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La definizione di strumento finanziario derivato in Italia

La disciplina contabile italiana, pur facendo riferimento e trattando di “strumenti finanziari” e di “strumenti finanziari derivati”, non offre pressoché alcuna definizione riguardo a tali elementi.

Ancora oggi il legislatore nazionale non ha colmato la lacuna e, ai fini della redazione del bilancio e della trattazione contabile di tali strumenti, si è limitato a predisporre un rimando ai principi contabili internazionali promanati dall’Unione europea79.

Le uniche descrizioni articolate di derivato, nell’ambito del contesto normativo nazionale, sono rintracciabili nelle disposizioni della Banca d’Italia e nel TUF. È opportuno evidenziare che tali definizioni sono tuttavia finalizzate a disciplinare operatori professionali, come banche e intermediari finanziari, i quali sono sottoposti a speciali regimi normativi al fine di tutelare l’interesse dei clienti e l’integrità del mercato80.

79 L’esplicito rimanda ai principi contabili internazionali utilizzati dall’Unione europea è stato introdotto

con il d.lgs. n. 394/2003.

80 Per ulteriori informazioni riguardo il regime speciale di negoziazione degli strumenti finanziari

derivati da parte degli enti finanziari v. CAPUTO NASSETTI F., Strumenti finanziari derivati, in

Le definizioni di seguito riportate sono comunque importanti, poiché, come precedentemente affermato, sono le uniche fonti italiane a fornire un’idea di cosa il legislatore nazionale intendesse con il termine “strumenti finanziari derivati”.

In particolare, la Banca d’Italia, con la Circolare 29 marzo 1988, n. 4, definisci i derivati come “contratti con titolo sottostante (futures, opzioni e altri contratti a premio) e gli

altri contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc.”.

Per quanto riguarda la definizione di strumento finanziario derivato fornita dal TUF, essa è contenuta nell’art. 1, co. 2 e 3; la definizione originaria81 è stata poi ampliata dall’intervento del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, che ha ampliato la lista di fattispecie di derivato contemplate, offrendone al tempo stesso nuove e più esatte descrizioni. Nella sua versione originaria, l’art. 1, comma 3, TUF, recitava: “per “strumenti

finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere

f), g), h), i) e j)”.

Il riferimento al comma 2 del medesimo articolo comprendeva:

• “f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su

merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

• g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su

valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

• h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a

valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

• i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle

precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

• j) le combinazioni di contratti e di titoli indicati nelle precedenti lettere”.

A seguito dell’aggiornamento operato nel 2007, sono state ampliate le fattispecie considerate dall’art. 1, comma 3, TUF, il quale ad oggi recita: “per "strumenti finanziari

derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g),

h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)”. Nella nuova versione del TUF le citate lettere dell’art. 1, comma 3, corrispondono a:

• “d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’),

‘swap’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

• e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’),

‘swap’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

• f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’),

‘swap’ e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione

• g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’),

‘swap’, contratti a termine (‘forward’) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

• h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; • i) contratti finanziari differenziali;

• j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’),

‘swap’, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini”.

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari derivati individuati dall’art. 1, comma 1-bis, del TUF, essi sono rappresentati da “qualsiasi altro titolo che comporta un

regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.

Come è possibile notare, le disposizioni contenute nel TUF costituiscono un mero elenco, peraltro non esaustivo, di fattispecie contrattuali riconducibili alla definizione di strumento finanziario derivato e tale informazione ha pertanto un valore pressoché nullo in riferimento alla disciplina di bilancio delle imprese industriali e commerciali italiane. Per sopperire alla mancanza di una legislazione specifica in materia di trattamento contabile dei derivati, la prassi contabile ha avuto la necessità di rivolgersi a principi contabili esterni all’ordinamento italiano – segnatamente i principi contabili internazionali IAS 32 “Financial Instruments: Disclosure and Presentation”82 e IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”83.

Le previsioni dei suddetti principi internazionali sono state poi fatte proprie dall’ordinamento nazionale per mezzo di un esplicito rinvio ai “principi contabili

82 Presentato a titolo definitivo nel 1995 ed entrato in vigore l’anno successivo.

83 Presentato a titolo definitivo nel 1998 ed entrato in vigore a partire dagli esercizi iniziati il 1° gennaio

riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea” introdotto nel codice civile, all’art. 2427-bis, comma 584, dal d.lgs. n. 394/2003.

In particolare, il principio IAS 39, al paragrafo 9, fornisce la definizione di strumento finanziario derivato affermando che: “un derivato è uno strumento finanziario85 o altro contratto che rientra nell’ambito di applicazione del presente principio […] con le tre seguenti caratteristiche:

a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (alcune volte denominata “sottostante”);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; c) è regolato a data futura”.

La presente definizione è poi stata ripresa anche dai principi contabili nazionali, segnatamente OIC 386 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella

nota integrativa e nella relazione sulla gestione” e OIC 3287 “Strumenti finanziari

derivati”, ed è attualmente quella utilizzata per definire tali strumenti.

84 Di seguito all’emanazione del d.lgs. 139/2015, il contenuto di tale comma è stato modificato ed è ora

contenuto nell’art. 2426, co. 2, c.c.

85 Per la definizione di strumento finanziario intesa dai principi internazionali si rimanda al principio

internazionale IAS 32, che afferma che uno strumento finanziario è rappresentato da “qualsiasi contratto

che dia origine ad una attività finanziaria per un’entità e, di contro, ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo del patrimonio netto per un’altra entità”.

86 Pubblicato il 31 marzo 2006. 87 Pubblicato il 22 dicembre 2016.

3. La prassi contabile in tema di strumenti finanziari derivati prima dell’avvento