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La direttiva 2008/8/CE il nuovo regime

Capitolo II – Imposizione IVA sul commercio elettronico

5. La direttiva 2008/8/CE il nuovo regime

Con la direttiva 2002/38/CE sono stati fatti passi fondamentali sulla imposizione IVA nel commercio elettronico, però la stessa ha portato anche qualche ulteriore problema.

La possibilità di scegliere liberamente in quale stato membro registrasi, da parte delle imprese estere, a portato ad una sorta di “concorrenza” fiscale tra gli stati membri, poiché l’impresa, per ovvie ragioni, mirava ad orientarsi laddove la aliquota IVA risultava più bassa.

Nell’ ottica di risolvere questo inconveniente, nel Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2007, è stato fatto un accordo per un progetto di regolarizzazione e alterazione delle regole IVA, relative alle localizzazione delle prestazioni di servizi, in modo che queste operazioni siano imponibile nello Stato membro di consumo.

La Direttiva 2008/8/CE è stata approvata il 12 febbraio 2008 e ha cambiato in maniera significativa le regole di localizzazione delle prestazioni di servizi. Queste nuove regole sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2010, con eccezione della localizzazione delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e televisione e servizi resi tramite mezzi elettronici, nel caso in cui l’acquirente è un privato, queste entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015.

In sintesi, la direttiva 2008/8/CE modifica i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi previsti dalla Direttiva 2006/112/CE nell’ attuale vigenza che sono

basati sul principio dell’applicazione del IVA nel paese in cui è stabilito il prestatore. La direttiva 2008/8/CE ha l’intento di consentire l’applicazione della tassazione del IVA nel paese di consumo.

La prestazione si considera effettuata, pertanto, nel paese in cui è stabilito il committente, se questi è soggetto d’imposta (business to business – B2B); se il committente è un consumatore (business to consumer- B2C), il luogo della tassazione rimane, in linea di massima, quello in cui è stabilito il prestatore.

In determinati casi, si applicheranno criteri specifici, tendenti a consentire l’applicazione dell’imposta nel paese di consumo, come nel caso dei servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Nella Esposizioni di Motivi della Direttiva è evidenziato soprattutto la necessità di modernizzare e semplificare il funzionamento del sistema comune del IVA. Per raggiungere questo obiettivo, si è ritenuto opportuno variare le regole che

regolamentano la fruizione dei servizi vigenti nel paese di consumo, e semplificare le norme speciali esistenti.

Come disposto dal considerando 1 della Direttiva 2008/8/CE “ La realizzazione

del mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a trasformare profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per fare fronte a questa situazione, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente numerosi servizi specifici sono di fatto tassati in base al principio della destinazione”.

L’ obbiettivo del legislatore europeo è, essenzialmente, definire un sistema di regole che garantiscano le imposizioni dei beni e servizi nel paese di effettivo consumo.

5.1. Lo scenario delle applicazioni future della direttiva

Dal 1 ° gennaio 2015, le norme del commercio elettronico muteranno notevolmente con l’entrata in vigore dell’ art. 5 della direttiva 2008/8/CE che comporterà un nuovo sistema di norme uniformi per i servizi elettronici e per quelli di telecomunicazione e di radiodiffusione.

La prima novità importante è pertinente al luogo di imposizione delle prestazioni rese a persone non soggetti passivi che, in deroga al criterio generale del luogo del prestatore (art. 45 della direttiva 2006/112/CE), viene ad essere individuato, per tutti i servizi sopra indicati, nel luogo in cui la persona è stabilita, ha il domicilio o la residenza (nuovo art.58, lett.a), b) e c), della direttiva, in vigore dal primo gennaio 2015.

La Sottosezione 8, sarà nuovamente cambiata “Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi “ l’art. 58 determinerà il luogo della prestazione dei servizi in questi elencati, tra cui quelli forniti per via elettronica come : “ il luogo dove il soggetto non passivo è stabilito, ha il suo domicilio o la sua residenza abituale”.

I servizi forniti tramite mezzi elettronici saranno eliminati dalla lista presente nell’articolo 59 concernente il luogo delle prestazioni di servizi a persone non soggetti passivi fuori dalla Comunità.

Con tali modifiche , il regime delle prestazioni di servizi fornite tramite mezzi elettronici a soggetti non passivi viene quindi unificato, siano i prestatori comunitari o extracomunitari e siano i soggetti non passivi residenti o meno nella Comunità.

Si crea così una uniformità di trattamento, sulla territorialità dell’imposta, tra i fornitori di servizi diretti a consumatori finali, eliminando le distorsioni alla concorrenza prodotte dal regime in vigore fino al 2014, che prevede criteri diversi a seconda che il prestatore sia o meno stabilito nell’ Unione.

Nell’obiettivo di una disciplina unitaria dei servizi resi a distanza si pongono le basi sulle disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare anche ai “servizi elettronici” il criterio di territorialità collegato al luogo di utilizzo della prestazione (art.59 bis della dir. 2006/112/CE, in vigore dal 1 gennaio 2015) e quelle che estendo ai servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi le regole di regime speciale attese per le prestazioni elettroniche date a soggetti non stabiliti nella Comunità (art. da 358 a 369 della Direttiva 2006/112/CE, in vigore dalla stessa data).

È destinata a mantenersi, invece, e a permanere la difformità di trattamento tra i suddetti servizi per quanto riguarda i criteri dell’imposta, poiché la direttiva non prevede (neppure dal 2015) l’eliminazione della norma che proibisce agli stati membri di applicare ai servizi elettronici le aliquote IVA ridotte (art.98,par.2, secondo cpv., dir. 2006/112/CE) e che provoca le incertezze rilevante in precedenza.

L’ultima novità di particolare rilievo concerne, specificamente, le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti nell’Unione a consumatori residenti in altro Stato

membro che, per effetto delle mutazioni previste alle regole di territorialità, sono destinate ad essere sottoposte ad imposta nel luogo del destinatario anziché in quello del prestatore.

Al fine di agevolare le modalità derivanti dalle suddette operazioni, la direttiva prevede l’introduzione di un nuovo “regime speciale”, dal regime pressoché analogo a quello stabilito per i fornitori extracomunitari ed applicabile ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, che permette a tali soggetti di versare nel paese in cui sono stabiliti (denominato “Stato di identificazione”) l’imposta dovuta per i servizi resi a consumatori di altri Stati membri (art. da 369-bis a 369- duodecies della Direttiva 2006/112/CE).

Dall’esame dalla direttiva 2008/8/CE si manifesta con evidenza come il legislatore comunitario abbia rinviato nel tempo la validità delle disposizioni che comportano sensibili modifiche alla disciplina del commercio elettronico, conservando in vigore i principi fondamentali dell’attuale assetto normativo fino al 31 dicembre 2014, con tutte le conseguenze avverse che si è avuto modo di evidenziare.

Del resto, lo stesso art. 6 della direttiva pare mettere in discussione l’effettiva introduzione delle nuove regole a partire dal 1 gennaio 2015, poiché demanda alla Commissione l’incarico di annunciare al Consiglio, prima di tale data, una realizzazione sulle possibilità di efficace applicazione di tali norme, e specialmente, sulla loro coerenza con la futura politica generale sul luogo di prestazione di servizi.