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divorzio, annullamento del matrimonio e stato

delle persone ed in tema di ascolto del minore”

L

a sezione territoriale di Bari, negli ultimi mesi dell’anno 2008 ha elaborato una pro-posta di “Protocollo per i procedimenti di se-parazione, divorzio, annullamento del ma-trimonio e stato delle persone ed in tema di ascolto del minore”, che ha sottoposto all’attenzione della Consulta di tutte le associazioni forensi accreditate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari.

A tutt’oggi, però, il progetto non è ancora decollato, in quanto non tutti nella Consulta delle associazioni condividono la necessità di una codificazione di

norme e di precetti, ritenendo che questo comporti un aggravio sia di adempimenti da parte delle can-cellerie - notoriamente in sofferenza per carenza di organico - sia di vincoli comportamentali per gli av-vocati. Eppure, la necessità di un Protocollo in materia di diritto di famiglia è fortemente avvertita -negli ultimi anni - da tutti gli operatori del diritto (avvocati e magistrati), che si misurano quotidiana-mente con la gestione del contenzioso familiare e che auspicano una uniformità di comportamenti ed una prassi condivisa di modalità e di tempistica, tese sia ad una riduzione dei tempi di gestione dei processi che, soprattutto, a stemperare la conflit-tualità tra i coniugi, di per sé già sempre esacerbata.

Pertanto, la sezione di Bari dell’Osservatorio, con-fida che tale protocollo possa essere riletto in una chiave a più ampio respiro, e che lo stesso possa rap-presentare uno strumento ad adiuvandum, anziché un limite al normale svolgimento delle udienze ci-vili in tema di diritto di famiglia.

Peraltro, si ritiene altresì che alcune norme com-portamentali inserite nel protocollo potranno costi-tuire un valido punto di partenza per le proposte che l’Osservatorio intenderà formulare al CNF, in materia di deontologia nell’ambito del diritto di fa-miglia.

Movimento, variazione e durata media in giorni dei procedimenti di DIVORZIO iscritti in primo grado. Periodo 1.7.2004 - 30.6.2009

PERIODO DIVORZI PERVENUTI DEFINITI PENDENTI FINALI Durata media

in giorni

Dal 01.07.04 Consensuali 858 792 206 77

Al 30.06.05 Giudiziali 741 450 1.761 990

Totali 1.599 1.242 1.967 460

Dal 01.07.05 Consensuali 827 822 211 92

Al 30.06.06 Giudiziali 879 920 1.720 706

Totali 1.706 1.742 1.931 413

Dal 01.07.06 Consensuali 867 834 327 114

Al 30.06.07 Giudiziali 660 439 1.941 1.230

Totali 1.527 1.273 2.268 552

Dal 01.07.07 Consensuali 960 858 421 149

Al 30.06.08 Giudiziali 713 637 1.897 1.005

Totali 1.673 1.495 2.318 514

Dal 01.07.08 Consensuali 993 1.148 266 117

Al 30.06.09 Giudiziali 740 668 1.969 1.002

Totali 1.733 1.816 2.235 468

Variazione rispetto +4% +21% -4% -9%

All'anno precedente

“Protocollo per i procedimenti di separazione, di-vorzio, annullamento del matrimonio e stato delle persone ed in tema di ascolto del minore”

Art. 1

Rapporti di cortesia tra operatori

1. In ipotesi di impedimento di una delle parti e/o del difensore a comparire all’udienza fissata ex art. 708 cpc., ne verrà data tempestiva informa-zione alla cancelleria e/o al Presidente, nonché al-l’altro difensore.

2. In caso di assenza del difensore costituito di una delle parti all’orario fissato per la trattazione della causa, l’altro difensore chiederà di richiamare la procedura.

3. In ipotesi di assenza di entrambi i difensori, il pro-cedimento sarà richiamato in coda a tutti gli altri previsti per la medesima udienza.

Art. 2

Decreto di fissazione udienza presidenziale

1. Il decreto di fissazione per la comparizione per-sonale dei coniugi, dovrà contenere

1. - l’indicazione del Presidente o del Presidente De-legato e dell’aula d’udienza.

