3. Prospettive di riforma alla luce delle esperienze straniere
3.1 Francia
Spunti di riflessione sono tratti in primis dal sistema francese, in cui – diversamente dall’Italia – la prescrizione si atteggia quale istituto processuale e, in quanto tale, quale causa di estinzione dell’azione penale (e della pena)749. Negli artt. 7, 8 e 9 del Code de
procédure pénale si disciplina la prescrizione dell’action publique dei crimini, delitti e
contravvenzioni, rispettivamente in venti, sei e un anno dal giorno del compimento del fatto criminoso, ferma l’imprescrittibilità per i crimini contro l’umanità750; per una serie
di crimini particolarmente gravi (quali i reati di terrorismo, associazione a delinquere e contrabbando) il termine è di trent’anni; per taluni delitti le cui vittime sono minori e altri individuati dalla legge, il termine è di venti o dieci anni; per i reati commessi nei confronti di minorenni, il termine decorre dal compimento della maggiore età751.
Quanto al dies a quo, il sistema francese prevede una peculiarità, perché accanto alla regola secondo cui il termine decorre dal giorno in cui “l’infraction à été commise” – o, nel caso dei minori, dal compimento della maggiore età – è stabilito che per la “infraction
occulte ou dissimulée”752 il decorso del termina ha inizio nel giorno in cui la notitia
748 I sistemi cui solitamente si fa riferimento sono quello francese, spagnolo e tedesco, tutti e tre di civil law. Alcuni autori considerano anche l’ordinamento inglese (common law), ex multis: SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit.; UBERTIS G., Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli. Atti del Convegno di studio di E. Nicola, Giuffrè, Milano, 2006, in cui l’autore presenta una soluzione all’eccessiva durata dei procedimenti penali orientata al modello inglese. Tuttavia, per ragioni di sintesi e poiché il sistema inglese (di common law) non conosce la prescrizione quale limite all’esercizio e allo sviluppo dell’azione penale (cfr. altresì Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, La prescrizione del reato e della pena nei principali paesi europei, n. 16, 10 marzo 2015), essendo il giudice incaricato di valutare in concreto il pregiudizio subito dal diretto interessato per l’eccessiva lunghezza del processo, nel presente elaborato non esamineremo il regime “prescrizionale” seguito nel Regno Unito.
749 PELOSO C., Il processo penale in Francia e in Italia. Profili comparati e spunti di riflessione, in
www.unicost.eu, 2017, p. 12.
750 Artt. 7. co. 1, 8 co. 1, 9 co. 1 c.p.p.: «L'action publique des crimes [/des délits/des contraventions] se prescrit par vingt années [/six années/une année] révolues à compter du jour où l'infraction a été commise». 751 Cfr. artt. 7 e 8 c.p.p. francese.
752 S’intende per “infraction occulte” quella che «en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire» (art. 9-1 co. 3 c.p.p.); per “infraction dissimulée” quella per cui «l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte» (art. 9-1 co. 4 c.p.p.).
criminis è emersa e ha permesso l’esercizio dell’azione penale, tuttavia senza poter
superare dodici anni per i delitti e trent’anni per i crimini dal giorno di commissione del fatto753.
La notevole differenza tra prescrizione penale francese e italiana è data dalla disciplina dell’interruzione del termine, che ha luogo al verificarsi di molteplici atti di accusa o istruzione – nozioni di cui la giurisprudenza francese ha fornito una lettura estensiva754 –
da cui decorre un délai di durata uguale a quello iniziale755, senza che sia previsto un tetto
massimo da rispettare756. Di conseguenza, a ogni atto interruttivo seguirà l’interruzione
della prescrizione senza un limite complessivo, e ciò conduce a una sostanziale imprescrittibilità, non prevedendo la legge un termine ultimo invalicabile entro cui l’autorità giudiziale dovrà giungere alla sentenza definitiva757.
Inoltre, qualunque ostacolo di diritto individuato come tale dalla legge o di fatto insormontabile che renda impossibile l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale sospende il decorso della prescrizione758. Un’ipotesi specifica di sospensione è prevista
laddove una condanna giudiziaria abbia dimostrato la falsità del giudizio o della decisione che ha dichiarato l’estinzione dell’action publique, per cui quest’ultima potrà continuare a essere esercitata e la prescrizione si considererà sospesa dal giorno di irrevocabilità della sentenza fino alla condanna dell’autore del falso o di chi ne abbia fatto uso759.
