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Il tanto agognato intervento legislativo nazionale volto alla creazione di una disciplina contabile organica in materia di strumenti finanziari derivati è finalmente giunto con il d.lgs. n. 139/2015.

Tale decreto recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva n. 2013/34/UE, la quale indicava una serie di disposizioni finalizzate principalmente all’adattamento delle normative nazionali in materia di bilancio allo scopo di renderle maggiormente conformi alle disposizioni previste dai principi IAS/IFRS133.

Relativamente agli strumenti finanziari derivati, il d.lgs. n. 139/2015, ha modificato l’art. 2426, n. 11-bis), c.c. prevedendo che gli strumenti finanziari derivati debbano essere valorizzati all’interno del bilancio di esercizio al loro fair value134.

Il codice civile, così come modificato dal d.lgs. n. 139/2015, prevede poi che le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati dovranno essere contabilizzate

133 Per un approfondimento del contenuto della Direttiva n. 2013/34/UE si rimanda a: LUCIANI V., Il

bilancio di esercizio dopo la direttiva 2013/34/UE, Germania, 2015.

in modo differente a seconda che i derivati si qualifichino come strumenti di copertura o meno135.

A grandi linee la nuova disciplina contabile prevista per i derivati ricalca quella già prevista dai principi contabili internazionali136, seppure con qualche miglioria dovuta probabilmente alla prossima entrata in vigore del principio contabile internazionale

IFRS 9137.

Concludendo pare opportuno sottolineare che, anche a seguito dell’entrata in vigore di una disciplina organica nazionale in materia di derivati, per le definizioni di strumenti finanziari, strumenti finanziari derivati e fair value il codice civile continua tutt’oggi a fare riferimento alla disciplina contabile internazionale138, segnale di una sempre più prossima convergenza tra principi contabili nazionali e internazionali139.

135 Il nuovo trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati sarà ampiamente trattato all’interno

del cap. III.

136 Vedi paragrafo precedente.

137 L’IFRS 9 “Strumenti finanziari” è un principio contabile internazionale in materia di strumenti

finanziari emanato il 24 luglio 2014. A partire dal 2018 andrà a sostituire lo IAS 39.

Per un approfondimento riguardo al processo di sostituzione dello IAS 39 con l’IFRS 9 si rimanda a:

MARCON C.,(nt. 22).

138 Art. 2426, comma 2: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”,

di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

CAPITOLO 3

LA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

DERIVATI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO IN SEGUITO

ALLA RIFORMA CONTABILE OPERATA DAL D.LGS. 18

AGOSTO 2015, N. 139

1. Premessa

Il d.lgs. n. 139/2015, recependo la direttiva europea n. 2013/34/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità in tema di rilevazione e valorizzazione degli strumenti finanziari derivati all’interno del bilancio delle imprese italiane.

A partire dagli esercizi con inizio nel 2016, infatti, i derivati posseduti dalle imprese italiane devono essere obbligatoriamente rilevati nel bilancio d’esercizio140. L’iscrizione di tali strumenti dovrà essere effettuata al fair value e le variazioni dello stesso, da un esercizio all’altro, dovranno essere contabilizzate secondo modalità differenti a seconda che i derivati siano utilizzati per la predisposizione di operazioni di copertura dei rischi o meno141.

140 Si ricorda infatti che antecedentemente alla riforma della disciplina contabile operata nel 2015 gli

strumenti derivati erano annoverati tra i conti d’ordine, in quanto rappresentavano un impegno verso terzi preso dalla società. Per approfondimenti v. infra cap. II.

141 Come si avrà modo di analizzare in seguito, il criterio di discriminazione degli strumenti derivati è

in realtà ben più complesso. La nuova disciplina prevede infatti l’applicazione delle regole di hedge

accounting agli strumenti derivati che presentano determinati requisiti di efficacia della copertura che

saranno approfonditi nel corso dei paragrafi successivi; gli strumenti che non sono in possesso dei requisiti richiesti per la contabilizzazione di una copertura, al contrario, sono trattati come derivati di negoziazione. Tale nozione, dunque, ricomprende non solo i derivati speculativi, ma anche quelli

La nuova disciplina contabile si ispira ai principi contabili internazionali142. A conferma di ciò, le previsioni del decreto hanno confermato il riferimento, già presente nel codice civile143, ai principi contabili adottati dall’Unione Europea per alcune definizioni, tra cui quelle di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value144. È bene sottolineare, tuttavia, che la novella disciplina in tema di derivati introdotta nel codice civile non è priva di ambiguità e lacune che alimentano incertezze nei soggetti che operativamente sono chiamati ad osservarla nella predisposizione del bilancio d’esercizio. A tale scopo, un utile supporto deriva dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che seppur con lieve ritardo145, ha finalmente pubblicato un principio contabile

ad hoc per la trattazione contabile degli strumenti finanziari derivati – l’OIC 32

“Strumenti finanziari derivati” per l’appunto.

Scopo di tale principio è quello di completare il quadro normativo relativo alla disciplina contabile in materia di strumenti finanziari derivati, colmando le lacune - necessarie ai fini di chiarezza e puntualità delle norme – presenti nel codice civile e fornendo precise linea guida agli operatori che dovranno applicarlo nella predisposizione dei bilanci conformi ai nuovi standards.

utilizzati a fini di arbitraggio, quelli utilizzati per la predisposizione di operazioni di copertura che tuttavia non possiedono i requisiti richiesti per l’hedge accounting ed infine gli strumenti utilizzati nell’ambito di negoziazioni pareggiate. Per approfondimenti si rimanda a: CHIRICO A.,(nt. 9), p. 59.

142 A tal riguardo si veda: MARCHINI P.L.,DESANA G.,Come cambiano i principi contabili nazionali

OIC: novità in tema di rendiconto finanziario e di strumenti finanziari derivati, documenti CNDCEC,

Roma, 30 settembre 2016, disponibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it, p. 21.

143 Il riferimento era stato precedentemente introdotto all’art. 2427-bis, co. 5, c.c. dal d.lgs. n. 38/2005 144 Il riferimento è ora contenuto nell’art. 2426, co. 2, c.c. il quale recita: “Ai fini della presente Sezione,

per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

145 L’OIC 32 è stato pubblicato il 22 dicembre 2016; più di un anno dopo l’entrata in vigore della

2. Il d.lgs. n. 139/2015: un inquadramento generale della nuova disciplina