1. - l’avvertimento alla parte convenuta che per co-stituirsi è necessario munirsi di un difensore;

1. - l’assegnazione di termini di costituzione non in-feriori a venti giorni anteriori all’udienza, al fine di garantire il contraddittorio;

1. - l’avvertimento al ricorrente (ove vi avesse già provveduto) ed al convenuto, di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 706 c.p.c.

Art. 3

Accesso al fascicolo

Anche prima della notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il procuratore del resistente, mu-nito di mandato, potrà richiedere l’autorizzazione ad accedere al fascicolo della procedura promossa nei confronti del proprio cliente, mediante apposita istanza diretta al Presidente del Tribunale, da depo-sitarsi unitamente al mandato.

Art. 4

Distribuzione delle procedure per ciascuna udienza Presi-denziale ed ordine di trattazione

1. In ciascuna udienza presidenziale verrà fissato un numero di cause, tale da consentire una tratta-zione adeguata e decorosa per ciascuna di esse.

2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trat-tazione, nel rispetto dell’esigenza di cui sub 1).

3. Sulla porta dell’aula d’udienza verrà affisso l’or-dine di trattazione giornaliero delle cause, indivi-duate esclusivamente con il numero di ruolo e l’indicazione dei rispettivi difensori.

4. Al momento dell’emissione del decreto di com-parizione, il Presidente avrà cura di fissare in una prima fascia oraria la trattazione delle procedure consensuali, comunque scaglionate ad orario, e di seguito di quelle giudiziali.

Art. 5 Rinvii

1. Ove richiesto dalle parti e specificamente moti-vato dall’esigenza di un più approfondito esame ai fini della riconciliazione, ovvero della consen-sualizzazione della separazione o del divorzio, il Giudice, anche in fase Presidenziale, potrà conce-dere un rinvio dell’udienza.

2. Ove il rinvio dipenda da esigenze dell’Ufficio, se ne darà tempestivo avviso affisso nella relativa cancelleria, con indicazione dei motivi di tale im-pedimento e della data della nuova udienza, che non potrà essere comunque fissata oltre i 30 gg.

successivi.

Art. 6

Verbalizzazione delle udienze presidenziali

1. Nei casi di indisponibilità del personale di can-celleria ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze Presidenziali, sia manoscritto che mediante mezzi informatici, il Giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autoriz-zerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.

Art. 7

Oralità del processo

1. I coniugi saranno interrogati dal Presidente sepa-ratamente solo ai fini della verifica della possibi-lità di riconciliazione; ogni altro interpello avverrà secondo le regole del contraddittorio e comunque alla presenza dei difensori. Successivamente sarà data la parola a questi ultimi, i quali dovranno at-tenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e aste-nendosi dal rivolgersi direttamente all’altra parte.

2. Il Presidente raccoglierà a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti in merito ai chiarimenti ri-chiesti, e riporterà succintamente eventuali de-duzioni e richieste dei difensori.

Art. 8

Attività istruttoria nella fase presidenziale

1. In caso di ammissione nella fase presidenziale di mezzi di prova richiesti dalle parti nel ricorso in-troduttivo o nella comparsa di costituzione, ov-vero disposti d’ufficio, il Giudice fisserà per l’as-sunzione una nuova udienza a distanza di non più di venti giorni da quella stabilita per la com-parizione dei coniugi.

Art. 9

Spese straordinarie non comprese nel contributo di man-tenimento dei figli minori

1. In corretta applicazione delle disposizioni intro-dotte con la Legge 54/06, le parti avranno cura di indicare analiticamente nei rispettivi scritti

difen-sivi le voci di spesa non comprese nell’ordinario mantenimento dei figli (es. sport, lezioni e/o corsi privati di musica e/o lingua straniera, attività sco-lastiche extracurriculari etc.). Il provvedimento giudiziale dovrà specificare se tali spese sono in-cluse o meno nell’importo liquidato per l’assegno.

2. Al fine di scongiurare futura conflittualità, è au-spicabile che anche nella predisposizione degli accordi consensuali siano dettagliate tali voci di spesa con indicazione del genitore onerato.

Art. 10

Reclamo ex art. 708, IV comma cpc. e fascicolo d’ufficio 1. Nell’ipotesi di reclamo avverso l’ordinanza

presi-denziale dinanzi alla Corte d’Appello, la Cancel-leria avrà cura di effettuare copia integrale degli atti del procedimento, al fine di consentire la ri-costruzione del fascicolo di ufficio di primo grado per il regolare proseguimento del giudizio avanti al Giudice Istruttore.

