III. Dall’esternalizzazione della gestione alla nascita della Fondazione Biblioteca
III.4. La Fondazione Biblioteca Capitolare
III.4.1. La disciplina delle fondazioni
Secondo il diritto civile le fondazioni, così come le associazioni, sono delle istituzioni di Grafico 19: Provenienza delle ricerche
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carattere privato, senza scopo di lucro, che assumono << la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica>> (Codice Civile, art 12)12.
Per legge le fondazioni nascono con l’atto di fondazione, che è un atto unilaterale e per cui è necessaria la forma dell’atto pubblico. Fondatori possono essere sia persone fisiche, che giuridiche, che enti pubblici, Stato compreso. La fondazione può essere inoltre costituita grazie a una disposizione testamentaria in seguito all’eventuale scomparsa del socio fondatore.
Quando si parla di fondazioni si fa riferimento quindi ad organizzazioni, composte da amministratori e create da uno più fondatori. Quest’ultimi costituiscono un patrimonio mediante una concessione di beni, che sono vincolati al conseguimento di un fine di pubblica utilità. Con ciò si intende che lo scopo non può consistere in un vantaggio per il/i fondatore/i, ma deve rappresentare il perseguimento di un fine collettivo e deve essere lecito, esplicito e determinato. Non può esistere una fondazione senza scopo.
Diversamente da quanto previsto per le società, le fondazioni non devono dichiarare la modalità con cui intendono, in pratica, perseguire lo scopo. Per questo motivo l’organo amministrativo può decidere di intraprendere anche un’attività economica o imprenditoriale, non intaccando la caratteristica di assenza di lucro, tipica delle fondazioni.
Altro elemento fondamentale nella disciplina delle fondazioni è il patrimonio, che è infatti requisito imprescindibile per la nascita e l’esecuzione dell’attività della fondazione. Il patrimonio costituisce infatti una garanzia per tutti i terzi creditori nei confronti della fondazione, che non possono in nessun modo rivalersi sul patrimonio personale degli amministratori in caso di perdite. Per questo motivo la legge italiana non prevede la nascita di fondazioni senza patrimonio, che vengano finanziate solamente da terzi. Il patrimonio è perciò essenziale per perseguire lo scopo della fondazione (Commissione No Profit, 2013).
Il compito di amministrare la fondazione è dato in mano ad un organo amministrativo che può essere collegiale o uninominale. Nel caso fosse collegiale si parlerebbe di Consiglio
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di Amministrazione, altrimenti la fondazione avrebbe un amministratore unico. All’organo amministrativo compete di norma l’esecuzione dell’atto di fondazione e tutto ciò che riguarda il concreto conseguimento dello scopo prefissato, nonché la rappresentanza legale della fondazione, a meno che, in quest’ultimo caso, lo statuto non preveda diversamente.
Una fondazione cessa di esistere quando lo scopo che la fondazione si era prefissata di perseguire viene raggiunto, ma anche nel caso in cui invece, per determinati motivi, diventasse impossibile raggiungerlo, come ad esempio, se il patrimonio della fondazione diventasse insufficiente. In questo caso il legislatore ha previsto che il patrimonio residuo venga trasferito a organismi con una finalità analoga (a meno che non si provveda alla trasformazione della fondazione in un altro ente). Infine, essa si estingue per le cause previste nell’atto di fondazione (Commissione No Profit, 2013).
Importante è evidenziate come a volte le fondazioni vengono confuse con le associazioni, anch’esse istituzioni con scopi ben definiti ma che hanno tuttavia delle peculiarità che le differenziano sostanzialmente dalle fondazioni.
<<Per associazione si intende un ente caratterizzato da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legati al fine di ottenere il perseguimento di uno scopo comune. In questo caso domina l’elemento personale e le finalità delle associazioni vengono stabilite dagli stessi associati, grazie all’atto costitutivo>> (Moraschini, 2014, p.1). L’atto in questo caso è sempre un contratto ed è di natura associativa, cioè nasce dalla volontà di una pluralità di soggetti, le cui prestazioni sono volte al raggiungimento, appunto, di uno scopo comune. Un’associazione può inoltre perseguire qualsiasi attività di natura non economica, purchè non contraria alla legge penale.
Come è possibile immaginare, esistono diverse tipologie di fondazioni. Ciò è dovuto dal fatto che le fondazioni nascono con l’obiettivo di perseguire scopi diversi, in maniere completamente differenti e spesso anche originali, sebben sempre valide, e questo ne ha comportato una diversa classificazione.
Molte fondazioni sono definite di tipo “culturale”, che sebbene sia una classificazione molto ampia, permette di racchiudere tutte quelle fondazioni che pongono la loro attenzione nel campo dell’educazione, della ricerca scientifica, della comunicazione e dell’arte.
