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Strumenti finanziari derivati non di copertura

Ai sensi della disciplina contabile in tema di rilevazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio, i derivati non di copertura – i cosiddetti derivati di negoziazione – costituiscono un’ampia maggioranza dei contratti derivati posseduti dalle imprese. In ragione di ciò, è possibile affermare che il trattamento contabile previsto per tale tipologia di strumenti costituisce il regime ordinario che deve essere applicato ad ogni contratto derivato. Il trattamento speciale riservato ai derivati di copertura, il cosiddetto

hedge accounting, costituisce invece – nell’idea del legislatore – una sorta di deroga alle

regole generali ed è pertanto applicabile solamente nel caso in cui i derivati di copertura rispettino severi requisiti previsti dall’OIC 32.

Concentrandosi sulla casistica ordinaria, uno strumento finanziario può essere considerato non di copertura, ai fini della rappresentazione contabile introdotta dal legislatore del 2015, essenzialmente per tre ragioni:

a) lo strumento finanziario derivato è stato sottoscritto con finalità di negoziazione (trading) o di speculazione. Questo è l’unico caso in cui il concetto di derivato non di copertura e derivato speculativo coincidono197;

196 Qualora la società decidesse di cambiare il principio contabile dovrà applicare le disposizioni

enunciate dal principio contabile nazionale OIC 29 “Cambiamenti dei principi contabili, cambiamenti

di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

197 Cfr. BUSSO D.,DEVALLE A.,(nt. 147), p.79 ss.: “Non è corretto assimilare i derivati trattati come

derivati non di copertura ai derivati ai derivati definiti speculativi. […] la società può scegliere di trattare i derivati come non di copertura ma ciò non significa che siano speculativi. I derivati speculativi non rientrano nell’attività delle imprese non finanziarie […]”.

b) lo strumento finanziario derivato, nonostante sia stato sottoscritto con finalità di copertura, non soddisfa i requisiti per essere contabilizzato come strumento di copertura previsti dall’OIC 32198;

c) lo strumento finanziario derivato, nonostante sia stato sottoscritto con finalità di copertura e sia in possesso dei requisiti per la contabilizzazione di una copertura, è rappresentato in bilancio come un derivato “non di copertura” perché la società ha deciso di non applicare ad esso le regole dell’hedge accounting.

Relativamente alla rilevazione in bilancio, i derivati “non di copertura” aventi fair value positivo, sono sempre classificati nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, alla voce “C.III.5 strumenti finanziari derivati attivi”; nel caso in cui il loro fair value sia negativo devono invece essere iscritti tra le passività, alla voce “B.3) strumenti

finanziari derivati passivi”.

Gli strumenti finanziari derivati “non di copertura” sono rilevati al fair value alla data di iscrizione iniziale199; tale valore di iscrizione deve poi essere adeguato sulla base del

fair value determinato alla data di chiusura del bilancio negli esercizi successivi, per

tutta la durata della vita del contratto.

La variazione di fair value dello strumento finanziario derivato intervenuta nell’esercizio, calcolata come differenza tra il fair value rilevato al momento della sottoscrizione (o il fair value rilevato all’inizio dell’esercizio) e il fair value rilevato alla fine dell’esercizio, deve essere contabilizzata nel conto economico o come provento o come onere. In particolare, le variazioni di fair value devono essere iscritte in conto economico, nella sezione D, alle seguenti voci:

- “D.18.d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati”, nel caso in cui la variazione di fair value dello strumento finanziario derivato sia positiva200;

198 I requisiti di ammissibilità della copertura saranno approfonditi nel paragrafo seguente.

199 Per un approfondimento sul fair value di strumenti finanziari derivati nel caso di costi impliciti

dell’operazione di sottoscrizione si rimanda a: BUSSO D.;DEVALLE A.,(nt. 147), p. 80 ss. Più nello

specifico, per una trattazione delle modalità di rilevazione dei costi di transazione relativi all’acquisto di uno strumento derivato v. CHIRICO A, (nt. 9), pp. 62-63.

- “D.19.d) svalutazione di strumenti finanziari derivati”, nel caso in cui la variazione di fair value dello strumento finanziario derivato sia negativa201.

