3. Prospettive di riforma alla luce delle esperienze straniere
3.2 Spagna
Maggiormente in linea con la disciplina della prescrizione delineata nel codice penale italiano è il regime spagnolo771, che inquadra l’istituto tra le cause di estinzione della
responsabilità penale772. I termini prescrizionali sono qui modulati in ragione della pena
stabilita dalla legge, secondo lo schema delle classi di gravità dei reati: vent’anni, quando
publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun: 1° Soit d'engager des poursuites […]».
767 Tale principio si fonda su tre distinti valori di rango costituzionale: l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), il principio di legalità penale (art. 25 co. 2 Cost.), l’indipendenza del pubblico ministero (art. 107 co. 4 Cost.); cfr. PERI A., Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo, in
www.forumcostituzionale.it, 2010, p. 2. A tal proposito, è opportuno sottolineare che in Francia il Ministère publique è sottoposto, gerarchicamente, al Ministero della Giustizia.
768 Art 50 co. 1 c.p.p.: «il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione»; art. 405 co. 1 c.p.p.: «Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione […]».
769 Art. 40-1 n. 2 e n. 3 c.p.p.; 769 PELOSO C., Il processo penale in Francia e in Italia, cit., pp. 2-3. 770 Inoltre, l’impraticabilità della soluzione francese si coglie anche nella «scarsità di risorse umane e materiali e da un processo penale molto garantito, che, tuttavia, favorisce l’insinuarsi di condotte di abuso, poste in essere tanto da parte delle difese, quanto da parte del pubblico ministero o del giudice», SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 401.
771 Le rationes alla base della prescrizione penale in Spagna sono, come si evince dalla nota sentenza n. 63 del 2005 del Tribunal constitucional spagnolo, l’esigenza di tutela del diritto di difesa (art. 24 co. 1 Cost. spagnola), del principio di legalità (art. 25 co. 1 Cost.) e della libertà personale (art. 17 co. 1 Cost.), cfr. ESTEBANEZ IZQUIERDO J. M., La prescripción penal, in www.abogadolaspalmasbenavides.es, 27 giugno 2018.
la pena massima prevista dalla legge è pari o superiore a quindici anni; quindici anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l’inabilitazione per oltre dieci anni o la reclusione dai dieci ai quindici anni; dieci anni, quando la legge prevede la pena massima di reclusione o inabilitazione dai cinque ai dieci anni; cinque anni negli altri casi, tranne i delitti di ingiuria e calunnia che si prescrivono in un anno e contravvenzioni in sei mesi; è fatta salva l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, genocidio, quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato, nonché i delitti di terrorismo che abbiano causato la morte di una persona773. Quanto all’individuazione del dies a quo,
la normativa è pressocché identica a quella italiana774.
Un aspetto interessante della disciplina spagnola concerne l’interruzione della prescrizione, che ha luogo quando “il procedimento si dirige contro il colpevole”, e riprende a decorrere ex novo dal momento in cui lo stesso procedimento “si paralizza” o “termina con un esito diverso dalla condanna”775. Il periodo durante il quale il
procedimento rimane interrotto non si computa ai fini del calcolo del tempus
preascriptionis, perciò l’interruzione spagnola si atteggia come una causa sospensiva776.
Inoltre, poiché non viene dettato un tetto massimo invalicabile, come invece prevede l’art. 161 co. 2 c.p., si determina un’imprescrittibilità di fatto del reato una volta che l’azione penale venga esercitata e sia intervenuta una causa interruttiva777.
Il tempo ha dunque un significato diverso a seconda che il procedimento abbia o meno inizio prima della maturazione della prescrizione: in caso negativo, esso assume una 773 Art. 131 co. 1 e 3 del codigo pénal.
774 Similmente all’art. 158 c.p., l’art. 132 co. 1 del codigo spagnolo stabilisce che: «los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta», prevedendo deroghe nei casi di delitti di particolare gravità nonché nei confronti dei minori nel secondo comma dell’art. 132 c.p. La disciplina del delitto continuato è uguale a quella reintrodotta in Italia con la legge 3/2019.
775 Art. 132 co. 2 c.p. spagnolo precisa che: «Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia» (così modificato con legge il 31 marzo 2015); cfr. BALSAMO A., La prescrizione del reato: principi europei e anomalie italiane, cit., p. 132.
