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Dieci domande al presidente del Tribunale dott. Vito Savino

Intervista a cura degli avvocati LUIGI LIBERTI JR e MARIAPIA BALDASSARRE

1) Presidente, ci può dire quali sono i tempi di attesa innanzi al Tribunale di Bari per la comparizione alla prima udienza presidenziale?

Con un lavoro di razionalizzazione delle risorse, siamo riusciti a limitare ad un mese i tempi di attesa per la fissazione della prima udienza nelle separazioni consensuali, ed a tre quelli delle giudiziali.

In tal senso è opportuno rappresentare che le sole udienze presidenziali vengono svolte da 3 distinti magistrati, ciascuno dei quali tratta infrasettimanalmente due udienze con un carico di circa 12/13 pro-cedimenti per volta.

Lo smaltimento del contenzioso del diritto di famiglia, è integralmente assorbito dai magistrati della prima sezione del Tribunale di Bari, ai quali, in aggiunta ai procedimenti tema di stato e capacità delle persone, viene altresì affidata la trattazione delle cause ereditarie o in tema di successioni, tutela della privacy, radio, stampa e televisione.

2) Presidente a suo avviso, a quale tipologia di famiglia andiamo incontro nell’avvenire?

In realtà l’esperienza drammatica al cui costante dilagare si assiste nell’ambito delle aule giudiziarie, non consente di trarre le valutazioni pertinenti che sarebbe più appropriato lasciare allo studio di esperti del sociale (psicologi, psicote-rapeuti, mediatori).

Posso tuttavia precisare che la disgregazione della coppia coglie pressoché indistinta-mente, ed in via trasversale, ogni fascia di età e di ceto so-ciale.

Tanto per svolgere un em-blematico esempio, attesto che sono stati depositati ricorsi per separazione, anche di matri-moni “freschi” di appena 4 mesi!

La problematica della iden-tità e stabilità della coppia è sicuramente molto permeata nel sociale ed è in tale conte-sto che occorre svolgere gli opportuni indirizzi e corret-tivi; immaginare che al magi-strato possa validamente ed in via esclusiva attribuirsi il compito di riconciliatore è una vera utopia.

È evidente che nel mio per-sonale incedere, quando colgo delle incertezze tra i coniugi sulla determinazione a separarsi, sollecito e promuovo pur sempre una ri-conciliazione, ma non ritengo vi sia un metodo universalmente valido che consenta di creare nelle aule di giustizia un valido filtro al dilagare delle separazioni.

Mi consta che - per esempio - presso il Tribunale di Genova, in accordo con il Tribunale per i minorenni e le associazioni di categoria, quasi tutte le prime comparizioni vengono rinviate all’esito di un preli-minare tentativo di mediazione.

A mio personale avviso, simili metodiche si pongono in contrasto con l’esigenza di celerità cui pur sempre deve potersi informare un procedimento in tema di status delle persone.

Ad ogni buon conto, anche sotto tale profilo, è opportuno che la giustizia recepisca le esigenze che pro-manano dal sociale; io ho già avviato un dialogo con il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, ed attendo che le istanze della società stessa, per il tramite dei vari comparati di categoria, si esplicitino con univocità.

3) Che dato significativo ritiene di riportare con riferimento ai minori?

Anche questo è un aspetto che merita estrema attenzione e buon senso.

Prescindendo dalle problematiche di merito, che rinvengono in ogni singola vicenda la disamina che ne merita la fattispecie, mi è sembrato opportuno fornire delle linee guida in ordine al tema dell’ascolto.

Il ridetto delicato tema, che pure in ambito legislativo per un verso vede con la novella 54/06 la pos-sibilità di ascolto dei minori oltre i 12 anni, e per altro verso lascia una evidente discrasia nel mancato conforme adeguamento della legge sul divorzio, comporta la necessità di non procedere ad aprioristi-che generalizzazioni.

