• Non ci sono risultati.

Il diritto di famiglia dopo la Restaurazione: il frutto di un compromesso91

Nel documento TITOLO TESI / THESIS TITLE (pagine 91-95)

4 Sopravvivenze del diritto romano nel Regno di Sardegna: i casi

4.1 Il diritto di famiglia dopo la Restaurazione: il frutto di un compromesso91

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, dopo che l’esperienza della codificazione napoleonica aveva sovvertito il sistema delle fonti nel Regno di Sardegna, introducendo una regolamentazione in molti aspetti contrastante con la tradizione giuridica piemontese, il diritto di famiglia fu la materia del diritto civile nella quale più che in ogni altra si manifestò la ferma volontà di ritornare al passato, ripristinando gli istituti che si mostravano più aderenti alle esigenze sociali375.

Frutto dell’affermazione e del consolidamento della tradizione, il diritto in materia di famiglia era permeato da un forte conservatorismo: fu proprio per tale ragione che Carlo Alberto, nella sua opera di codificazione, non esitò a espungere tutti quegli istituti che avevano rappresentato uno stravolgimento delle usanze secolari. L’abolizione del matrimonio civile e della comunione dei beni, la concessione della separazione personale dei coniugi solo previa autorizzazione dell’autorità ecclesiastica, la tenuta dei registri dello stato civile affidata ai parroci, la riaffermazione della perpetuità della patria potestà – salvo l’emancipazione – rappresentano i chiari segni della volontà del sovrano di tornare ad una regolamentazione dei rapporti familiari che fosse rispondente alle esigenze della popolazione, la quale non aveva mostrato di apprezzare le innovazioni apportate da Napoleone, tanto che l’applicazione di esse fu davvero irrisoria376

.

375

Cfr. G.S.PENE VIDARI, Famiglia e diritto di fronte al “code civil” cit.; G. ASTUTI, Il Code Napoléon in Italia cit.; U. PETRONIO, Influenza del diritto francese in Italia cit., pp. 162-164; S. SOLIMANO, Verso il Code Napoléon cit., pp. 239-279; ID., L’edificazione del diritto privato

italiano cit., pp. 55-88; A.PADOA SCHIOPPA, Dal Code Napoléon al codice civile, in Il codice

civile, Atti del convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro-Passarelli (Roma 15-16 dicembre 1992), Roma 1994 (atti del convegno Lincei, 106), p. 50 e ss.; P.UNGARI, Storia del

diritto di famiglia in Italia, 1796-1975, Bologna 2002, pp. 85 ss.; G. VISMARA, Il diritto di

famiglia in Italia dalle riforme ai codici. Appunti, Milano 1978, pp. 52 ss.; ID.,Scritti di storia giuridica. La famiglia cit., pp. 104-122; ID., Famiglia e successioni nella storia del diritto:

prospettive, Roma 1970, pp. 55 ss.; G.S.PENE VIDARI, Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra

coniugi nel Piemonte del sec. XVIII, Roma 1981, pp. 21-43; M. BELLOMO,La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne, Roma 1996, pp. 73-83.

376

G.S.PENE VIDARI, Famiglia e diritto di fronte al “code civil” cit., pp. 63-91; G. ASTUTI, Il Code Napoléon in Italia cit., pp. 41-50.A.AQUARONE,Tra restaurazione ed unità. La politica legislativa degli Stati italiani. Saggi storico-giuridici, Roma 1994; C. GHISALBERTI, Unità

nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, Bari

92

Nell’elaborazione delle nuove norme, dunque, l’intento perseguito fu quello di creare una legislazione che si ponesse in linea di continuità con il passato, non rinnegando la tradizione ma, al tempo stesso, dando conto della inevitabile evoluzione dei costumi, che rendeva necessario un adeguamento delle discipline alla nuova realtà sociale377.

Al matrimonio, nuovamente regolato dalle norme del diritto canonico, erano riconosciuti effetti civili ma la sua disciplina tornava ad essere competenza esclusiva dell’autorità ecclesiastica378

. La facoltà di divorziare, introdotta con la codificazione napoleonica, fu espressamente preclusa ai cattolici, rimanendo tuttavia ammessa per gli altri culti. A norma del Codice albertino, infatti, il vincolo matrimoniale poteva sciogliersi solamente con la morte di uno dei coniugi e «secondo le leggi della Chiesa»379, e la separazione personale era consentita esclusivamente previa autorizzazione del giudice ecclesiastico380.

