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Imposta sulla circolazione di merci e servizi di trasporto interstatuale e

Nel documento Imposte indirette sul commercio elettronico (pagine 103-106)

Capitolo IV L’ imposizione tributaria in Brasile sul commercio elettronico

1. L’ imposizione indiretta in Brasile sulle merci e servizi

1.1. Imposta sulla circolazione di merci e servizi di trasporto interstatuale e

ICMS

In molti paesi l’imposta corrispondente all’ICMS incontrasi inserita nell’ imposta sul valore aggiunto IVA.

In Brasile l’imposizione tributaria è divisa tra gli enti federativi, il legislatore ha creato tre imposte che negli altri paesi sono riunite in una l’IVA. L’ICMS è di competenza statuale, IPI (imposta sui prodotti industrializzati) è di competenza federale e l’ISSQN (Imposta sul servizi di qualsiasi natura) è di competenza comunale.

Nella Costituzione anteriore a quella di 1988, la denominazione del tributo era ICM e incideva soltanto sulla circolazione delle merci. Con la Costituzione Federale di 1988, è stata ampliata l’incidenza anche sulle prestazioni di servizi del trasporto interstatale e intercomunale e sui servizi di comunicazione. L’ ICMS é una imposta di competenza degli Stati e del Distretto Federale, la legittimità sull’imposizione dello Stato esiste con l’occorrenza del fatto generatore, o in caso di importazione sullo Stato nel quale si localizzi lo stabilimento dell’importatore.

“Sua função é predominantemente fiscal, sendo uma importante fonte de receita para os Estados. No entanto, nada impede que seja utilizado com função extrafiscal, podendo ser seletivo em razão da essencialidade das mercadorias e serviços” (artigo 155, § 2º, inciso III

da Constituição Federal de 1988).111

110 Si veda nota 16, Braghetta D., Tributaçao no comércio elettronico à luz da teoria comunicacional do

direito, Ed. Quartier Latin, Sao Paulo 2003,p.113

111 “ Sua funzione è predominantemente fiscale, essendo una importante fonte di entrata per gli Stati.

Però, niente sosta che sia utilizzato con una funzione estragiudiziale, potendo essere selettivo in raggione della essenzialità delle merce e servizi” (Art.155 Paragrafo 2°, comma II della Costituzione Federale di 1988)

Le ipotesi sulle quali incidono la riferita imposta sono definite nell’articolo 2º della Legge Complementare nº 87/96 e le sue aliquote sono fissate dagli Stati, con responsabilità del Senato Federale tramite risoluzione che stabilisce le aliquote applicabili alle operazioni e prestazioni interstatali e di esportazione, essendo ancora, facoltà dello stesso fissare aliquote massime e minime nelle operazioni interne.

Il contribuente dell’imposta, come disposto dall’articolo 4° della riferita Legge Complementare, è qualsiasi persona, sia lei fisica o giuridica, che realizzi, con abitualità o in volume che dimostri l’intuito commerciale, operazioni che involgano circolazione di merci o prestazioni di servizi di trasporto interstatuale e intercomunale e ancora, servizi di comunicazione, anche se le operazioni e le prestazioni iniziano dall’estero. Possono anche essere contribuenti del ICMS, il responsabile e il sostituto tributario, nei termini stabiliti dalla legge112113.

La sua base di calcolo, di regola, corrisponde al valore della operazione che involge la circolazione di merci, o ancora, al prezzo di servizio. Nell’assenza di indicazioni di questi valori, la base di calcolo sarà, in relazione alla circolazione di merci, o suo prezzo corrente o di suo simile nel mercato grossista nel luogo della operazione o nella regione e con relazione al servizio, il suo valore corrente nel locale della prestazione.

L’ ICMS ha un suo “registro” è realizzato nei termini dell’ articolo del CTN (codice tributario nazionale), una volta che i contribuenti lo riscuotono ogni mese e in base ai calcoli e senza che questi ancora non siano stati esaminati dall’autorità

112

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial;

I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização

113 Art.4 Contribuente è qualsiasi persona fisica, o giuridica, che realizzi, con abitualità o in volume che

caratterizza volontà commerciale, operazioni di circolazione di merce o prestazione di servizi di trasporto interstattali e intermunicipale e di comunicazioni, ancora che le operazioni e le prestazioni si iniziano al estero.

Paragrafo unico : È anche contribuente la persona fisica o giuridica che, anche senza abitualità o volontà commerciale:

I – importe merci o beni dal estero, qualsiasi sia la sua finalità;

II – sia destinatario di servizi prestati al estero o in cui la prestazione sia iniziata al estero; II – acquisti in appalto merci o beni sottosequestro o abbandonati ;

IV - acquisti lubrificanti o combustibili liquidi e gassosi derivati del petrolio e energia elettrica oriundi di altro Stato, quando non destinati alla commercializzazione o alla industrializzazione.

amministrativa, verrano poi successivamente approvati. Soltanto dopo il pagamento l’amministrazione approverà o meno (di forma espressa o tacita) l’appurazione del valore del tributo è realizzata dal contribuente.

Al contribuente è applicato il principio costituzionale della non cumulatività, disposto nel articolo 155, § 2º, il comma I della Costituzione Federale, evidenza che l’imposta è dovuta in ogni fase del ciclo economico, e deve obbligatoriamente essere scontata nella fase seguente, di modo che il valore effettivamente riscosso nella vendita finale di un prodotto, sia esattamente il valore dell’aliquota prevista sul suo valore finale.

Questo principio non può sopportare nessuna limitazione che non sia la già stabilita per la propria Costituzione Federale nel item II del § 2º articolo 155, relativa ai casi di non incidenza e esenzione .

Secondo Greco114 il punto cruciale è la non cumulatività che sta nel diritto di compensazione (come diritto assoluto, senza restrizioni) che il contribuente deve dedurre in un determinato periodo, del ICMS dovuto delle uscite, il valore del ICMS pagato per l’entrate.

Se qualche norme fosse creata tenendo in vista la restrizione della compensazione dei crediti del ICMS fuori delle eccezione previste nel testo costituzionale, il contribuente pregiudicato può chiedere l’ incostituzionalità di questa norma. A fin che il Potere Giudiziario faccia valere il principio della non cumulatività, e conseguentemente, il diritto della compensazione del contribuente.

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