3. La normativa in Italia prima del recepimento delle direttive europee
3.1. Il diritto d’asilo costituzionale
Prima dell’introduzione in Italia del sistema pluralistico, derivato dalle direttive europee, l’unica forma di protezione internazionale positivamente disciplinata, ad eccezione del permesso umanitario, era quella del rifugio politico prevista nella Convenzione di Ginevra del 1951.
Anche se il diritto di asilo è presente all’interno della costituzione Italiana all’art.10 c.3 in realtà negli anni non è mai stata approvata una legge di attuazione dell’asilo costituzionale71.
L’art.10 c.3 della Costituzione italiana afferma che:
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”
I costituenti decisero di inserire l’inciso secondo cui il diritto d’asilo doveva essere stabilito per legge a causa dei numerosi esodi di massa che caratterizzavano il periodo storico nel quale vivevano. In questo modo, in caso di flussi massicci, sarebbe stato possibile predisporre eventuali limitazioni al numero massimo di persone che avrebbero potuto fare ingresso sul territorio nazionale.
Ad ogni modo è ormai interpretazione comune l’idea che il rinvio alla legge non permetta al legislatore di limitare o circoscrivere il diritto d’asilo (ad esclusione degli eventuali esodi sopracitati). Il legislatore ha il solo potere di definire i requisiti soggettivi del richiedente, le condizioni del suo soggiorno e l’autorità competente alla sua richiesta d’asilo72.
70 Nel 1999 furono presentate in Italia oltre 33.000 domande d’asilo che bloccarono il
sistema della procedura ordinaria e si scontrarono con un sistema di accoglienza insufficiente e precario, da Petrovic N., (2013)
71 Acierno M. (2013), 72 Bonetti P., Neri L., (2004)
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È importante sottolineare come la natura della persecuzione presente nell’art.1 della Convenzione di Ginevra differisca rispetto a quella contemplata dal diritto di asilo costituzionale. Il diritto d’asilo costituzionale è riconosciuto come un diritto soggettivo perfetto dello straniero di fare ingresso sul territorio italiano, se non altro per presentare la domanda di protezione internazionale.
Per poter fare richiesta di vedersi riconosciuto il diritto d’asilo, in base all’art.10, c.3, è sufficiente l’esistenza della situazione di impedimento delle libertà democratiche, e non risulta necessario accertarne la sussistenza. In questo modo al richiedente deve essere riconosciuto quantomeno il diritto a fare ingresso nel territorio dello Stato e di soggiornarne per il periodo necessario all’esame della domanda.
Caratteristica ancora più importante del diritto d’asilo è che copre un numero di potenziali beneficiare molto più ampio rispetto al diritto riconosciuto dalla Convenzione73. Tra questi possiamo nominare le “displace person” e i cosiddetti
rifugiati economici.
La situazione contemplata nel diritto d’asilo costituzionale si rivolge al singolo individuo, non basta fare riferimento all’assetto socio-politico del Paese di provenienza ma è necessario dimostrare che la limitazione della libertà si verifichi nei confronti dell’interessato. Tuttavia, nonostante questo, l’art 10 parla di impedimento e non nomina la persecuzione. Non è necessario infatti che esista il timore di una persecuzione o che gli atti persecutori siano diretti verso un singolo individuo, elementi determinanti invece per poter veder riconosciuto lo status di rifugiato.
Nonostante, come è stato detto, non ci sia ancora una legge di attuazione del diritto d’asilo in Italia con la Sentenza n. 4674 del 1997 la Corte di cassazione fece però riferimento all’art.10, c.3, della Costituzione al diritto d’asilo come diritto soggettivo del singolo qualora nel suo Paese non possa esercitare le libertà democratiche costituzionali:
73 Tale conetto trova indiretta conferma nell’art.17, c.2, l.n. 388/1993 di ratifica ed
esecuzione degli accordi di Schengen “le disposizioni della medesima Convenzione relative
alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente”
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“L’art. 10, terzo comma, Cost. attribuisce direttamente allo straniero il quale si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento”74
I successivi orientamenti della giurisprudenza hanno però bloccato questa apertura verso un riconoscimento al diritto di asilo costituzionale limitandone l’attuazione solo alla garanzia dell’ingresso sul territorio dello Stato dove l’interessato ha la possibilità di fare richiesta per ottenere lo status di rifugiato75.
Non essendoci una disciplina che regola il procedimento per la domanda di riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale chi presenta istanza rimane in una situazione ambigua e incerta. Non è stato infatti chiarito quale sia il provvedimento da applicare nei confronti dello straniero a cui siano stati riconosciuti i presupposti per l’applicazione del diritto sancito dall’art.10, c.3 della Costituzione. In questi casi solitamente viene rilasciato un permesso umanitario come sancito dall’art.5, c.6 del D.Lgs. 286/1998 che è previsto appunto quando sussistono obblighi costituzionali.
Acierno infine in “Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future” (2013), fa notare come l’art.10 c.3 Cost. possa accrescere le situazioni considerate meritevoli di protezione, almeno per quanto riguarda le misure umanitarie. L’autrice riporta a questo proposito un’importante ordinanza della Corte, la n. 10686 del 2012, nella quale si afferma che:
“Il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, sicché non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale”
Tale interpretazione permette di includere l’impedimento dell’esercizio delle libertà democratiche come sancito dall’art.10 c.3 Cost. in una delle forme di protezione internazionale anche se non si tratta di una persecuzione prevista dalla definizione di
74 Sentenza n. 4674 del 1997 la Corte di cassazione 75 Acierno M., (2013)
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rifugiato, se non rientra sotto la ragione umanitaria o se non consiste in un danno gravo che permetta di beneficiare della protezione sussidiaria.