• Non ci sono risultati.

Regime contabile per le operazioni di copertura di fair value

6. Strumenti finanziari derivati di copertura

6.2 Regime contabile per le operazioni di copertura di fair value

In una copertura di fair value l’obiettivo della società è quello di neutralizzare le variazioni di valore di un elemento coperto esposto in bilancio, attraverso l’utilizzo di uno strumento finanziario derivato collegato al rischio che può causare tali variazioni di valore.

La contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value è ammissibile quando l’elemento coperto è un’attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile.

Ai fini dell’attivazione di una copertura di fair value è necessario che il fair value dell’elemento coperto possa essere valutato attendibilmente secondo le disposizioni dell’OIC 32 (app. B)225.

Il legislatore, in relazione alla contabilizzazione delle coperture di fair value, ha previsto una deroga ai criteri generali di valutazione del bilancio. In particolare, l’art. 2426, co. 1, n. 11-bis), c.c. prevede che “gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di

variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento di copertura”. La

deroga riguarda l’elemento coperto – il quale sarebbe normalmente valutato al costo storico o al costo ammortizzato – che deve essere valutato al fair value, rispecchiando le variazioni di fair value realizzate sullo strumento finanziario derivato posto a sua copertura. L’eccezione ai criteri di valutazione è motivata dal fatto che, poiché elemento coperto e strumento di copertura sono strettamente correlati, è necessario l’utilizzo di un sistema di valutazione coerente che tenda a minimizzare le asimmetrie contabili tra le due posizioni226.

225 V. supra par. 3 del presente capitolo.

226 Per un approfondimento delle ragioni alla base della necessità di un sistema contabile coerente come

quello dell’hedge accounting si rimanda a: MARCON C., (nt. 22), p. 118 ss.; BUSSO D.,DEVALLE A.,(nt. 147), p. 94 ss.

Dal punto di vista operativo, l’OIC 32 (par. 76) dispone che “la copertura di fair value

lungo la sua durata deve essere contabilizzata come segue:

a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al fair value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come attività o una passività;

b) l’elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

i. nel caso di un’attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L’adeguamento del valore contabile di un’attività avviene nei limiti del valore recuperabile;

ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo”.

L’OIC 32 (par. 78) prevede inoltre che “le variazioni di fair value dello strumento di

copertura e dell’elemento coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico”.

In sintesi, le regole di contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value prevedono che:

a) le variazioni di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto, le quali sono simmetriche, devono essere rilevate nel conto economico alla chiusura dell’esercizio227;

227 Cfr. BUSSO D.,DEVALLE A.,(nt. 147), p. 206: “L’OIC 32 (§ 77) precisa inoltre che l’attivazione

della copertura di fair value non comporta la valutazione dell’elemento coperto al fair value. Al momento della designazione iniziale, infatti, l’elemento coperto non è adeguato al fair value. L’adeguamento avviene esclusivamente lungo la durata della copertura ed esclusivamente per tenere conto delle variazioni generate dal rischio coperto (OIC 32, § 77). Conseguentemente, l’elemento coperto risulterà iscritto ad un valore non riconducibile ai normali criteri di valutazione, risultando la sommatoria del valore all’inizio della copertura e delle successive variazioni dovute all’andamento del rischio coperto”.

b) il valore dell’elemento coperto deve essere adeguato, in maniera simmetrica, in relazione alle variazioni di fair value dello strumento di copertura, per tenere conto delle variazioni di valore generate dal rischio oggetto di copertura228. L’OIC 32 (par. 79) tratta in seguito, in modo specifico, il caso di una copertura di fair

value non perfettamente efficace. In particolare, il principio contabile affronta il caso di under-hedging, situazione che si verifica quando la variazione di valore rilevata sullo

strumento derivato è inferiore alla variazione di valore intervenuta sull’elemento coperto. In tale evenienza il derivato offre una copertura “debole” che non riesce a compensare totalmente le oscillazioni dell’elemento coperto.

Quando si verifica una situazione di under-hedging, le variazioni di fair value dello strumento di copertura (parte di copertura efficace) devono essere rilevate secondo le normali regole previste per la contabilizzazione delle coperture di fair value, rilevando le variazioni alle voci D.18.d) o D.19.d) del conto economico; al contrario, la parte di variazione di fair value dell’elemento coperto eccedente alla copertura, pari alla differenza tra la variazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura, deve essere rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto229.

Passando al trattamento riservato dal legislatore agli utili (o perdite) originati dalle operazioni di copertura di fair value – le quali in applicazione dell’hedge accounting sono rilevate in conto economico – non si rilevano particolari problematiche, dal momento che normalmente eventuali utili (o perdite) generate dalla valutazione del derivato al fair value sono immediatamente compensate, in conto economico, da speculari perdite (o utili) generate dall’adeguamento del valore dell’elemento coperto. La contabilizzazione delle coperture di fair value non comporta di conseguenza l’emersione di alcuna riserva di utili (da fair value) che deve essere assoggettata a particolari limiti in tema di disponibilità e distribuibilità (come invece accade con la contabilizzazione dei derivati non di copertura e, come si vedrà, con i derivati posti a copertura di flussi finanziari futuri attesi).

228 Nel caso in cui l’oggetto della copertura sia costituito da un’attività, l’adeguamento di valore

dell’elemento coperto deve essere effettuato nei limiti del valore recuperabile dello stesso.

229 Ad esempio, nel caso in cui l’elemento coperto sia un impegno irrevocabile di acquisto di materie

prime, la parte eccedente – e quindi inefficace – della copertura dovuta ad una situazione di under-

hedging dovrà essere rilevata alla voce B.6) “costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” del conto economico.

Differentemente, non pare chiaro il regime di disponibilità e distribuibilità delle riserve di utili originate in seguito alla contabilizzazione di una copertura inficiata da under-

hedging; secondo alcuni autori230 sarebbe applicabile alla parte di copertura inefficace quanto disposto dall’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, nel punto in cui afferma che “non sono

distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”. Pertanto il

componente reddituale, sia esso positivo o negativo, collegato alla parte inefficace di copertura di fair value e rilevato nella stessa voce di conto economico interessata dall’elemento coperto sembrerebbe da considerarsi quanto meno indistribuibile.

Dopodiché, interpretando alla lettera la norma appena enunciata, sembrerebbe possibile concludere che eventuali utili o perdite non compensati, derivanti dalla contabilizzazione di operazioni di fair value hedge, legati a situazioni di under-hedging o ad altre ipotesi231, non sono distribuibili ma – nel silenzio della legge e ricalcando quanto prima affermato per i derivati “non di copertura” – sono disponibili sia per aumenti di capitale, che per la copertura di perdite232.