Attraverso l’autorizzazione maritale per le donne381

– esclusa solamente in caso di attività commerciale della moglie – e la perpetuità della patria potestà – salvo emancipazione – il legislatore albertino sanciva il ritorno ad una disciplina dei rapporti familiari fortemente patriarcale, mitigata però da alcune limitazioni. L’usufrutto paterno sui beni dei figli, ad esempio, non poteva toccare alcune categorie di beni prima contemplate; sempre in materia di filiazione, la ricerca della paternità veniva concessa con maggiore liberalità e venivano riconosciuti nuovi diritti agli adottati, specie in materia successoria.

Il fedecommesso, vincolo patrimoniale di carattere successorio che costituiva uno degli istituti di spicco dell’antico regime, fu ripristinato con il Codice di Carlo Alberto, e ricompreso nella puntuale disciplina dell’istituto della sostituzione fedecommissaria382.

377 Cfr. anche la Sposizione dei principi e dell’ordine seguiti dalla Regia Commissione di

Legislazione nel distendere il progetto del Codice civile: «La Commissione incaricata d’ordine

Sovrano di formare il progetto di un nuovo corpo di legislazione civile […] doveva attenersi alle massime fondamentali di governo fin qui vigenti […] ne risultasse un sistema coordinato coi bisogni attuali della società e coi progressi di quella scienza che presiedette alla legislazione delle più colte moderne nazioni», Motivi dei codici per gli Stati Sardi, I, Genova 1853, p. 2.

378

«Si è disposto il relativo titolo [Degli sponsali e del matrimonio] in guisa che, conservando alla legge ecclesiastica l’esclusiva sanzione del matrimonio, se ne assicurassero ad un tempo gli effetti civili, mercè della legge civile», Motivi dei codici per gli Stati sardi cit., I, p. XIV.

379

Codice albertino, artt. 140-144.

380 Vismara, a proposito della legislazione albertina in materia matrimoniale, parla di una «prevalenza di un ordinamento confesssionale», rilevando che l’abolizione della giurisdizione ecclesiastica in tema di nozze avvenne solo con la legge Siccardi del 1850, G.VISMARA, Il diritto

di famiglia in Italia cit., p. 57. 381

«Nel prescrivere le obbligazioni, i diritti, ed i doveri rispettivi dei coniugi, non si è fatto altro che seguire le antiche regole adottate dalla patria legislazione, non meno che da tutti i Codici; solo si è resa generale la necessità dell’autorizzazione del marito nelle obbligazioni che si contraggono dalla moglie negli atti eccedenti l’amministrazione […] Una tale innovazione è giustificata dai nostri costumi: le donne sono poste dal matrimonio sotto la tutela del marito, dal quale devono ricevere protezione e direzione», Motivi dei codici per gli Stati sardi cit., I, p. XV.

382

Per una precisa ricostruzione dell’istituto del fedecommesso nei secoli XVIII e XIX, si veda C. BONZO, Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte

93

Pur nell’ottica di giungere a una codificazione che rendesse la materia civile organica, ordinata e rispondente alle nuove esigenze, i contenuti del Codice del 1838, in particolare nei primi due libri, mostra dunque uno strettissimo legame con la tradizione giuridica del passato, rappresentata, in primo luogo, dal diritto romano e dalle Regie costituzioni, che costituivano il fulcro della legislazione sabauda di antico regime. La materia delle successioni, ad esempio, rappresentò il frutto di un compromesso tra passato e presente: durante i lavori della commissione sul libro delle successioni, infatti, si volle mantenere l’impianto delle Regie Costituzioni del 1770, tenendo però sempre ben presente la codificazione napoleonica, che rappresentava un innegabile modello di confronto, pur nella dichiarata intenzione di prendere le distanze da molti dei suoi contenuti383.

Fu dunque proprio in materia di diritto di famiglia e successorio che il Codice albertino, «compromesso tra antico diritto comune e moderne esperienze»384, riuscì a conciliare tradizione e innovazione, dando ai diversi istituti una disciplina che rispondesse alle nuove esigenze sociali e rispettasse, al tempo stesso, gli usi consolidati in ambito familiare. Una soluzione, questa, che avrebbe dovuto rendere agevole e priva di difficoltà l’applicazione del nuovo complesso normativo da parte della magistratura sabauda. Tuttavia, il forte conservatorismo dei giudici del Regno rese più arduo il recepimento della codificazione albertina: il ceto forense manfestò infatti un tenace attaccamento alla tradizione giuridica del passato, rappresentata in primo luogo dal diritto romano. Più che lo svolgimento di un processo di sedimentazione nella coscienza giuridica, che avrebbe richiesto naturalmente alcuni anni prima che giudici e giuristi modificassero i propri criteri interpretativi, l’atteggiamento della magistratura sabauda appare come una vera e propria resistenza, espressa attraverso l’emanazione di pronunce ancora fortemente ancorate al passato.