Art. 11

Tutela della privacy e della dignità delle parti

1. Nella trattazione delle cause riguardanti lo stato delle persone, i rapporti di famiglia o relative a minori, il Giudice ed i difensori cureranno che sia garantito il rispetto della privacy e della dignità delle parti interessate.

2. Su richiesta dei difensori, in applicazione dell’art.

84 disp. att.c.p.c. e nell’esercizio del potere di di-rezione dell’udienza ex art. 127 c.p.c., il Giudice Istruttore può disporre che le udienze per la com-parizione personale delle parti e quelle per l’as-sunzione delle prove orali si svolgano in forma non pubblica.

3 Qualora la trattazione della causa avvenga a porte chiuse (es ud. Presidenziali, in Camera di Consi-glio, etc.) alle parti ed ai loro difensori, in attesa di essere chiamati, verrà assicurata una decorosa al-locazione in distinto e limitrofo ambiente (es. altra aula di udienza inutilizzata o saletta d’attesa), ove, nel rispetto dell’ordine prestabilito, il Giudice avrà cura di far chiamare i singoli procedimenti (sem-pre con la sola indicazione dei difensori e del nu-mero di ruolo).

Art. 12

Sostituzione del G.I.

1. Nell’ipotesi in cui per impedimento del Magistrato titolare, l’udienza sia tenuta da un sostituto, que-sti dovrà garantirne, il regolare svolgimento (in tutte le materie concernenti lo status della per-sona, e quanto alle richieste riguardanti i figli mi-nori e/o provvedimenti urgenti di natura patrimo-niale) espletando gli incombenti per cui la causa risultava fissata, onde evitare il prodursi di ingiu-stificati ritardi e differimenti, specie nei procedi-menti ove siano invocati interventi urgenti.

2. Restano salvi i casi in cui sia manifesta la neces-sità che provveda il Giudice titolare del giudizio.

3. Ove il ruolo di un Magistrato resti sospeso o con-gelato, compatibilmente con le esigenze di orga-nizzazione dell’Ufficio, la Presidenza avrà cura di smistare ad altri Magistrati della stessa sezione le cause in tema di stato delle persone e comunque quelle in cui siano stati richiesti provvedimenti inerenti minori o prestazioni alimentari e/o di mantenimento.

Art 13

Pronuncia sui mezzi istruttori

1. Ravvisandosi la necessità di esaminare pondera-tamente vicende, atti e documenti di particolare complessità, il Giudice, dopo la trattazione orale dei difensori, assumerà la propria motivata deci-sione sull’ammisdeci-sione dei mezzi istruttori previa riserva, anche al fine di non intralciare la tratta-zione delle altre cause.

2. Nel provvedimento di ammissione delle prove orali, il Giudice avrà cura di indicare altresì un orario per l’espletamento, onde garantire alle parti il rispetto del contraddittorio e della privacy e nel contempo evitare ai testi estenuanti attese.

Art. 14

Indagini di polizia tributaria

1. Nel presentare istanza di accertamenti fiscali e/o reddituali, oltre alle ragioni di diritto a suffragio

della relativa ammissibilità, le parti potranno spe-cificare i quesiti da sottoporre agli organi accerta-tori.

2. Il Giudice, all’atto dell’affidamento dell’incarico, dovrà indicare nel proprio provvedimento i que-siti proposti e le specifiche indagini che gli organi accertatori dovranno svolgere, fissando altresì un termine anteriore alla successiva udienza per il deposito delle risultanze, al fine di evitare rinvii per la mera disamina delle stesse.

Art. 15

Ammissibilità e modalità di espletamento dell’ascolto del minore

1. L’ascolto del minore dovrà essere disposto unica-mente nei procedimenti riguardanti i rapporti fa-miliari e lo stato delle persone, ove se ne ravvisi l’utilità; nel caso di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo richiedano.

2. La parte che ritiene di richiedere l’ascolto del mi-nore avrà cura di farne menzione nel proprio atto di costituzione, onde garantire all’altra parte il ri-tuale contraddittorio.