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attività cercano di raggiungere lo scopo per cui si sono costituite, e quelle “erogatrici”, che invece regalano ad altri enti, persone od associazioni denaro, poiché ritenute degne e meritevoli di un sostegno finanziario.
Tra le molteplici tipologie di fondazioni vanno evidenziate:
- Fondazioni lirico-sinfoniche: gli enti lirici sono diventati nel 1996 fondazioni di diritto privato13 e sono quindi in grado di ricevere sostegno finanziario sia da soggetti privati che statali. Hanno come scopo la diffusione dell’arte musicale e la formazione di artisti. Al fine di raggiungere i loro obiettivi gestiscono direttamente i teatri e gli spettacoli lirici, nonché i balletti e i concerti.
- Fondazioni universitarie: secondo la legge italiana il senato accademico di una università pubblica può deliberare la trasformazione di questo ente pubblico in una fondazione di diritto privato. La delibera deve avvenire a maggioranza assoluta e deve essere approvata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, insieme a quello dell’economia e delle finanze. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile. - Fondazioni Onlus: sono delle fondazioni che in via completamente esclusiva
svolgono <<attività soggette a vincolo di destinazione e cioè svolte solo nei confronti di soggetti svantaggiati (settore di assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili) ed attività senza alcun vincolo di destinazione (assistenza sociale e socio sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura o dell’ambiente; promozione dell’arte e della cultura; ricerca scientifica di particolare interesse sociale)>> (Commissione No Profit, 2013, p.14)
- Fondazioni bancarie: introdotte dalla legge italiana solo nel 1990, sono nate al fine di consentire la privatizzazione delle istituzioni pubbliche presenti nel sistema bancario. In pratica dopo il 1990 le attività bancarie e imprenditoriali di queste istituzioni furono affidate a società per azioni, mentre le attività di utilità pubblica e sociale vennero date in mano alle fondazioni, le quali inclusero nel loro patrimonio le azioni di quelle istituzioni - azioni che poi col tempo vennero dismesse in osservanza delle nuove normative (Commissione No Profit, 2013).
13 Erano considerati in precedenza enti pubblici ma con il D.Lgs. 29 giugno1996, n. 367 sono
diventate appunto fondazioni di diritto privato, per sorpassare la rigidità organizzativa dovuta dalla loro natura pubblica.
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- Fondazione di partecipazione: sono degli organismi che si collocano a metà strada tra le fondazioni e le associazioni e sono perciò una forma atipica di enti privati, che non erano stati previsti dal legislatore. Questa tipologia di fondazione, iniziata a diffondersi negli ultimi decenni, unisce l’elemento patrimoniale, proprio delle fondazioni, a quello personale, peculiarità delle associazioni, andando a creare un nuovo modello di organizzazione sociale. Si tratta di una fondazione composta da più soggetti che condividono le stesse finalità ed è per questo che spesso oggi viene utilizzata da enti pubblici che vogliono perseguire uno scopo di pubblica utilità con l’aiuto di privati.
Ciò che accomuna le fondazioni di partecipazione e la disciplina delle fondazioni in generale sono sicuramente lo svolgimento dell’attività senza scopo di lucro e l’elemento del patrimonio, necessario a raggiungere il fine per cui è stata creata la fondazione e che è predefinito ed invariabile. Si differenzia invece per il fatto che in queste fondazioni il socio fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione, caratteristica questa ben più riconducibile invece alla disciplina dell’associazione (Privitera, 2017).
È infatti, come già citato, l’elemento personale che avvicina questo tipo di fondazione all’associazione, prevendendo la presenza di una pluralità di soggetti con ruoli ben diversi.
Si possono distinguere i fondatori promotori, che sono in effettivo coloro che fanno nascere la fondazione, e i partecipanti fondatori, che possono entrare a far parte della fondazione anche successivamente versando comunque un contributo annuale anche non finanziario. Proseguendo ci possono essere i meri partecipanti, che sostengono la fondazione con singoli versamenti, anche periodici e infine vi sono i diversi organi quali il consiglio di indirizzo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei partecipanti e l’organo di controllo che si occupano appunto di tutte le faccende riguardanti la fondazione (Commissione No Profit, 2013).
Infine, va evidenziato come nel sistema giuridico italiano esistano anche delle altre tipologie di fondazione, che non sono però riconosciute. All’interno di questa classificazione fanno parte le fondazioni fiduciarie, che si vengono a creare quando l’unico fondatore della fondazione lascia in eredità il suo patrimonio, obbligando colui che lo eredita a destinare la rendita ad uno scopo di pubblica utilità, e le fondazioni di fatto. Queste ultime includono ad esempio le fondazioni che già sono in attività
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nonostante siano in attesa del riconoscimento, i comitati promotori di fondazioni, enti che vengono amministrati da una persona giuridica invece che fisica e ovviamente tutte le fondazioni che non hanno richiesto il riconoscimento.