sabaudo settecentesco, Torino 2007; EAD, L’inevitabile superamento della tradizione. Il destino

del fedecommesso nel XIX secolo, Napoli 2014, di cui in particolare le pp. 371-412, nelle quali si

evidenzia il recupero delle norme di antico regime nella giurisprudenza sabauda; EAD., La

conservazione dei beni di famiglia nel XIX secolo, in P. CASANA, C. BONZO, Tra pubblico e

privato cit., pp. 217-311. 383

Cfr. E.MONGIANO, Patrimonio e affetti. La successione legittima nell’età dei codici, Torino 1999, p. 52, 60-61; EAD., Famiglia e patrimonio. Profili storico-giuridici, Torino 2015, pp. 87-113. Cfr. anche G.S.PENE VIDARI, Osservazioni sui rapporti patrimoniali nel Piemonte del sec.

XVIII, Roma 1981.

94

4.2 Tendenze delle Corti sabaude nella risoluzione delle

controversie

Le raccolte di giurisprudenza sabauda costituiscono la fonte per eccellenza al fine di comprendere quale fosse sul piano applicativo il ruolo del diritto romano nel Regno di Sardegna, in quanto dal loro esame emergono le varie tendenze al superamento ed alla conservazione delle legislazioni previgenti385.

In particolar modo, il diritto di famiglia e successorio rappresenta l’ambito nel quale si riscontra più frequentemente il richiamo del diritto di antico regime nelle pronunce dei giudici. Numerosi esempi dell’incessante utilizzo delle norme formalmente abrogate dal Codice albertino si traggono dalle raccolte giurisprudenziali, le quali attestano il collegamento mai reciso tra i giudicanti sabaudi e il diritto precedente.

Lo stesso avvocato Cristoforo Mantelli, nella prefazione alla sua Giurisprudenza del Codice Civile, ribadiva che alla giurisprudenza doveva essere riconosciuta la fondamentale funzione di interpretare, nonché integrare, il Codice, e ammetteva l’irrinunciabilità dell’antico patrimonio di norme. Proprio in questa prospettiva, nella compilazione ricorrono continui confronti con le principali decisioni, sentenze e decreti dei fori di altri regni, a dimostrazione della uniformità ed omogeneità di principi adottati, conformi o analoghi al Codice Albertino.

Infine, le stesse tendenze al recupero – o meglio, al mantenimento – del diritto romano proseguono in soluzione di continuità nelle sentenze di appena un decennio precedenti all’unificazione italiana. In questo caso, le testimonianze di sopravvivenza del diritto romano si traggono dalla Giurisprudenza degli Stati Sardi di Filippo Bettini.

Anche in questa raccolta, il fenomeno di recupero del diritto giustinianeo si riscontra particolarmente nelle decisioni pronunciate su istituti del diritto di famiglia e dei rapporti patrimoniali di disposizione dei beni: ciò a riprova del fatto che la permanenza degli antichi principi di diritto era senz’altro più forte laddove i rapporti tra i singoli si intrecciavano nell’inscindibile connubio tra diritto e consuetudine, trovando nel diritto romano la migliore sintesi.

Come emerge dunque dallo studio delle fonti, la giurisprudenza in tema di diritto di famiglia è costellata da richiami al diritto previgente, anche successivamente alla sua abrogazione in virtù dell’entrata in vigore del Codice albertino. Si tratta di un fenomeno vasto ed eterogeneo, che però mostra una particolare insistenza in materia successoria e in altri istituti giuridici che

385

«Il potere giudiziario è quello che dà la voce alla legge, altrimenti incapace d’operare tra i rapporti», O. ABBAMONTE, Indipendenza della Magistratura e separazione dei poteri. La

95

appaiono caratterizzati da un legame assai stretto con il diritto di antico regime, in particolar modo romano.

Saranno di seguito analizzati alcuni istituti che mostrano una peculiare ricorrenza del fenomeno di sopravvivenza del diritto romano nelle decisioni dei giudici sabaudi, in materia di diritto di famiglia e diritto successorio. La disamina di qualche caso sarà utile al fine di esemplificare le modalità in cui aveva luogo questo fenomeno.

4.3 Analisi della casistica giurisprudenziale

Nel documento TITOLO TESI / THESIS TITLE (pagine 91-95)