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Giudice Vito Colucci

A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 25/11/2009, nel procedimento sopraindicato fra S. A., ricorrente, e F. D., resistente, avente ad oggetto “Se-parazione personale dei coniugi”, in relazione al ri-corso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 4/11/2008 nell’interesse di S. A. e in relazione al ri-corso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 11/11/2008 nell’interesse di F. D.;

OSSERVA

Le parti hanno formulato entrambe istanze ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., in corso del giudizio di separazione giudiziale.

Si deve, quindi, osservare preliminarmente che la consulenza tecnica espletata e le notizie acquisite presso i Servizi Sociali del Comune di Castellam-mare di Stabia (NA) forniscono elementi sufficienti per decidere in ordine alle istanze di emissione di provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., e che, pertanto, risulta superfluo procedere ad ulteriori acquisizioni di carattere istruttorio.

La c.t.u. espletata risulta, in particolare, precisa, dettagliata e coerentemente formulata nel rapporto fra parte descrittiva dell’attività svolta e parte ana-litica dei fenomeni osservati dal consulente, per cui le risultanze di tale c.t.u. risultano attendibili e con-divisibili, nei limiti di seguito specificati.

Si deve, innanzi tutto, rilevare che allo stato non risulta ancora opportuno disporre un affido condi-viso del figlio minorenne a entrambi i genitori in quanto le difficoltà logistiche, derivanti dalla

lonta-nanza dei luoghi in cui vivono da una parte la ma-dre con il figlio e dall’altra il pama-dre, e la estrema con-flittualità esistente fra i genitori rendono difficil-mente ipotizzabile una attuale capacità della cop-pia genitoriale di gestire in maniera adeguata un re-gime di affido condiviso. L’indicazione del c.t.u. per un affido “congiunto” (pag. 17 della relazione di c.t.u.), peraltro non espressamente richiesto da al-cuno nei contrapposti ricorsi ex at. 709 ter c.p.c., quindi, potrà essere utilmente esaminata nel pro-sieguo del procedimento di merito, anche in rela-zione a quanto chiederanno le parti e in relarela-zione al complessivo assetto che verrà dato ai rapporti fra i coniugi.

Allo stato, quindi, va ritenuto che l’affido esclu-sivo alla madre continui a essere la soluzione pre-feribile nell’interesse del minore.

In ordine, poi, alle modalità di partecipazione del padre alla vita del minore, va osservato quanto qui di seguito esposto. La c.t.u. ha affermato che <Sin-golarmente i genitori sono attenti ed interessati al benessere del bambino e sono capaci di badare alla sua crescita e guidare la sua formazione, ma essi non sempre riescono a comprendere chiaramente le conseguenze dei loro conflitti, e quindi ad offrir-gli la giusta protezione>, <purtroppo allo stato at-tuale insieme non sono capaci di assolvere il ruolo di genitori> (pag. 16 della c.t.u.). La consulente di uf-ficio ha, poi, precisato che <L’eventuale cambia-mento del contesto socio-ambientale non è consi-gliabile nell’immediato, perché M. non ha ancora sviluppato con il padre un rapporto così importante e sicuro da poter condividere per tempi molto lun-ghi una vita comune>; la consulente di ufficio ha, peraltro, puntualizzato che <Comunque il padre deve incontrare il bambino così come da ordinanza del sig. Giudice Istruttore ed è altresì importante che recuperi tutti gli incontri non effettuati, al fine di po-ter costruire il rapporto con il figlio>. Da quanto af-fermato dalla consulente di ufficio, quindi, si de-sume che è del tutto inopportuno modificare le mo-dalità di partecipazione del padre alla vita del mi-nore, le quali vanno confermate come attualmente previste; allo stato, peraltro, non appare possibile procedere a un immediato recupero degli incontri non effettuati in quanto attualmente sarebbe già un grosso risultato ottenere il rispetto per il futuro delle modalità di visita già disposte in precedenza.

Va, pertanto, rigettata l’istanza formulata nell’in-teresse della madre S. A. di “annullare, revocare e/o sospendere l’ordinanza del 25.2.2008”.

Si deve, poi, osservare che l’esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre risulta trovare, alla luce delle attuali risultanze degli atti e delle complessive deduzioni delle parti, un notevole osta-colo nel fatto che il padre deve prelevare il minore presso il domicilio della madre (in cui il minore vive con la madre).

Va, pertanto, disposto che nel giorno del martedì (giorno in cui il padre dovrebbe prelevare il figlio alle ore 15 e 30), il padre potrà prelevare il figlio stesso direttamente all’uscita della scuola, anticipandosi l’esercizio del diritto di visita all’orario fissato per tale uscita da scuola del minore.

Va, poi, disposto che, nel primo fine settimana di ogni mese, la madre S. A. accompagni il minore M.

presso il domicilio del padre F. D. alle ore 15 e 30 af-finché il figlio possa trascorrere con il padre il fine settimana, e il padre provvederà, quindi, a riportarlo presso il domicilio della madre alle ore 20 e 30 della domenica, secondo le modalità già fissate in prece-denza.

Ciascun coniuge, peraltro, dovrà fornire all’altro precise indicazioni sia sul suo attuale domicilio sia su eventuali variazioni di domicilio.

In tutte le altre occasioni, invece, risulta oppor-tuno che sia sempre il padre a prelevare il figlio presso il domicilio del figlio stesso e della madre e a riaccompagnarlo presso tale domicilio, anche al fine di vitare che il minore avverta un distacco troppo traumatico dalla madre.