776 PECCIOLI A., La prescrizione del reato tra presente e futuro, cit., p. 127.
777 La concretizzazione di un simile esito in Italia ha ispirato la nuova fattispecie interruttiva introdotta dalla legge 3/2019 nell’art. 159 co. 2 c.p., che però blocca il corso della prescrizione non dopo la formulazione dell’accusa, bensì dopo la pronuncia di primo grado.
«forza obliante», estinguendo la “responsabilità penale”; in caso di procedimento avviato, subentra il diritto dell’imputato – distinto e autonomo rispetto alla prescrizione – a essere giudicato «sin dilaciones indebidas»778.
In Spagna la prescrizione non è regolata al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, compito che è invece rimesso al giudice, il quale può eventualmente attenuare la pena dell’imputato condannato che sia rimasto vittima delle lungaggini processuali, a titolo di riparazione per il danno subito, ai sensi dell’art. 21 del codigo pénal779.
Quest’ultimo impone – nel sesto comma – una diminuzione della sanzione nel caso di «ritardo straordinario e indebito nello svolgimento del procedimento, purché esso non sia attribuibile all’imputato e risulti sproporzionato rispetto alla complessità della causa»780;
nella valutazione della ragionevolezza della durata processuale il giudice terrà conto dei già menzionati criteri elaborati dalla Corte europea e dalla giurisprudenza costituzionale spagnola781.
Occorre da ultimo precisare che analogamente all’ordinamento italiano – e contrariamente a quello francese – in Spagna vige il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale782, con tuttavia una peculiarità: il p.m. non è l’unico
organo titolare del potere di formulazione dell’accusa, essendo tale facoltà riconosciuta altresì a «todos los ciudadanos españoles»783784.
778 Così l’art. 24 co. 2 Cost. spagnola; inoltre, l’indipendenza della prescrizione dalla durata ragionevole del processo (ex art. 24 Cost.) è stata affermata dal Tribunal Constitucional nella sentenza 157/1990. Cfr. SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., pp. 296-297.
779 Si dice favorevole a questo rimedio di natura compensatoria VIGANÒ F., Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, cit., nota p. 24.
780 Art. 21 co. 6 c.p. spagnolo, cfr. VIGANÒ F., Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, cit., nota p. 24.
781 Il Tribunal Constitutional ha individuato, ex multis: la complessità del caso, i mezzi a disposizione, ecc., cfr. SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 297.
782 Art. 100 Ley de enjuiciamiento criminal: «da ogni reato o illecito deriva l’azione penale per la punizione del colpevole» e art. 124 co. 1 Cost.: «Il Pubblico Ministero, senza pregiudizio per le funzioni conferite ad altri organi, ha per missione di promuovere l’azione della giustizia a difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati […]».
783 Art. 101 Ley de enjuiciamiento criminal; sono escluse le persone indicate negli artt. 102 e 103 Ley cit. 784 Contrariamente all’ordinamento italiano, il p.m. non è indipendente come gli altri magistrati, «sia perché non esercita la sua attività con garanzia di esclusività, come gli altri organi giurisdizionali, sia perché non gli appartengono i tratti fondamentali dell’indipendenza e dell’inamovibilità, che la Costituzione riconosce ai giudici e ai magistrati»; nonché perché il governo, la direzione, il controllo e la rappresentanza del suo ufficio spetta al Procuratore Generale dello Stato, che è nominato dal Re su proposta del Governo, sentito il parere del Consiglio Generale del Potere Giudiziario (cfr. Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, Aspetti dell’ordinamento giudiziario, esercizio dell’azione penale e responsabilità dei magistrati in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, in Materiali di legislazione comparata,
Nonostante la maggiore vicinanza tra l’ordinamento in esame e quello italiano, vi è chi sottolinea l’inadattabilità del regime codicistico della prescrizione a quello spagnolo per il verosimile rischio di violare l’art. 111 co. 2 Cost., stante la sostanziale imprescrittibilità cui si assiste una volta avviato il procedimento e la conseguente protrazione del processo
sine die785; nonché le difficoltà pratiche a causa dell’assenza delle necessarie risorse
umane e materiali786.