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LA DIRETTIVA 2000/13/CE: ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTAR

QUOTA % DEL SETTORE SUL MERCATO (Gen-Ago 2013)

3. REGOLAMENTAZIONE DEL FENOMENO PUBBLICITARIO

3.4. LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTAR

3.4.1. LA DIRETTIVA 2000/13/CE: ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTAR

La Direttiva 2000/13/CE riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari pre-imballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili. È stata recepita in Italia con il D. Lgs. 181/2003 che sostituisce il precedente decreto 109/1992 che, a sua volta, attuava le direttive comunitarie 89/395/CEE e 89/396/CEE in materia.

Essa stabilisce che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

- indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;

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- attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche52) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

La Direttiva si concentra poi sulla regolazione dell’etichettatura dei prodotti alimentari, tralasciando invece la parte dedicata alla pubblicità. L’etichettatura dei prodotti alimentari è definita come l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare. Sinteticamente tale disposizione prevede che l'etichettatura deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare addirittura nello stesso campo visivo. Le indicazioni obbligatorie comprendono:

- la denominazione di vendita che indica il nome del prodotto e deve comprendere anche informazioni relative a eventuali trattamenti subiti (Es: prodotto in polvere, congelato, affumicato, ecc.);

- l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico53

;

52 Direttiva 80/777/CEE in materia di acque minerali e Direttiva 89/398/CEE in materia di

prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

53 Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria

corrispondente alla loro funzione principale. A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per:

1. gli ortofrutticoli freschi, 2. le acque gassificate, 3. gli aceti di fermentazione,

4. i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata,

5. i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell’ingrediente o permette di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.

Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto finito.

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- gli additivi e le sostanze chimiche, privi di valore nutrizionale, utilizzati per conservare le caratteristiche del prodotto, per evitarne l’alterazione naturale, per esaltarne l’aspetto, il sapore, l’odore o la consistenza54

; - gli aromi;

- la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti;

- il termine minimo di conservazione55;

- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;

- il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore56;

- l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume;

54 Gli additivi sono divisi in varie categorie: conservanti, antiossidanti, emulsionanti, coloranti,

ecc. Sull’etichetta si può trovare, talvolta, il nome degli additivi , altre volte la sigla europea “E“ seguita da un numero identificativo CE.

55 Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui

conservazione è inferiore a 3 mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18 mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18 mesi (è sufficiente l’anno). Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:

1. gli ortofrutticoli freschi non trattati,

2. i vini e le bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume, 3. le bevande rinfrescanti non alcolizzate,

4. i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,

5. i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

6. l’aceto,

7. il sale da cucina,

8. gli zuccheri allo stato solido,

9. i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

10. le gomme da masticare, 11. le porzioni individuali di gelati.

Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

56 L’indicazione dell’origine è obbligatoria per alcune categorie di prodotti quali la carne, la

frutta e la verdura. È inoltre obbligatoria se elementi sull’etichetta (nome commerciale, immagini, ecc.) possono indurre in errore il consumatore sull’esatta origine del prodotto

68 - il lotto di appartenenza;

- le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione (ove necessario);

- le istruzioni per l’uso – se necessarie - devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare;

- gli ingredienti allergeni o i loro derivati utilizzati nella produzione del prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito (anche se in altra forma)57.

L’etichetta può essere in più lingue, ma necessariamente deve essere presente nella lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è commercializzato.

Per quanto riguarda i prodotti sfusi (non pre-confezionati) l’etichetta deve essere apposta su un apposito cartello applicato sui recipienti o sugli espositori che li contengono. Sul cartello devono essere riportate: la denominazione di vendita; l’elenco degli ingredienti; le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; la data di scadenza per le paste fresche con o senza ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su un apposito registro da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso. In particolare, le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata”.

57 Gli allergeni includono cereali che contengono glutine, pesce, crostacei, uova, arachidi, soia,

latte e derivati compreso il lattosio, noci, sedano, senape, semi di sesamo e solfiti. La lista degli allergeni viene periodicamente aggiornata alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

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La violazione delle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari è punita con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 3.500€ a 18.000€.

Oltre a questa normativa a carattere orizzontale, ovvero che riguarda tutti gli alimenti, esistono delle disposizioni a carattere verticale che riguardano specifici alimenti come il pane (Legge 580/1967 – D.P.R. 502/1998); le confetture e le marmellate (D. Lgs. 50/2004); le carni bovine (Reg. CE 1760/2000 e ss. mm.); il miele (D. Lgs. 179/2004 e ss. mm.); l’olio extra-vergine di oliva (Reg. CE 1513/2001 – Reg. CE 1019/2002 e ss. mm.) e l’ortofrutta (Reg. CE 2200/1996) che non approfondiremo in questa sede.

Inoltre è necessario specificare che in determinati casi, oltre all’etichetta per così dire “normale”, è necessario riportare una tabella nutrizionale (o etichetta nutrizionale). Più precisamente ai sensi della Direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990 – relativa all’etichettatura nutrizionale e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 77/1993 – l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, che in genere è facoltativa, diviene obbligatoria quando un’informazione nutrizionale58

, che afferma o suggerisce che un alimento possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche, figura in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari. Va precisato che per le acque minerali naturali, le acque destinate al consumo umano e gli integratori alimentari l’etichettatura nutrizionale rimane, in ogni caso, facoltativa. Nel caso di indicazioni nutrizionali obbligatorie, sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e alla quantità dei seguenti nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio nonché vitamine e minerali elencati nella direttiva citata e presenti in quantità significativa. Nel caso in cui venga fornita un’informazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, occorre indicare oltre al valore energetico, la quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

58 Per la trattazione delle indicazioni nutrizionali si rimanda al paragrafo 3.4.2. REGOLAMENTO

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Dunque, esistono due tipi diversi di etichetta nutrizionale in base alle informazioni contenute:

1. Etichetta a schema semplificato ovvero una tabella contenente indicazioni relative a valore energetico, quantità di proteine, carboidrati e grassi; 2. Etichetta a schema esteso ovvero una tabella contenente indicazioni

relative a valore energetico, quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

Alle informazioni minime previste da ciascuna delle due modalità, il produttore o l’operatore commerciale può facoltativamente aggiungerne altre relativamente ai seguenti nutrienti:

- amido; - polialcoli;

- acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi; - colesterolo;

- vitamine e sali minerali (solo se presenti in misura pari o uguale al 15% della dose giornaliera raccomandata – RDA59).