3. Il Giudice dovrà valutare, alla luce delle circo-stanze del caso concreto, la rispondenza del-l’ascolto all’interesse del minore e l’assenza di pregiudizio per lo stesso, disponendolo, comun-que solo nel caso in cui debba adottare provvedi-menti in tema di affidamento, esercizio della

po-testà genitoriale, modalità degli incontri o altre decisioni specificatamente correlate alla prole.

4. Qualora, all’udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente ravvisi l’opportunità di procedere all’ascolto del minore, fisserà all’uopo una nuova udienza, a distanza di non oltre venti giorni, disponendo che l’ascolto avvenga con le modalità e le cautele previste dalla disposizioni che seguono.

5. Per l’audizione del minore il Presidente o il Giu-dice Istruttore potrà avvalersi, ex art. 68 c.p.c., del-l’ausilio di un esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, ovvero di un CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, del disagio psi-cologico e del pregiudizio che l’ascolto potreb-be arrecare al minore.

Art. 16

Tempi e luogo dell’ascolto giudiziario del minore 1. L’ascolto del minore dovrà essere disposto ad

udienza fissa, preferibilmente presso l’Ufficio del Giudice competente, in orario extrascolastico, in ambiente idoneo a garantire la massima riserva-tezza e tranquillità, e a porte chiuse.

2. Il Giudice e gli Uffici di Cancelleria dovranno, per quanto di rispettiva competenza, predisporre i presidi che assicurino il rigoroso rispetto degli orari, delle modalità e delle esigenze suindicate.

Art. 17

Presenza delle parti e dei difensori

1. L’audizione si svolgerà alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del suo curatore speciale.

2. Prima dell’audizione, in assenza del minore, i le-gali delle parti potranno esporre al Giudice le pro-blematiche sulle quali ritengono opportuno ascol-tare il minore

3. Al fine di evitare condizionamenti, non pare op-portuna la presenza delle parti, ove non siano stati apprestati i presidi idonei per l’ascolto pro-tetto del minore; sarà autorizzata la presenza dei difensori che ne facciano richiesta, i quali tutta-via non potranno interagire durante l’audizione e faranno valere le loro osservazioni solo al termine dell’audizione stessa ed una volta allontanato dall’aula il minore.

4. Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, gli stessi, in via preferenziale, saranno ascoltati separatamente, salva diversa specifica e motivata opportunità.

Art. 18 Informazione

1. Prima dell’audizione il minore dovrà essere ade-guatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del

suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei pos-sibili esiti del procedimento, precisando che que-sti ultimi non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o ri-chiesto.

2. Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli Avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità del-l’ascolto.

Art. 19

Doveri di astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti

1. L’avvocato dei genitori dovrà astenersi dall’ascol-tare direttamente il minore; laddove ritenesse ne-cessario l’ascolto del minore nell’interesse dello stesso, ai fini previsti dal disposto dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sui Diritti del Fan-ciullo, potrà richiedere al Giudice la nomina di un Curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

2. L’avvocato dovrà inoltre invitare i propri assistiti ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di coin-volgimento, di suggestione e di manipolazione della volontà, invitandoli altresì espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale, ovvero dall’indicargliene i contenuti.

Art. 20

Ascolto del minore da parte del CTU

1. L’ascolto del minore in sede di CTU avverrà, senza la presenza delle parti e dei difensori, i quali po-tranno chiederne la videoregistrazione, ovvero, in casi di particolare complessità, l’utilizzo di mo-dalità di audizione in forma protetta.

2. Prima dell’audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU le problematiche sulle quali ri-tengono opportuno interpellare il minore, alla cui audizione essi avranno diritto di presenziare.

Art.21

Ricorso per separazione consensuale e di divorzio su do-manda congiunta

1. La convenzione di separazione consensuale e di divorzio congiunto dovrà essere sottoscritta dalle parti in ogni pagina; in caso di inosservanza di tale incombente, al momento del deposito del ri-corso, la Cancelleria competente ne darà avviso al procuratore, invitandolo ad integrare l’atto, onde consentirne la ricevibilità.

Art.22

Rinvio al protocollo per le udienze civili

1. Per quanto non espressamente previsto nel pre-sente protocollo, si richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo per le udienze civili vi-gente presso il Tribunale di Bari, ove non incom-patibili con le norme che precedono.

Il mantenimento

del figlio maggiorenne

nella l. 54\2006: