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Gli strumenti finanziari derivati nella nota integrativa

7. Gli strumenti finanziari derivati all’interno di altri documenti di bilancio

7.2 Gli strumenti finanziari derivati nella nota integrativa

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2015, hanno interessato anche il contenuto della nota integrativa, la quale dovrà presentare, a partire dal 2016, alcune informazioni aggiuntive – rispetto a quelle previste antecedentemente al decreto – in relazione agli strumenti finanziari derivati posseduti dall’impresa.

In particolare, l’informativa che deve essere fornita nella nota integrativa con riguardo agli strumenti finanziari derivati dovrà contenere sia informazioni generali (desumibili dal dettato dell’art. 2427 c.c.) che informazioni specifiche (desumibili dal dettato dell’art. 2427-bis, c.c.).

Relativamente alle informazioni di carattere generale, la nota integrativa deve fornire chiarimenti riguardo ai seguenti elementi:

a) i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati, che devono essere in linea con le previsioni di cui all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis), c.c.;

b) l’utilizzo o meno dell’hedge accounting per la rilevazione delle operazioni di copertura e le modalità di utilizzo dello stesso;

essere esposti nella sezione del rendiconto finanziario relativa all’attività operativa, dal momento che gli oneri finanziari costituiscono una componente che concorre alla determinazione del reddito di esercizio. In particolare, un IRS del tipo descritto genera, in date stabilite dal contratto, due diversi flussi di cassa: un flusso di cassa in uscita relativo al pagamento da parte dell’impresa, calcolato sulla base del tasso fisso, e un flusso di cassa in entrata relativo all’ammontare incassato dall’impresa sulla base del tasso variabile; secondo le disposizioni dell’OIC 10 (par. 49) i due flussi di cassa devono essere separatamente indicati nel rendiconto finanziario. Al contrario, invece, i flussi monetari generati da un’operazione di copertura di fair value avente ad oggetto un’operazione programmata di acquisto di un immobile andranno fatti afferire nella sezione del conto economico relativa all’attività di investimento, giacché è quella l’area del rendiconto finanziario interessata dai flussi monetari collegati all’acquisito di immobilizzazioni.

c) la presenza di contratti derivati di acquisto o vendita di merci esclusi dall’obbligo di rilevazione, ai sensi dell’art. 2426, co. 3, c.c.;

d) la presenza di derivati incorporati, le modalità di analisi per la verifica dell’eventuale scorporo e la modalità di rilevazione del fair value del derivato incorporato al momento dello scorporo;

e) l’utilizzo o meno della facoltà di valutazione di uno strumento ibrido quotato al

fair value senza operare lo scorporo, prevista dall’OIC 32 (par. 50)251.

Con riferimento all’informativa specifica invece, il nuovo art. 2427-bis, co. 1, c.c. afferma che “nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, non- ché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio”.

L’OIC 32 (par. 121) prevede, a chiarimento di quanto affermato dal legislatore, che “la

società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati”. Inoltre, il

successivo OIC 32 (par. 123) afferma che le informazioni da fornire in relazione al fair

value sono di natura quantitativa e devono essere confrontate con quelle dell’esercizio

precedente.

Ancora, l’OIC 32 (par. 129), per le sole società che redigono il bilancio in forma ordinaria252, aggiunge l’obbligo per la società di riportare in nota integrativa informazioni riguardo:

251 Si ricorda che una volta optato il modello di valutazione previsto dall’OIC 32 (par. 50), tutti gli

strumenti ibridi quotati dovranno essere valutati secondo tale modello.

252 L’OIC 32 (par. 129) non riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata; di seguito,

a) la componente del fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;

c) le informazioni in merito all’indeterminabilità del fair value;

d) la descrizione del venire meno del requisito di elevata probabilità di un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge);

e) la componente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura di flussi finanziari;

f) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili. Si ricorda infine che nel corso della redazione della nota integrativa, anche riguardo agli strumenti finanziari derivati, devono essere adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2427, co. 1, n. 1) e 2), c.c. i quali prescrivono di dare indicazione dei “criteri applicati nella

valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore” e dei “movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una voce all’altra, le alienazioni, avvenuta nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.

Concludendo, pare opportuno evidenziare che le informazioni fino ad ora descritte debbano essere presentate anche nella nota integrativa delle società che, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., redigono in bilancio in forma abbreviata, con la sola eccezione delle informazioni previste dall’OIC 32 (par. 129), le quali possono essere omesse. Con riferimento alle micro-imprese, disciplinate dal nuovo art. 2435-ter c.c. rileva ricordare che tali società sono esonerate dall’obbligo di rilevazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Esse sono inoltre esonerate dalla redazione della nota integrativa quando sono riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui all’art. 2427,

integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 del presente principio”.

co. 1, n. 9)253 e 16), c.c.254; tra tali informazioni non rientrano quelle relative agli strumenti finanziari derivati. Pertanto, pare corretto affermare che le micro-imprese non sono tenute a presentare alcuna informativa in merito al possesso di strumenti finanziari derivati.