Tali informazioni diventano obbligatorie se sono oggetto di claim nutizionali (Es: “Fonte di vitamine”).

59 L’allegato 1 della direttiva 2008/100/CE – che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa

all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni – indica le vitamine i sali minerali che possono essere dichiarati e le relative razioni giornaliere raccomandate (RDA = Reccomanded Daily Allowance):

Vitamine e Sali

Minerali RDA Vitamine e Sali Minerali RDA

Vitamina A mcg 800 Cloruro mg 800 Vitamina D mcg 5 Calcio mg 800 Vitamina E mg 12 Fosforo mg 700 Vitamina K mcg 75 Magnesio mg 375 Vitamina C mg 80 Ferro mg 14 Tiammina mg 1,1 Zinco mg 10 Riboflavina mg 1,4 Rame mg 1 Niacina mg 16 Manganese mg 2 Vitamina B6 mg 1,4 Fluoruro mg 3,5 Folacina mcg 200 Selenio mcg 55 Vitamina B12 mcg 2,5 Cromo mcg 40 Biotina mcg 50 Molibdeno mcg 50

Acido pantotenico mg 6 Iodio mcg 150

Potassio mg 2000

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Nel predisporre i contenuti dell’etichetta nutrizionale il produttore alimentare deve seguire alcune regole generali:

1. i valori devono essere espressi sempre in forma numerica e devono fare riferimento a 100 grammi o a 100 millilitri nonché ad una porzione di prodotto se chiaramente quantificata e indicata in etichetta;

2. il valore energetico del nutriente deve essere sempre espresso sia in chilocalorie che in chilojoules;

3. il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente; le unità di misura da utilizzare sono le seguenti: il valore energetico deve essere espresso in Kcal e Kj; le proteine, carboidrati, i grassi, le fibre alimentari e il sodio in grammi; il colesterolo in milligrammi e le vitamine e i sali minerali in milligrammi o microgrammi;

4. le proteine devono essere calcolate moltiplicando l’azoto totale per il coefficiente 6,25;

5. le vitamine e i sali minerali devono essere seguiti dall’indicazione della percentuale coperta rispetto alla RDA;

6. è obbligatorio fare riferimento alla quantità di acidi grassi saturi solo se viene indicata la quantità di acidi grassi polinsaturi, monoinsaturi e colesterolo; tale informazione deve essere riportata nel seguente ordine: “grassi (g) di cui: saturi (g), monoinsaturi (g), polinsaturi (g), colesterolo (mg)”;

7. nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l’amido, la relativa indicazione deve essere riportata nel seguente ordine: “carboidrati (g) di cui: zuccheri (g), polialcoli (g), amido (g)”;

8. i valori dichiarati devono essere valori medi e in quanto tali devono fare riferimento ad analisi effettuate dal produttore sull’alimento o, in alternativa, sulla base di dati ufficiali generalmente accettati;

9. dal punto di vista grafico le informazioni devono figurare su un’unica tabella con le cifre incolonnate in modo tale da essere ben visibili e chiaramente leggibili.

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Sulla stessa etichetta vengono spesso indicate – su base volontaria del produttore o del confezionatore – anche le GDA (Guideline Daily Amounts)60 ovvero le quantità giornaliere indicative di energia e nutrienti adeguati ad una alimentazione equilibrata. Le GDA sono calcolate sulle indicazioni nutrizionali riferite ad un adulto la cui dieta di riferimento prevede un apporto complessivo di 2000kcal, così come indicato dalle linee guida internazionali, europee e nazionali. Le GDA sono in gran parte sovrapponibili ai LARN (Livelli Raccomandati di Energia e Nutrienti), le raccomandazioni per la popolazione italiana fornite dal SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).

Infine, dobbiamo menzionare il Regolamento CE 1169/2011 che è stato emanato dalla Comunità Europea con l’obiettivo di fondere la Direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura degli alimenti e la Direttiva 90/496/CEE relativa all’etichetta nutrizionale che saranno abrogate a partire dal 13 dicembre 2014. Una delle principali novità introdotte dal regolamento sarà l’obbligo di apporre l’etichetta nutrizionale su tutti i prodotti alimentari.

60 È necessario fare attenzione a non confondere RDA e GDA.

Le RDA (Recommended Daily Amounts - Apporto Giornaliero Raccomandato) sono una stima della quantità di vitamine e minerali sufficienti per i fabbisogni di gruppi di individui e sono regolate dalla Direttiva 90/496/CE sull’etichettatura nutrizionale degli alimenti. Mentre le GDA danno un’indicazione semplice dei fabbisogni nutrizionali individuali facilitando il consumatore nel contestualizzare le informazioni riportate sull’etichetta di un prodotto in riferimento alla dieta nel suo insieme.

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3.4.2. REGOLAMENTO CE 1994/2006

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: INDICAZIONI NUTRIZIONALI