753 Art. 9-1 co. 2 c.p.p.: «le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise».
754 Vi rientra qualsiasi atto avente per oggetto l’accertamento di un fatto di reato, la ricerca degli autori, l’attribuzione a taluno della responsabilità penale, ecc., cfr. PELOSO C., Il processo penale in Francia e in Italia, cit., p. 12.
755 Art. 9-2 c.p.p.: «Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial».
756 È poi prevista un’ipotesi particolare di interruzione della prescrizione nell’art. 41-2 co. 8 c.p.p.: «Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique», cui segue una sospensione del processo per consentire attività di mediazione o riparazione; cfr. SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 319.
757 PECCIOLI A., La prescrizione del reato tra presente e futuro, cit., p. 125.
758 Art. 9-3 c.p.p.: «Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription». Questa disposizione ha messo per iscritto quanto la giurisprudenza e la dottrina avevano a lungo reclamato.
759Art. 6 co. 2 c.p.p.:«si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux».
Nonostante la sostanziale imprescrittibilità che viene a delinearsi dopo l’esercizio dell’azione penale, a garanzia del giusto processo la legge n. 516 del 2000760 ha inserito
nell’article préliminaire del codice di procedura penale – che elenca i principi cui si ispira il processo penale – il rispetto del canone del delai raisonnable entro cui deve intervenire la pronuncia definitiva761. Sono state quindi adottate una serie di misure finalizzate a dare
concreta attuazione del suddetto principio762, la cui eventuale violazione, tuttavia, non
comporta la nullità della decisione finale né “estingue” l’azione, bensì crea in capo all’imputato assoggettato all’iter procedurale per troppo a lungo un diritto al risarcimento del danno763.
In conclusione, la prescrizione nel sistema francese – e come vedremo, anche nel sistema spagnolo – è funzionalmente autonoma rispetto al principio del delai raisonnaible; quest’ultimo è sì governato da un bisogno di celerità, ma non può annullare l’attività giudiziale svolta né prevalere sull’esigenza dell’accertamento della responsabilità penale una volta che l’azione sia stata esercitata764.
In dottrina è apprezzata la distinzione tra la prescrizione del reato (rectius dell’action
publique) e la ragionevolezza della durata processuale765; tuttavia, il sistema francese non
potrebbe riprodursi in modo identico in Italia, poiché, vista l’anzidetta sostanziale imprescrittibilità a seguito della formulazione dell’accusa, in assenza di adeguate misure di adattamento si rischierebbe un aggravio eccessivo della giustizia, portando a un aumento inflazionato del numero dei processi e della loro durata, in chiara violazione del dettato costituzionale ex art. 111 co. 2 Cost.
Inoltre, occorre sottolineare un tratto distintivo tra i due ordinaenti che a fortiori rende il regime prescrizionale francese non mutuabile dal codice penale italiano: nel primo vige il principio di opportunità de l’action publique (art. 40-1 c.p.p.766), nel secondo il
760 Loi n. 2000-516 renforçant la protection de la presomption d’innocence et les droits de la victime. 761 Article préliminaire: «[…] Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable […]».
762 Per esempio, l’istituzione di un tribunale che giudica secondo procedura semplificata (cd. tribunal correctionnel), l’ampliamento dell’ambito di operatività dei riti alternativi, ecc., cfr. SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 323.
763 In questo senso si è espressa a più riprese la Chambre criminelle della Corte di cassazione francese; SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., pp. 324-325.
764 VELANI L. G., Prospettive di riforma in tema di prescrizione del reato, cit., p. 26; nonché SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 325.
765 Ex multis, SILVANI S., Il giudizio del tempo, cit., p. 326.
766 Art. 40-1 c.p.p.: «Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action
principio di obbligatorietà dell’azione penale767 (art. 112 Cost., nonché artt. 50 e 405
c.p.p.768). Le conseguenze sono di notevole importanza, poiché il p.m. francese, anche
laddove ritenga sussistenti i presupposti per la formulazione dell’accusa e l’accertamento della responsabilità, potrà optare per una procedura alternativa (ex artt. 41-1, 41-2-1, 41- 2 c.p.p., cd. troisieme voie) o addirittura per l’archiviazione (cd. archiviazione
condizionata o meritata) in ragione della natura e lieve gravità del reato769. Di
conseguenza, tale “opportunità” dell’esercizio dell’azione comporta la possibilità del p.m. di non procedere qualora la maturazione della prescrizione sia imminente (per esempio, perché la notitia criminis è pervenuta a distanza di svariati anni), onde evitare di causare costi inutili alla giustizia; al contrario, il p.m. italiano sarà sempre tenuto alla formulazione dell’accusa a meno che non vi siano le condizioni per richiedere l’archiviazione del caso770.