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Diritto derivato e prescrizione del reato

2. Unione europea

2.3 Diritto derivato e prescrizione del reato

Come già evidenziato in questo capitolo, la competenza dell’Unione europea in materia penale è limitata e, soprattutto, recente (introdotta con il Trattato di Lisbona), pertanto si comprende facilmente che la normativa sulla prescrizione del reato sia ridotta.

In tale contesto merita di essere richiamata la direttiva n. 1371 del 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. direttiva PIF)554: come si legge nell’art. 1, essa mira «a rafforzare la protezione contro

reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell’acquis dell'Unione in questo settore».

Il fondamento giuridico di tale strumento di diritto derivato è stato individuato dal legislatore europeo nell’art. 83 § 2 TFUE555, che dispone che «allorché il ravvicinamento

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite

552 GIUNTA F., La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una sentenza davvero “rivoluzionaria”., cit., p. 1317.

553 Una giudizio più recente relativo alla violazione da parte della normativa nazionale dell’art. 325 § 1 TFUE, sempre in materia di IVA, è il caso Kolev, 5 giugno 2018 (causa C-612/15), in cui la Corte di Giustizia ha ribadito diversi principi già sanciti nelle sentenze Taricco I e II. Precisamente, il Giudice di Lussemburgo ha statuito che «l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale [in questo caso, bulgara] che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale […] nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati».

554 Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017; ai sensi dell’art. 16, essa si sostituisce alla preesistente Convenzione cd. PIF del 1995.

555 In realtà, la Commissione aveva basato l’adozione della direttiva sull’art. 325 TFUE, e ciò sembrava godere dell’appoggio della Corte di Giustizia, che ha poi richiamato il presente atto di diritto derivato nella citata sentenza M.A.S. e M.B. Sul punto, cfr. PARISI N., Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giur. pen., 2017, pp. 5-6.

direttive»556. In dottrina questo meccanismo di ravvicinamento delle legislazioni penali

nazionali è apprezzato perché non si rivela molto invadente dei poteri sovrani statali, dal momento che lascia ampi margini di discrezionalità agli Stati membri in fase di recepimento e attuazione (al contempo rischiando, però, di compromettere l’uniformità delle soluzioni normative)557.

Le disposizioni – in questa sede – meritevoli di attenzione sono contenute nell’art. 12, che fissa dei termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari comunitari558. Innanzitutto si impone agli Stati membri la previsione di termini

prescrizionali che consentano di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e giungere alla decisione giudiziaria entro un congruo lasso di tempo dalla commissione dei reati (di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente direttiva559), al fine di

contrastarli efficacemente (art. 12 § 1). In secondo luogo, qualora si tratti di reati (sempre

ex artt. 3, 4, 5) punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, le

indagini, l’azione penale, il processo e la decisione giudiziaria devono poter intervenire entro almeno cinque anni dalla commissione del fatto criminoso (art. 12 § 2); tuttavia, in queste ipotesi, gli Stati membri possono fissare un termine più breve (di cinque anni), ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che in presenza di determinati atti esso possa essere interrotto o sospeso (art. 12 § 3). Infine, si ingiunge agli Stati l’adozione delle misure interne necessarie affinché assicurino una prescrizione della pena di almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva (sempre per uno dei predetti reati), laddove sia irrogata o una pena superiore a un anno di reclusione, oppure, in alternativa, una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; questo periodo minimo di cinque anni può includere proroghe del termine prescrizionale derivanti da una sua interruzione o sospensione (art. 12 § 4). La direttiva dispone inoltre degli obblighi di cooperazione tra Stati membri, Eurojust, Procura europea e Commissione europea e altri enti euro-unitari (art. 15).

556 Preambolo direttiva PIF.

557 BASILE E., Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in Riv. Dir. pen. cont., n. 12, 2017, p. 66.

558 È opportuno evidenziare che nella presente direttiva l’Unione non chiarisce la natura della prescrizione, probabilmente di difficile definizione a causa della diversa qualificazione che i vari Stati membri le riconoscono.

559 Detti reati sono: frode, riciclaggio, corruzione passiva e attiva, appropriazione indebita; nonché «l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4» (cfr. art 5).

Da ultimo, ai sensi dell’art. 17, gli Stati membri dovranno adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 luglio 2019 e, a prescindere, a partire da quella data dovranno comunque applicarne le disposizioni560.

560 Invece, ex art. 18, la Commissione presenterà, entro il 6 luglio 2021, una relazione di valutazione delle misure

III. CAPITOLO: PROSPETTIVE DI RIFORMA DE IURE CONDENDO

1. Considerazioni preliminari – 2. Proposte di riforma – 2.1. Lavori parlamentari – a. Commissione Pisapia