Non si può infatti sottacere, che spesso i minori fungono passivamente da “ago della bilancia” nelle scelte provvedimentali per i correlati aspetti economici, sicché ho spesso rinvenuto condizionamenti esterni su tali innocenti adolescenti, che mi hanno indotto a non assumere a titolo di stereotipata re-gola l’ascolto degli ultradodicenni, salvo che non ve ne siano specifiche ragioni ben delineate dalle parti in contesa, ovvero discrezionalmente individuate dal magistrato nelle verifiche d’ufficio che gli com-petono.

Peraltro già dall’epoca del mio insediamento presso il Tribunale di Bari, a causa dell’elevato numero dei contenziosi, ho già rinvenuto tale prassi come pregressa realtà, ed ho ritenuto opportuno non mo-dificarla.

In ogni caso, in assenza di motivati e significativi contrasti, ove siano prospettate problematiche pe-culiari sugli stessi minori ovvero sulle capacità genitoriali - ipotesi nelle quali dispongo CTU psicodia-gnostica adottando nelle more i provvedimenti economici - allorquando ritengo di procedere all’audi-zione dei minori, vi do attuaall’audi-zione in assenza dei genitori.

4) A quali criteri si attiene nella liquidazione degli assegni, ritiene esperibili possibili criteri di calcolo auto-matico che peraltro conferirebbero preventiva certezza in capo alle parti?

Conosco alcune iniziative ed esperienze assunte altrove ed inerenti a programmi “automatici” per l’elaborazione ed il computo degli assegni di mantenimento (come per es. avviene innanzi al Tribunale di Firenze), laddove vengono utilizzati veri e propri software, elaborati in funzione di una scelta di tipo matematico.

Tale soluzione sinceramente mi lascia perplesso, poiché non vi è certezza di conseguire un risultato che possa effettivamente adattarsi alla variegata differenziazione di ogni singola fattispecie; risultato invero meglio garantito dalla discrezionalità del Giudice all’esito della disamina del caso concreto.

Diversamente ho ritenuto utile introdurre come metodo la compilazione di un modulo riepilogativo delle generalità e condizioni economiche delle parti; scelta che rinvengo effettivamente più efficace, poiché coniuga - a vantaggio del magistrato - chiarezza e sinteticità.

Inoltre, con i magistrati della prima sezione, ho convenuto che, semmai l’unica forma di predetermi-nata “regola matematica” utile, deve ravvisarsi nella individuazione di una soglia minima di “sopravvi-venza” per il mantenimento di ciascun minore, cui i genitori devono ottemperare anche in ipotesi di con-clamata impossidenza; importo che abbiamo ritenuto di individuare nella misura di € 170,00/mensili, al di sotto del quale, non è evidentemente più nemmeno garantita una condizione di decoro.

Al di là di tale dato non riterrei opportuno svolgere predefinite “regole quantistiche”.

5) E sulle problematiche della legittimazione e della imputazione dell’assegno ai figli maggiorenni qual è la Sua opinione?

Nell’ambito della convivenza del minore con un genitore, permane la legittimazione del genitore con-vivente e non una legittimazione autonoma del figlio, cui peraltro, in ipotesi di assegni più elevati e su specifica richiesta di parte, il Tribunale di Bari si orienta nel senso di destinare in via diretta una parte del disposto assegno.

Diversa è l’ipotesi che ricorre allorquando il figlio maggiorenne non sia convivente con alcuno dei ge-nitori, in tal caso viene legittimata una sua autonoma iniziativa.

6) È favorevole all’istituzione del Tribunale per la famiglia?

Se la finalità è quella di creare iperspecializzazioni, condivido la creazione di sezioni ad hoc, ovvero l’accorpamento del Tribunale per i minorenni a quello ordinario.

Certamente non si può consentire che, anche ai soli fini della ripartita competenza tra le note diffe-renziazioni della famiglia di fatto e famiglia legittima, ovvero le discriminanti ipotesi in cui vi siano istanze volte a conseguire il solo mantenimento piuttosto che domande congiuntamente intese ad ot-tenere anche l’affidamento, si debba permanere in condizioni di incertezza per l’utenza, anche con ri-ferimento alla differente disciplina processuale.