La rilevazione delle variazioni di valore dei derivati non di copertura iscritti nel bilancio comporta l’emersione di utili (o perdite) da fair value all’interno del conto economico. In argomento, al fine di evitare la distribuzione di proventi non effettivamente realizzati, il codice civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis), c.c. dispone che “non sono distribuibili

gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”.

La previsione del legislatore in merito alla non distribuibilità degli utili originati dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati è motivata dal fatto che la rappresentazione contabile fin qui illustrata rappresenta una deroga al principio della prudenza. Gli strumenti finanziari derivati, d’ora in poi infatti, saranno rilevati in bilancio anche nel caso in cui abbiano fair value positivo202, nonostante essi rappresentino valori solo “potenzialmente” favorevoli. La conseguente iscrizione nel conto economico di proventi da valorizzazioni al fair value equivale pertanto a una rilevazione di utili non ancora realizzati; di qui, il divieto di distribuzione di tali proventi. L’OIC 32 non entra nel merito delle modalità operative da adottarsi per la gestione del vincolo di non distribuibilità degli utili generati dalla valutazione al fair value dei derivati “non di copertura”203.

Tale vincolo potrebbe essere rispettato attraverso due diverse modalità:

a) tramite la creazione di una riserva di utili ad hoc, alimentata con l’utile d’esercizio e di importo pari ai maggiori valori attribuiti agli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio;

b) tramite un’indicazione specifica della parte di utili non distribuibili all’interno del prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto, contenuto nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, n. 7-bis, c.c.

201 In questo caso il valore (fair value) dello strumento finanziario derivato ha registrato una

diminuzione.

202 Prima della riforma del 2015 gli strumenti finanziari derivati comparivano in bilancio solamente nel

caso di fair value negativo, per mezzo di un accantonamento all’apposito fondo per rischi e oneri.

203 L’OIC 32 entra invece nel merito delle modalità di gestione della “riserva per la copertura di flussi

Ulteriori elementi di criticità potrebbero inoltre verificarsi nell’ipotesi in cui l’esercizio si dovesse chiudere con una perdita o comunque con un utile inferiore all’ammontare dei proventi da valutazione al fair value rilevati in conto economico. In tal caso infatti, per rispettare il divieto di distribuzione di utili non realizzati, sembrerebbe necessario estendere il vincolo di non distribuibilità anche a riserve preesistenti e altrimenti distribuibili, fino a concorrenza dell’ammontare totale di proventi da valutazione al fair

value iscritti nel conto economico del bilancio dell’esercizio.

Ancora, nell’eventualità di mancanza di riserve distribuibili preesistenti, l’unica soluzione percorribile parrebbe quella di estendere il vincolo di non distribuibilità agli utili futuri della società, di qualunque natura essi siano, fino al momento in cui non sarà possibile costituire una riserva indisponibile – cioè indistribuibile – a copertura dei plusvalori da fair value degli strumenti finanziari derivati contabilizzati fino a quel momento204.

Per quanto riguarda il regime di disponibilità delle riserve di utili da fair value iscritte nel patrimonio netto, esse parrebbero, nel silenzio del legislatore, disponibili sia per aumenti di capitale, che per la copertura di perdite205.

I dubbi operativi in merito al trattamento degli utili generati dalla valutazione al fair

value degli strumenti finanziari derivati sono tuttavia ancora molti e avranno bisogno di

ulteriore tempo per essere sciolti; d’altronde, non ci si poteva che prospettare difficoltà e incompatibilità contabili dall’introduzione del criterio di valutazione al fair value all’interno di un’architettura di bilancio saldamente strutturata sul criterio del costo storico206.

204 Viene così a crearsi un parallelismo con la previsione relativa all’ammortamento dei costi di impianto

e ampliamento, per cui, ai sensi dell’art. 2426, co.5, c.c. è previsto che: “Fino a che l'ammortamento dei

costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.

205 Cfr. RACUGNO G.,TRONCI L.,Le "riserve" da strumenti finanziari derivati alla luce del recepimento

della Direttiva n. 2013/34/UE, in Giur. comm.,2016, I, p. 459 e ss.

206 La questione relativa all’emersione di nuove riserve di fair value – conseguentemente alla riforma