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La definizione di strumento finanziario derivato secondo l’OIC 32

Per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair

value162 il legislatore italiano ha previsto un esplicito rimando ai principi contabili

internazionali163.

Specificamente, l’OIC 32 (par. 10) riporta la definizione di strumento finanziario contenuta nel principio contabile internazionale IAS 32 (par. 11), secondo cui “uno

strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria164 o ad uno strumento di capitale per un'altra società”.

162 V. infra par. 4 del presente capitolo.

163 Cfr. art. 2426, co. 2, c.c.: “per la definizione di ‘strumento finanziario’, di ‘attività finanziaria’ e

‘passività finanziaria’, di ‘strumento finanziario derivato’, di ‘costo ammortizzato’, di ‘fair value’, di ‘attività monetaria’ e ‘passività monetaria’, ‘parte correlata’ e ‘modello e tecnica di valutazione generalmente accettato’ si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.”

164 Il principio contabile nazionale OIC 32 non riporta invece la definizione di attività finanziaria e di

passività finanziaria, definite invece nello IAS 32 (par. 11): - “Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

a) disponibilità liquide;

b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;

c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria da un’altra entità o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità”.

Omissis.

- “Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a) un’obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o (ii) a scambiare attività e passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità;

Proseguendo, la definizione di strumento finanziario derivato è invece contenuta nell’OIC 32 (par. 11)165, il quale dispone che “un derivato è uno strumento finanziario

o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto

iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; c) è regolato a data futura”.

Relativamente al punto sub a), l’attività sottostante può essere una variabile finanziaria (tassi d’interesse, tassi di cambio, indici di borsa, ecc.) oppure una variabile di natura non finanziaria (prezzi di materie prime, eventi futuri, ecc.). Nel secondo caso, tuttavia, affinché lo strumento finanziario sia considerato come derivato è necessario che tale variabile non finanziaria faccia riferimento ad una grandezza passibile di manipolazione da parte di uno dei contraenti. Con questa previsione, l’OIC 32 dispone un’esplicita deroga per quei derivati il cui valore può essere determinato o influenzato dalla volontà delle parti166.

Con riguardo al punto sub b), per poter essere considerato come derivato, uno strumento finanziario deve prevedere, in linea di massima, un investimento netto iniziale (initial

net investment) nullo, cosa che normalmente accade con i contratti simmetrici

165 Anche tale definizione è stata desunta dai principi contabili adottati dall’Unione Europea, in

particolare dallo IAS 39 (par. 9).

166 Un esempio di strumento non considerabile ai fini della nuova disciplina, poiché collegato ad una

variabile sottostante influenzabile da una parte contrattuale, potrebbe essere costituito da un contratto di

swap che obbliga una società ad effettuare pagamenti alla controparte solo nel caso in cui il fatturato o

l’EBITDA della stessa raggiungono un determinato ammontare entro un determinato periodo di tempo. In questo caso il fatturato o l’EBITDA della società sono variabili che possono essere influenzate dalla gestione della stessa, escludendo dunque il contratto di swap dall’ambito della nuova disciplina contabile. Al contrario, come modello di contratto collegato ad una variabile non finanziaria non condizionabile dalle parti, l’OIC 32 (app. A.1) fornisce l’esempio di un contratto che deriva il suo valore sulla base dell’andamento di un indice di temperatura di una data città.

(forwards, futures e swaps) negoziati a condizioni di mercato167. Sono, ancora, ricompresi nella definizione di derivato anche quei contratti, come le opzioni e i derivati stipulati a condizioni fuori mercato168, che prevedono un investimento iniziale non nullo, purché tale investimento sia inferiore al costo che sarebbe stato sostenuto nel caso in cui, al posto della sottoscrizione del contratto derivato, si fosse proceduto direttamente all’acquisto dell’attività sottostante169.

Infine, in riferimento al punto sub c), si sottolinea che uno strumento finanziario per poter essere considerato come derivato ai fini dell’applicazione della novellata disciplina contabile deve prevedere un regolamento a data futura170, sia che esso avvenga nella forma di effettivo scambio di beni o titoli tra le parti (settlement by

physical delivery) oppure di scambio di differenziali monetari (net cash settlement).

