4. Il recepimento in Italia delle Direttive europee
4.1. La Direttiva Protezione Temporanea
La Direttiva 2001/55/CE stabilisce “norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario” ed è stata recepita nella legislazione italiana con il Decreto
Legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
La protezione temporanea non consiste in un’altra forma di tutela, che va ad aggiungersi a quella umanitaria o internazionale, ma si rivolge agli Stati che si trovano ad affrontare una situazione di emergenza affinché nel rispetto degli obblighi internazionali offrano assistenza a chi fugge105.
All’art.2, c.1, lett.a), troviamo la definizione di protezione temporanea:
“La procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso”
È stato riconosciuto al D.Lgs. 85/2003, attuativo della direttiva sulla protezione temporanea, il valore di aver introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le definizioni di alcune figure centrali nel diritto d’asilo. All’art.2 del D.Lgs. 85/2003 nella sezione dedicata alle definizioni troviamo:
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a) "Sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso. Si applica anche in relazione all’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
b) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione.
Possono beneficiare della protezione temporanea gli sfollati provenienti da un territorio determinato sia per motivi personali sia perché interessati da un programma di evacuazione. In particolare:
“Le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni” (art.2, c.1, lett.c) D. Lgs.
85/2003)
Le prima particolarità di questo tipo di protezione riguarda il fatto che a differenza delle altre non ha una natura individuale, essendo una protezione di tipo collettivo non è necessario dover dimostrare di essere vittime di una minaccia personale.
La seconda particolarità è che per poterne beneficiare è necessario che venga adottato un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come sancito dall’art. 5 della direttiva 2001/55/CE la condizione di “afflusso massiccio” deve essere riconosciuta in maniera formale dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e poi da un atto normativo nazionale. Una volta adottato l’atto le persone vengono indirizzate in diversi Stati membri sulla base della dichiarazione di disponibilità a ricevere gli sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano in modo che venga assicurato un equilibrio di responsabilità in base alle reali disponibilità di accoglienza.
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In base all’art.11 del D.Lgs. 85/2003 il D.P.C.M. oltre a riconoscere le condizioni che giustificano le misure di protezione temporanea deve anche stabilire le disposizioni che regolano il rimpatrio degli sfollati. In particolare deve definire modalità: per il rimpatrio volontario o forzato, per la temporanea presenza sul territorio delle persone che non possono rientrare nel Paese al termine della scadenza della protezione per motivi di salute o per ragioni umanitarie, per il soggiorno della famiglia in cui sono presenti minori che frequentano il sistema scolastico.
Analogamente all’esclusione dallo status di rifugiato, non può godere della protezione temporanea, chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, un reato grave di natura non politica, atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (art.5, c.1, D.Lgs. 85/2003). Inoltre non ne possono beneficiare coloro che sono stati interessati da una condanna per reati inclusi nel’art.380 del codice di procedura penale. Le condizioni di esclusione devono essere decise secondo un’analisi individuale caso per caso.
In base alla direttiva europea ogni Stato ha degli obblighi nei confronti di chi ottiene la protezione temporanea, tra questi oltre a quello di offrire le informazioni necessarie riguardo alla protezione temporanea e sui diritti e doveri del beneficiario che essa comporta, troviamo quelli di: facilitare la procedura per ottenere un visto, rilasciare il permesso di soggiorno, e qualora venga disposto il trasferimento in un altro Stato, rilasciare un apposito lasciapassare che ne regolarizzi lo spostamento.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea permettere di accedere al lavoro, a corsi di formazione, ad un alloggio, all’assistenza sanitaria, accesso ai servizi sociali e al sistema di istruzione. In particolare lo stato deve prendersi carico dei minori non accompagnati assicurando loro un tutore e un alloggio dove vivere.
La protezione temporanea come sancito dall’art.6 del D.Lgs. 85/2003 permettere inoltre l’ingresso sul territorio anche ai familiari con cui i legami si sono formati prima dell’arrivo sul territorio nazionale. La possibilità del ricongiungimento prevede delle norme in certe parti uguali ed in altre più favorevoli rispetto al ricongiungimento familiare degli altri stranieri. Ai familiari viene rilasciato un permesso per protezione temporanea di soggiorno pari a quello del familiare con cui si sono ricongiunti.
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Ogni stato può utilizzare le risorse del Fonde Europeo per i rifugiati per garantire le misure di accoglienza presenti nella direttiva.
La protezione è prorogabile di sei mesi per una massimo di tre anni, se raggiunto il tempo massimo, la situazione non permette ancora il rimpatrio degli assistiti, gli Stati devono servirsi di altre misure di protezione, come quella sussidiaria106. Inoltre una
volta terminata la protezione il beneficiario ha diritto a verificare se sussistono altri motivi che ne permettano il soggiorno sul territorio.
Ottenere la protezione temporanea non esclude dal diritto a beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato (art. 7, D.Lgs. 85/2003).
Gli stranieri beneficiari della protezione non possono allontanarsi dal territorio dello Stato salvo i casi in cui sussistano accordi bilaterali con altri paesi o i casi di trasferimento volontario. Per poter uscire dal territorio nazionale è necessario avere l’autorizzazione da parte dell’autorità competente che ha rilasciato il permesso di soggiorno (art.10, D.Lgs. 85/2003).
La protezione termina nel momento in cui il Consiglio dichiara superata la condizione di emergenza ed è possibile rimpatriare i beneficiai della protezione. È essenziale quindi che la situazione nel Paese di provenienza sia cambiata e che il cambiamento sia prolungato e stabile.