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5. Il consolidamento proporzionale

5.3. Le operazioni infragruppo

Per quanto concerne le operazioni che possono intercorrere fra la partecipante redigente il consolidato e la joint venture, occorre procedere alla loro sistemazione ed eventuale rettifica, per una corretta rappresentazione nel bilancio di gruppo.

Anche per l’eliminazione dei margini infragruppo, la soluzione più coerente con le assunzioni della teoria della proprietà, è quella che propende per una eliminazione parziale, qualsiasi sia la direzione168 della transazione.

Infatti, la parte di capitale della joint venture su cui la capogruppo non vanta alcun “diritto di proprietà”, non compare nel bilancio consolidato, escludendo che si possano considerare eliminabili i margini derivanti da operazioni tra la società madre e la parte estranea dell’impresa congiunta. Sarà prevista quindi l’eliminazione soltanto di quella parte dei margini che la capogruppo ha realizzato con se stessa.

Analizziamo qualche caso particolare, ricordando che, fondamentalmente, la maggior parte delle tecniche e delle procedure applicate per il consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo, è applicabile anche al consolidamento proporzionale.

168Le transazioni che possono avvenire nell’ambito di un gruppo societario possono essere di tipo downstream, upstream e lateral. Per un approfondimento cfr. CINQUE E., Le transazioni intragruppo nel Bilancio Consolidato, CEDAM, Padova 1996, pag. 70.

L’eliminazione del valore della partecipazione consolidata proporzionalmente e della corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata presenta una sola differenza rispetto a quanto si verifica con l’applicazione del metodo integrale di consolidamento: essendo inclusa nel bilancio consolidato solo la quota di partecipazione posseduta, non si origina il patrimonio netto di pertinenza dei terzi169.

Per i finanziamenti concessi dalla società madre alla filiale comune, si deve procedere all’eliminazione dei rapporti creditori e debitori reciproci.

Nel caso in cui gli importi non siano coincidenti, l’eliminazione va effettuata per il minor valore tra quello iscritto nel bilancio della società controllante e quello corrispondente all’applicazione della percentuale (di partecipazione nella joint venture detenuta dall’impresa redigente il consolidato) sul valore riflettente l’operazione intersocietaria, iscritto, per l’intero ammontare, nel bilancio dell’impresa comune.

La differenza tra i due valori deve essere riclassificata170 nel bilancio

169 Principi Contabili del CNDCR, documento n. 17, par. 15, «(…) in contropartita del valore delle

partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non compare la voce “Patrimonio netto di terzi” né quella “Utile di terzi” nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse».

170 La lettera del Principio Contabile del CNDCR, documento n. 17, par. 15, prevede che «nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi di consolidamento diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi».

consolidato quale credito o debito verso gli altri soggetti partecipanti171. In particolare, se si verifica il caso di finanziamento concesso dalla partecipante alla filiale comune e il valore iscritto a credito nel suo bilancio è superiore alla quota percentuale della posta rilevata a debito nel bilancio della joint venture, la differenza rappresenta una eccedenza di credito da riclassificare nelle poste verso altri soggetti; se il valore a credito è minore della quota percentuale della posta debitoria nel bilancio dell’impresa comune, tale differenza è un debito verso gli altri soggetti partecipanti172.

Il caso contrario si verificherà se è la joint venture a finanziare la società partecipante.

Analogamente si procede nel caso in cui si verifichino compravendite e prestazioni di servizi tra capogruppo e partecipata, con l’eliminazione dei proventi e degli oneri infragruppo ed eventualmente dei crediti e dei debiti ancora esistenti alla data di chiusura del bilancio consolidato.

Passiamo al trattamento di utili interni e perdite infragruppo, relativi ad operazioni tra un’impresa consolidata proporzionalmente e una consolidata integralmente.

171 BASTIA P., La formazione del bilancio consolidato, Clueb, Bologna 1991, propone un esempio che può chiarire il caso in esame. Se una joint venture emette un prestito obbligazionario che viene sottoscritto dalla società redigente il consolidato per una quota superiore alla percentuale di partecipazione della stessa nella joint venture, la società madre deve rilevare nel bilancio di gruppo, per differenza, un credito verso l’altra partecipante, dopodiché può procedere all’eliminazione delle poste reciproche.

172 Cfr. MARI L. M., Il consolidamento delle partecipazioni a controllo congiunto, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma 2001, pag. 617.

Per quanto riguarda gli utili interni, quindi, secondo quanto previsto dallo IAS n. 31, si attua una rettifica proporzionale: «fin quando i beni sono tenuti dalla joint venture, il partecipante deve rilevare solo la porzione di profitto riferibile alle quote degli altri partecipanti173 al controllo».

Stesso procedimento si dovrebbe seguire per le perdite infragruppo, nonostante il principio contabile internazionale n. 31 suggerisca di effettuare una rettifica «per l’intero ammontare quando l’apporto o la vendita rileva una riduzione del valore netto realizzabile delle attività correnti o una diminuzione durevole del valore iscritto di un’attività immobilizzata»174.

È giusto il caso di precisare che, nel caso dalla compensazione della voce “Partecipazioni” con il valore proporzionale delle attività e delle passività della filiale comune scaturiscono delle differenze contabili, che siano positive o negative, queste dovranno essere appostate nel bilancio di gruppo considerando le specifiche cause che le hanno determinate; in maniera identica a quanto avviene per il consolidamento integrale175.

173 Gli altri partecipanti sono, chiaramente, soggetti esterni al gruppo.

174 Per entrambe le ultime due frasi virgolettate, cfr. IAS n. 31 – Financial reporting of interests in joint ventures – IASC.

175 Per un approfondimento sul trattamento di tali differenze contabili basta consultare un qualsiasi testo sul bilancio consolidato; in particolare, per un approfondimento, con esempi, sulle rettifiche da operare nel caso di trasferimento di beni immobilizzati, in relazione non solo alle plusvalenza, ma anche alle quote di ammortamento, cfr. BASTIA P., La formazione del bilancio consolidato, Clueb, Bologna 1991.