Oltre ai casi nei quali uno strumento finanziario non può essere considerato un derivato per mancanza di almeno uno dei tre requisiti appena elencati, l’OIC 32 (par. 4) prevede l’esplicita esclusione dall’ambito della nuova normativa gli strumenti finanziari consistenti in:

a) contratti derivati che abbiano come oggetto le azioni proprie della società;

167 Si veda BUSSO D.,DEVALLE A., (nt. 147), p. 41: “nel caso di contratti a termine e di swap, se

sottoscritti a condizioni di mercato, il loro fair value è nullo e, quindi, non richiedono un investimento iniziale. Si tratta di strumenti derivati nei quali il rischio grava in modo simmetrico sulle due parti del contratto. Infatti, un soggetto razionale non sottoscriverebbe mai un contratto di questo genere già sapendo, fin dall’origine, di subire una perdita. Per trovare qualcuno disposto a sottoscrivere il contratto, esso non deve dare, inizialmente, origine ad utili o perdite per le parti coinvolte. Di conseguenza, ai due soggetti coinvolti non viene richiesto di pagare/incassare nulla al momento iniziale e, quindi, non c’è investimento netto iniziale. Pertanto, strumenti finanziari di questo genere soddisfano il requisito per essere considerati derivati.”.

168 I contratti stipulati a condizioni fuori mercato, ancorché simmetrici, prevedono il versamento iniziale

di una somma di denaro (upfront) da parte della controparte che si trova in condizione di vantaggio alla data della stipula del contratto. Se il contratto non è stipulato alle condizioni di mercato, infatti, il derivato avrà rispettivamente fair value positivo per una parte e negativo per l’altra; il pagamento dell’upfront (pari solitamente all’ammontare negativo del fair value) serve proprio per riequilibrare le posizioni tra i due soggetti.

169 BUSSO D.,DEVALLE A., (nt. 147), p. 42.: “al momento della stipulazione iniziale di uno strumento

derivato option-based la parte che deciderà se dare luogo o meno alla transazione deve corrispondere una somma di denaro (denominato premio – premium) all’altra. In questo caso, quindi, è presente un investimento iniziale. Tuttavia, il premio è generalmente di molto inferiore rispetto al valore nozionale del contratto, con la conseguenza che tali strumenti devono essere considerati contratti derivati”.

b) contratti derivati conclusi tra acquirente e venditore che si riferiscono a strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria171;

c) opzioni di riscatto ricompresi all’interno di contratti di leasing.

Un ulteriore caso di disapplicazione di tale disciplina, peraltro già introdotto con il d.lgs. 394/2003, è previsto per i derivati relativi all’acquisto e alla vendita di merci, sottoscritti da una società con finalità strettamente attinenti alla gestione operativa172. Sul punto, il legislatore ha identificato con precisione quali caratteristiche i derivati su merci devono possedere al fine di essere esclusi dalla definizione di strumento finanziario derivato, assoggettando invece al regime speciale tutti gli altri derivati della medesima categoria. Nello specifico, il disposto dell’art. 2426, co. 3, c.c. prevede che rientrino nella definizione di strumento finanziario derivato i contratti “che conferiscono all’una o

all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo di merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce”.

Questa previsione, in particolare, ha lo scopo di escludere dall’ambito di applicazione delle nuove regole contabili i contratti derivati riferibili ad operazioni di copertura dei rischi relativi a beni che sono strumentali all’attività produttiva173. Restano invece a tutti gli effetti considerati strumenti finanziari derivati i contratti a termine su commodities,

171 Cfr. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, (nt. 159), p. 1214, ove al punto n. 4, l’OIC 32 specifica

che “per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni

di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società”.

172 È il caso di contratti a termine (forwards e futures) e contratti di opzioni sottoscritte dalle società per

tutelare l’approvvigionamento delle merci necessarie per lo svolgimento dell’attività produttiva.

173 Nei casi in cui una società venda (emetta) un opzione (call o put) non è mai possibile escludere tali

opzioni dall’ambito di applicazione dell’OIC 32 poiché tali strumenti non sono considerati idonei per le finalità strettamente attinenti alla gestione operativa; di qui l’OIC 32 (par. 8): “[…] un’opzione (put o

call) venduta, per l’acquisto o la vendita di merci, che dà diritto ad entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabilizzarsi come fosse uno strumento finanziario derivatore anche se nella prassi la società procede alla consegna fisica della merce”.

anche se regolati per contanti174, che non sono strettamente legati al processo produttivo della società, venendo conseguentemente assoggettati al nuovo regime di rilevazione in bilancio.