nel caso di costituzione di joint venture societaria, infatti, esisterà un sottostante contratto di joint venture.

Più precisamente, vengono stilati degli accordi parasociali (definiti joint venture agreements) che integrano gli accordi statutariamente convenuti nel contratto societario.

Nella redazione dell’accordo di joint venture, i partners dovranno prestare massima attenzione poiché da questo passo dipenderà gran parte della buona riuscita della collaborazione.

Di solito, nel contratto di joint venture, si individuano i seguenti elementi117:

- La disciplina dei diritti dei venturers, che dipenderà in gran parte dagli apporti effettuati a favore dell’impresa congiunta;

116 Si tratta di costi dovuti non solo a spese legali e contrattuali, ma altresì imputabili ad un elevato impiego di tempo e di capacità manageriali.

117 Così individuati in MILONE M., L’impresa in comune – Aspetti economico-aziendali della joint venture enterprise, Cacucci, Bari 1989.

- La possibilità di formare dei comitati di controllo con responsabilità tecniche ed amministrative altrimenti assegnate a ciascuno dei partecipanti;

- L’organizzazione (numero dei componenti, seggi da attribuire a ciascun partner) del Consiglio d’Amministrazione;

- Creazione di un eventuale Comitato di Direzione;

- La disciplina per la nomina dei massimi dirigenti dell’impresa - La nomina dei membri dell’organo di controllo (secondo le

previsioni della legge nel Paese in cui l’impresa congiunta svolgerà la propria attività) e di un organo di internal auditing che supporti e verifichi il lavoro svolto dal primo;

- I principi per la redazione e l’approvazione del bilancio, sempre nel rispetto della legislazione locale;

- La fissazione di clausole compromissorie per dirimere eventuali controversie tra i soci; quindi le modalità di formazione di un collegio arbitrale con funzioni interpretative del contratto sottostante l’alleanza;

- Le norme per il trasferimento delle azioni o delle quote della società;

- Le disposizioni per la regolamentazione di un’eventuale liquidazione della joint venture, compresa la nomina dei liquidatori;

- La disciplina per la modifica degli accordi stipulati che sono alla base della joint venture stessa.

È evidente quanto più complicata sia la costituzione di un’impresa congiunta rispetto alla situazione classica. Tutti gli elementi del contratto di joint venture meriterebbero un approfondimento specifico, soprattutto dal punto di vista giuridico118.

Alcuni dei punti sopra menzionati che riguardano più da vicino il nostro interesse in questa trattazione, saranno trattati in maniera più specifica di seguito. Incentreremo ora, infatti, la nostra attenzione sulle fasi di sviluppo ed operative della gestione di una joint venture, con un accenno ai sistemi di controllo.

118 Per un approfondimento, in particolare dal punto di vista giuridico, cfr. ASTOLFI A., Il contratto di joint venture, Giuffrè, Milano 1981.