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Le operazioni IVA sui servizi prestati tramite mezzi elettronici

Capitolo II – Imposizione IVA sul commercio elettronico

3. Le operazioni IVA sui servizi prestati tramite mezzi elettronici

3.1. La complessa evoluzione della normativa IVA sul contesto del

commercio elettronico

A livello comunitario era diventato evidente la necessità di una riforma normativa che potesse operare il cambio tra le caratteristiche tradizionali e quelli digitali, data la fase iniziale in cui si trovava il commercio elettronico in crescente e rapida evoluzione. In effetti, tale riforma avrebbe dovuto condurre ad una normativa che garantisse la sicurezza giuridica e lo sviluppo delle transazioni commerciali, introducendo una minima pressione fiscale indiretta per le parti contraenti e utilizzando e promovendo i mezzi elettronici nei rapporti tra amministrazione tributaria e il contribuente, come l’assistenza reciproca tra gli Stati membri.

La posizione più coerente ad essere presa consisteva nel mantenimento delle attuali figure impositive fondamentale, poiché la normativa si limitava al ambito di questioni specifiche che consentissero il corretto adattamento di imposte esistenti alle nuove realtà emergenti nel ambito del commercio elettronico.

Questi provvedimenti si sono rivelati limitativi e poco efficaci, come ha rilevato il Comitato Economico Sociale “il commercio elettronico fa parte di una trasformazione profonda della società e del funzionamento delle imprese, creando nuovi problemi nel sistema fiscale”.

Come già sottolineato, le imposte che incidono sul commercio elettronico sono quelle che ricadono sul commercio in generale e cioè, sono sia le imposte sul reddito, sia le imposte che incidono sulle transazioni economiche.

Prima di analizzare le problematiche esistenti nel ambito IVA, conviene evidenziare :

Essendo il commercio elettronico un fenomeno soggetto ad una constante e rapida evoluzione, esso con frequenza tende a sviluppare problemi fiscali che nella maggior parte dei casi non hanno soluzione normative specifiche.

Tutti i problemi relativi alla tassazione del commercio elettronico possono essere reindirizzata a una diminuzione delle entrate che possono comportare l’uso di nuove tecnologie nelle relazioni commerciali.

Dal punto di vista tributario la maggior parte degli aspetti di conflitti del commercio elettronico si concentrano nel ambito della fiscalità internazionale, che si concentra principalmente sulle tassazione del redito e del consumo (IVA).

Il commercio elettronico ha sollevato molti problemi nella imposizione IVA, che impattano essenzialmente sulla classificazione delle operazioni che li riguardano cui bene e servizi, cosi come difficile è identificare il luogo della operazioni in cui eseguire la tassazione; di qui nasce un intenso dibattito circa la possibilità della Unione Europea di stabilire una norma extraterritoriale.

Nonostante, questo l’IVA era l’imposta già esistente, più adatto al commercio elettronico, indipendentemente dal mezzo di comunicazione o dalla formula commerciale utilizzata , ed indipendentemente alle consegne di beni e delle prestazioni di servizi eseguite nel ambito comunitario, cosi come l’importazione di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese al di fuori della Unione Europea.

Una delle più importanti considerazioni dell’Unione Europea, come evidenziato nella Com (98)374, è la Neutralità dell’Imposizione, intesa quale previsione di regimi

fiscali indipendenti dalla forma di commercio usata (Neutralità rispetto alla Forma di

Commercio) e che garantisca un’uniformità di trattamento per i beni e servizi acquistati all’interno e all’esterno del territorio dell’ Unione (Neutralità rispetto alla Territorialità del Commercio).

Per quel che riguarda la Neutralità rispetto alla Forma di Commercio, una probabile violazione del principio di neutralità è rappresentata ad esempio, secondo il mio punto di vista, dalla pubblicazione e vendita di periodici on-line. Se, infatti, si considerasse l’operazione di vendita on-line come una cessione di beni, al pari della vendita delle pubblicazioni cartacee, si dovrebbe applicare ad essa l’aliquota IVA del 4%; essa, invece, è equiparata ad una prestazione di servizi, ed è pertanto sottoposta ad imposizione di aliquota IVA pari al 21%.

L’oggetto digitalizzato riceve, dunque, un differente trattamento tributario ed è penalizzato in confronto a quello del commercio tradizionale.

L’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n.186/E, del 30 settembre 2003, ribadisce che le agevolazioni previste ai fini IVA per i prodotti editoriali si applicano soltanto nella forma cartacea, negando questa agevolazione alla versione digitale.

L’Agenzia afferma che non è possibile applicare le agevolazioni IVA ai periodici e i prodotti editoriali on-line perché questi sono inquadrati nella disciplina IVA sul commercio elettronico introdotta con la Direttiva 2002/38/CE64.

Una possibile giustificazione alla diversità di trattamento del formato digitale rispetto al cartaceo, potrebbe trovarsi nelle maggiori funzionalità e opzioni di utilizzo del primo sul secondo. Il bene digitale può essere facilmente duplicato e spostato, non richiede ulteriori spazi oltre a quelli del supporto di registrazione, nè un processo di produzione e distribuzione, alla stregua del formato cartaceo, con conseguente diminuzione dei costi .

Per quel che riguarda la Neutralità rispetto alla Territorialità, la Commissione aveva messo in luce come la disciplina allora vigente non prevedesse l’imposizione delle prestazioni rese on-line da soggetti non localizzati nel’ Unione nei confronti di consumatori comunitari. Con la finalità di evitare discriminazione alle imprese comunitarie, la legislazione comunitaria dovrebbe assicurare che le attività di commercio elettronico sviluppate nel territorio del Unione venissero assoggettate ad imposizione indipendentemente dal luogo di origine; e che non fossero assoggettate ad IVA le stesse operazioni si effettuate da operatori comunitari a favore di soggetti localizzati fuori dal territorio dell’ Unione. Questa previsione dimostrava l’intensione della Comissione di introdurre un sistema comune IVA basato sull’imposizione all’origine e che prevedesse un unico paese di registrazione ai fini dell’imposta in cui l’operatore potesse provvedere sia all’ espletamento delle formalità per le tutte le operazioni da lui effettuate all’interno dell’ Unione, sia alle relative deduzioni fiscali. Questo orientamento assicurava la neutralità fiscale tra le prestazioni di servizi rese all’interno o all’ esterno dell’ Unione, facendo coincidere il luogo di tassazione delle operazioni de commercio elettronico con quello di consumo del bene o servizio ceduto indipendente dal luogo di origine 65.

64 Ricca F., Il regime agevolato non si applica alle pubblicazioni di periodici on-line, in Corriere

Tributario, 42/2003,p.3523

65 Mercurio V, .; Il commercio elettronico – Profili di diritto internazionale tributario, comunitario e

Con lo sviluppo delle forme di commercio diventa imperativo la modernizzazione delle regole sull’IVA, per non ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico e evitare le frode e le evasione.

4. La direttiva 2002/38/CE, il regime applicabile alle