Basti pensare che allo stato, nella ipotesi di famiglia di fatto trattiamo innanzi al Trib. Ordinario, le sole istanze di mantenimento, ma se vi è una successiva domanda inerente l’affido, rimettiamo il procedi-mento innanzi al Tribunale per i minorenni.

È certamente opportuno che in una completa razionalizzazione delle distinte competenze e regole procedimentali, si faccia chiarezza e si crei univocità di metodo. Occorre però non dimenticare che ne-gli anni il Tribunale per i minorenni ha acquisito particolare sensibilità e sinergia nel dialogo con tutte le strutture di supporto quali assistenti sociali e consultori.

7) Che consigli ritiene di offrire all’avvocato che si occupa del diritto di famiglia?

Ritengo sia indispensabile una opportuna specializzazione, sia per la delicatezza delle tematiche trat-tate che per la peculiare rilevanza del ruolo difensivo; ciò per evidenti ragioni di tutela dei beni primari oggetto di disputa nelle cause di famiglia che per la necessità di attenuare la litigiosità tra le parti cui pure un difensore deve rapportarsi.

È bene chiarire che in tale materia si appalesa evidente l’ipotesi in cui il difensore non abbia partico-lare dimestichezza, con gli istituti coinvolti, non solo rischia di compromettere le ragioni dirette di di-fesa dell’assistito ed indirette dei terzi coinvolti, ma traspare all’evidenza con immediatezza.

8) A tre anni dalla introduzione di un istituto cosi tanto avversato, che ne pensa dell’affido condiviso?

La mia impressione è che si sia fornita un’etichetta non necessariamente densa di effettivo contenuto.

Per come delineato questo nuovo sistema presuppone che i coniugi sappiano mettere in disparte i loro contasti e comportarsi da buoni genitori; ciò si traduce in una finzione scollegata dalla realtà, così come confermato dalla necessità di dover comunque regolamentare il diritto di visita del genitore non allo-catario che - al contrario - nella logica istitutrice di tale delineato meccanismo non avrebbe ragione d’essere.

Né si può dire che una differenza possa ravvisarsi nell’esercizio della potestà, poiché anche con l’af-fido esclusivo le decisioni di maggior importanza andavano assunte congiuntamene.

In realtà l’utenza anche ora continua a confondere la convivenza con il minore con l’esercizio esclu-sivo della potestà.

In tale ottica all’affido condiviso dovrebbe conferirsi una portata positiva in termini di indicazione pro-grammatica e moralizzante per le coppie, ma, ove così fosse l’intero istituto, mi sembra si traduca in un sofismo che non tiene conto della realtà né dei profili pratici di concreta attuabilità.

9) Che ne pensa dell’istituto introdotto nel codice di procedura civile con l’art. 709 ter?

Tale nuovo istituto nel foro di Milano ha ispirato in molte consensuali, effettivamente omologate, re-gimi sanzionatori per le eventuali inadempienze nei diritti di visita.

Personalmente sono contrario ad una regolamentazione pattizia di tali “ammende”, posto che le pre-visioni di cui all’art. 709 ter cpc. sono destinate alla specifica valutazione del giudice, che per poterne fare applicazione alla singola fattispecie, ha il dovere di svolgere una attenta valutazione postuma, che non può certo dirsi surrogata da una preventiva e precostituita casistica.

10) Che ne pensa delle ipotesi di attribuzione ai notai per la formalizzazione delle consensuali?

Occorre scegliere e comprendere che funzione il nostro legislatore intende concretamente affidare al tentativo di conciliazione. Se esso deve conservare una funzione essenziale ed ineludibile non mi pare che si possa sostituire il notaio al Giudice, diversamente, ma con un intervento pragmatico teso a reim-postare a fondo l’intera tematica della famiglia, si possono pure assumere distinte scelte. Come accen-navo occorre maggiore coerenza ed aderenza alla realtà.

Dati statistici relativi al periodo