Va, a questo punto, affrontato il tema dell’appli-cazione di provvedimenti di cui all’art. 709 ter, se-condo comma, c.p.c..

Si deve, in proposito, osservare che la consulente di ufficio ha, fra l’altro, affermato quanto qui di se-guito esposto: <Il rapporto fra D. M. ed i genitori è caratterizzato da un profondo legame affettivo. La signora è una madre attenta, però ha stabilito un rapporto di dipendenza con il figlio, tende a creare una relazione di tipo esclusivo con lui, quasi come se M. fosse di sua proprietà, infatti nella visione della vita della signora S. il padre di M. non compare, è evidente il suo desiderio inconscio di non tenerlo

presente, per tutta quella serie di motivazioni che l’hanno portata alla separazione. Inoltre lei non do-vrebbe permettere al figlio di chiamare “papà” il fi-danzato ed il nonno, perché di fatto non lo sono e né mai lo saranno come pure è importante attri-buire la giusta identità ad ognuno di loro, anche al fine di evitare confusione di ruoli nella concezione del bambino. … I rifiuti opposti dal bambino ad in-contrare il padre sono addebitabili al complesso di lealtà ed alla condivisione inconscia dei sentimenti della madre, per cui attualmente anche lui nutre un certo timore del padre, il minore non vuole vederlo perché, essendo fortemente legato alla mamma, percepisce la diffidenza e la rabbia che lei nutre nei suoi confronti e si schiera acriticamente dalla parte della S., perdendo in tal modo la grande opportunità di poter contare anche sul sostegno del padre, anzi-ché rigidamente escluderlo; comunque osservando la relazione tra padre e figlio si evince che il minore sta bene con lui, anche se spesso, quando stanno soli, richiede l’assicurazione della presenza della madre. Il F. è un padre amorevole, ma riscontra un minore successo perché rispetto alla madre effetti-vamente si trova in una condizione di inferiorità, dal momento che M. non vive con lui> (cfr. pagg. 15-16 della relazione del c.t.u.). La consulente di ufficio ha, peraltro, evidenziato che <… Un buona genitorialità si vede anche dalla capacità di un genitore nell’aiu-tare il figlio ad andare verso l’altro genitore ed a re-lazionarsi in modo sano con lui>.

Alla luce di quanto osservato dalla consulente di ufficio, quindi, si possono trarre le seguenti conclu-sioni. Il figlio minorenne M. vive con la madre S. A.; la madre, in quanto genitore con il quale il minore con-vive, si trova nella situazione più adatta per favorire che il minore possa crescere avendo presenti en-trambe le figure genitoriali e usufruendo, ai fini della sua crescita personale, del contributo che entrambi i genitori possono dargli; di fatto la signora S. ha, in-vece, di fatto emarginato la figura paterna rendendo più difficoltoso il rapporto fra il figlio M. e il signor F.;

probabilmente ciò è dovuto a una finalità protettiva del minore, ma questo si traduce, però, in un danno per il minore, in quanto, non emergendo nella realtà concreti elementi per “proteggere” il figlio dal padre, il figlio M. viene di fatto privato della possibilità di crescere usufruendo di una adeguata presenza di en-trambe le figure genitoriali; lo stesso padre, peraltro, subisce sicuramente un danno per il fatto che non viene posto in condizione di avere un rapporto ade-guato e continuo con il figlio M.; dagli atti si desume, poi, che il signor F., inoltre, sostiene le spese di viag-gio occorrenti per raggiungere in luogo in cui prele-vare il figlio e, tuttavia, non ha la possibilità, almeno di regola, di esercitare regolarmente il suo diritto di visita; in definitiva la condotta della signora S. (an-che se tenuta presumibilmente per finalità protettive del minore, finalità, però, non giustificate da fatti

con-creti) è sicuramente pregiudizievole per il minore M.

e per il signor F. ed è di ostacolo a un corretto svolgi-mento del rapporto fra il minore stesso e il di lui pa-dre F. D.; la signora S., peraltro, è sicuramente ina-dempiente al suo dovere di collaborare adeguata-mente all’esercizio del diritto di visita del figlio mi-norenne da parte del padre, come si evince chiara-mente dalla relazione di c.t.u., da cui si desume la po-sizione di “forza” del genitore affidatario il quale ha la possibilità di contribuire in maniera decisiva al mantenimento di un corretto e costante rapporto fra il figlio minorenne e il genitore non affidatario.

Occorre, quindi, individuare quali dei provvedi-menti specificati nell’art. 709 ter, secondo comma, c.p.c. sia opportuno applicare nei confronti della si-gnora S..

Risulta, innanzi tutto, opportuno ammonire la si-gnora S. A., affinché contribuisca in maniera ade-guata al mantenimento di un corretto e costante rapporto fra il figlio minorenne M. e il genitore non affidatario F. D..

Non risulta, invece, opportuno condannare la si-gnora S. al risarcimento del danno nei confronti del figlio minorenne, sia perché presumibilmente la si-gnora persegue finalità di carattere protettivo del mi-nore, sia perché comunque la signora svolge bene il suo compito di madre in relazione al rapporto ma-dre-figlio. Per le stesse ragioni, inoltre, non risulta allo stato opportuno condannare la signora S. al paga-mento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Risulta, invece, senz’altro opportuno condannare la signora S. A. al risarcimento dei danni nei con-fronti del signor F. D.; si deve, sul punto, ribadire che la condotta della signora S. (anche se tenuta presu-mibilmente per finalità protettive del minore, fina-lità, però, non giustificate da fatti concreti) è

sen-La “nuova per i disegni di legge n. 601, 711, 1171, 1198)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1