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LA NORMATIVA SUGLI INTEGRATORI ALIMENTAR

E SULLA SALUTE

3.4.3. LA NORMATIVA SUGLI INTEGRATORI ALIMENTAR

Gli integratori alimentari, come abbiamo già visto, sono disciplinati dall’art. 23 bis del Codice di Autodisciplina delle Pratiche Commerciali, il quale sancisce che la comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento, posto in fondo al codice. Secondo tale regolamento, non è possibile presentare gli integratori in questione come “dimagranti”, il loro ruolo, infatti, è quello di coadiuvare diete ipocaloriche. È necessario, quindi, specificare che il loro utilizzo deve accompagnarsi ad un idoneo regime dietetico ipocalorico e ad un maggior livello di attività fisica. Per questi prodotti non è ammissibile il

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riferimento ad approvazioni scientifiche, a pareri professionali di medici, farmacisti, dietologi ecc. che potrebbero abbassare il livello di capacità critica del consumatore. Precauzioni particolari devono essere adottate anche per quanto riguarda la citazione di studi clinici e scientifici, pertanto:

- non è consentito l'uso di espressioni quali "clinicamente testato", oppure "test clinici dimostrano che...", e simili, in quanto suscettibili di indurre in errore il destinatario del messaggio circa l'ambito e la portata degli studi effettuati, e comunque circa la natura del prodotto pubblicizzato, presentandolo come dotato di proprietà terapeutiche o farmacologiche; - non è consentito riportare dati scientifici emersi da ricerche bibliografiche

condotte su uno o più dei costituenti del prodotto, che non riflettano le effettive condizioni di azione dei componenti interessati con riferimento al dosaggio degli stessi utilizzato nel prodotto e alla loro interazione con altri possibili componenti del prodotto;

- è consentita a corredo delle affermazioni contenute nel messaggio la citazione circostanziata e veritiera dei risultati specifici di test di tollerabilità o di efficacia effettuati sui prodotti pubblicizzati, a condizione che si tratti di test effettuati secondo criteri e metodologie accettati dalla comunità scientifica.

Inoltre la comunicazione commerciale degli integratori proposti per il controllo o la riduzione del peso non deve:

- “presentare diete spersonalizzate elaborate da esperti come universalmente valide” (art. 5);

- avvalersi di immagini o di testimonianze volte a confrontare la situazione precedente all’uso del prodotto con i risultati conseguiti con l’uso del prodotto (art. 6);

- effettuare quantificazioni assolute dei risultati ottenibili in un determinato periodo di tempo, in termini di riduzione di peso, circonferenze e misure antropometriche, massa grassa, accumuli adiposi, ecc. (art. 7);

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- tendere a far credere di poter ottenere risultati significativi in tempi rapidi e senza rinunce (art. 8)65;

- fare esplicita menzione di condizioni di peso “ideale” o simili (art. 10); - correlare l’accumulo di grasso con la ritenzione di liquidi (art. 11); - correlare il peso corporeo con l’accumulo di gas intestinali (art.12);

- mettere in cattiva luce la dieta mediterranea, ricca di carboidrati complessi (art. 13).

Il Regolamento si occupa, anche, di altri tipi di integratori, oltre a quelli preposti al controllo del peso, ed in particolare dei prodotti che vantano proprietà anti-età, di quelli che promettono effetti contro l’ impotenza maschile, di quelli che favoriscono il controllo dei lipidi plasmatici e di quelli rivolti agli sportivi. In ogni caso, il principio comune è quello di evitare l’ ingannevolezza fondata sullo sfruttamento della debolezza dei destinatari, particolarmente sensibili ad un certo tipo di affermazioni e propensi a dare loro credito.

Oltre alla normativa a carattere privatistico dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, gli integratori alimentari sono regolati dalla Direttiva Comunitaria 2002/46/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 169 del 2004. La Direttiva in questione è nata con lo scopo sia di assicurare un elevato livello di tutela della salute pubblica, sia una circolazione libera di questi prodotti all’interno dell’Unione Europea. Secondo la Direttiva gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti”. Dunque gli integratori alimentari sono veri e propri alimenti e come tali sono soggetti a tutte le norme e a tutte le regole applicabili agli alimenti

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L'impiego di un integratore finalizzato al controllo o alla riduzione del peso corporeo può avere un senso e produrre effetti nella direzione voluta solo nell'ambito di un regime dietetico che, per essere ipocalorico, comporta necessariamente delle rinunce (restrizione dell'introito energetico). Contrasta pertanto col principio di verità promettere risultati senza rinunce. Inoltre, un dimagrimento troppo rapido è pericoloso per la salute. Di conseguenza, promettere perdite di peso in tempi brevi può non solo ingenerare attese sbagliate, ma anche indurre comportamenti scorretti.

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oltre a quelle specificatamente previste per essi. Sono presentati sotto forma di tavolette, capsule, compresse, bustine di polveri, fiale di liquidi, flaconcini e flaconi a contagocce ed altre forme similari di liquidi e polveri in modo da fornire un apporto predefinito di nutrienti e/o sostanze ad effetto fisiologico. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, gli integratori alimentari possono contenere solamente le vitamine e i sali minerali determinati dall'allegato I66 della Direttiva, e le formule vitaminiche e minerali enumerate nell'allegato II67, semplici o composte. E’ importante sottolineare che una sostanza, per poter essere usata in un integratore alimentare, deve aver fatto registrare in ambito UE un pregresso consumo significativo come prova di sicurezza. Se non ricorre tale condizione, la sostanza si configura come un nuovo ingrediente (“novel food”) o un nuovo prodotto alimentare ai sensi del regolamento (CE) 258/97 e, pertanto, un eventuale impiego anche nel solo settore degli integratori richiede una preventiva autorizzazione a livello comunitario.

Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non devono figurare:

- diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti;

- elementi che attribuiscano agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fare altrimenti riferimento a simili proprietà.

Inoltre la pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati. Nel caso di integratori pubblicizzati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego

66 Per l’allegato I si veda il seguente documento:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:183:0051:0057:IT:PDF.

67 Per l’allegato II si veda il seguente documento:

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e i relativi messaggi pubblicitari devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e uno stile di vita non troppo sedentario.

Anche gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare e soprattutto agli sportivi (Alimenti per sportivi), rientrano nel campo di applicazione della norma sugli integratori alimentari.

Alla luce delle normative sia autodisciplinari che statali, la pubblicità degli integratori alimentari è diventata molto delicata e complessa. Molte sono le espressioni che devono essere evitate e molte le informazioni che devono essere fornite al fine di evitare l’inganno pubblicitario e l’abuso della credulità di una fascia molto sensibile di consumatori.