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Capitolo II – G ENERALITÀ E DISCIPLINA DEI GRUPPI POLITICI

2. Disciplina generale dei gruppi politici al Parlamento europeo

Il Regolamento interno del Parlamento europeo (o RIPE) disciplina i gruppi politici, in modo organico, nel Capitolo IV del Titolo I e, occasionalmente, nelle restanti articolazioni del testo.

Il Capitolo IV del Titolo I del RIPE tratta la costituzione di gruppi politici, le attività e lo status giuridico dei gruppi politici, gli intergruppi, i deputati non iscritti e la ripartizione dei posti in Aula.

Le condizioni per la costituzione di gruppi politici sono:

1) che i deputati si organizzino in gruppi secondo le affinità politiche, che il Parlamento valuta solo quando siano negate dai deputati interessati (le condizioni

sostanziali per la costituzione di gruppi politici);

2) che il gruppo politico sia composto da deputati eletti in almeno un quinto degli Stati membri e da un numero minimo di venticinque deputati; se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzarlo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

a) i suoi membri rappresentino almeno un quinto degli Stati membri; b) il gruppo esista da più di un anno;

c) e non vi siano elementi per sospettare una applicazione abusiva della deroga; 3) che ogni deputato appartenga a un solo gruppo politico;

4) che la costituzione del gruppo politico sia dichiarata al Presidente, con indicazione della denominazione del gruppo, del nome dei suoi membri e della composizione del suo ufficio di presidenza, e sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (le condizioni formali per la costituzione di gruppi politici) (art. 30 RIPE).

“I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell’Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento”; essi “dispongono di una segreteria, nell’ambito dell’organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento”; l’Ufficio di presidenza “fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio”; disposizioni, che “definiscono le conseguenze

amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico” (art. 31 RIPE).

Gli intergruppi sono i raggruppamenti ufficiali che i deputati possono costituire – insieme ad altri raggrupppamenti non ufficiali – “per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile”; tali raggruppamenti “non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi”; i gruppi politici, “Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall’Ufficio di presidenza”, “possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico”; i raggruppamenti in questione “sono tenuti a dichiarare qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all’obbligo di dichiarazione a norma dell’allegato I”; i questori “tengono un registro delle dichiarazioni” in oggetto, che “è pubblicato nel sito internet del Parlamento”, e “stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni” (art. 32 RIPE).

I deputati non iscritti sono i deputati “non appartenenti ad alcun gruppo politico” e “dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale”; l’Ufficio di presidenza “disciplina la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati” e “fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei deputati non iscritti” (art. 33 RIPE).

“La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell’Unione europea” (art. 34 RIPE).

Il tratto distintivo della disciplina occasionale dei gruppi politici contenuta nel RIPE è soprattutto il diverso trattamento, sul piano dei diritti parlamentari e dei vantaggi finanziari, amministrativi e materiali, riservato ai deputati non iscritti e ai membri dei gruppi politici392 e, in particolare, il ruolo centrale che i gruppi politici

392 Cfr. Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione ampliata), 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Jean-Claude Martinez e altri c. Parlamento europeo, § 154.

hanno nell’organizzazione e nel funzionamento del Parlamento europeo, dimostrato anche dall’impotenza di quei deputati indipendenti che non fanno parte di gruppi393.

In particolare, il RIPE favorisce i membri di un gruppo politico rispetto ai deputati non iscritti: con l’attribuzione di alcuni di diritti a un gruppo politico o ad almeno un decimo dei deputati394; con l’attribuzione di altri diritti a un gruppo politico o ad almeno quaranta deputati395; con la subordinazione dell’esercizio di certi poteri alla rappresentanza di tre gruppi politici396; con il riconoscimento di determinate prerogative ai membri di un gruppo politico, ma non anche ai deputati non iscritti 397; e con il riconoscimento di determinate prerogative esclusivamente ai gruppi politici398.

Il RIPE, residualmente, parifica il trattamento riservato ai deputati non iscritti e ai gruppi politici399.

Lo Statuto del parlamentare europeo disciplina i gruppi politici nell’articolo 8, comma 1400.

393 Cfr. CORBETT,R.,JACOBS,F., e SHACKLETON,M., op. cit., 78.

394 Il riferimento è agli articoli 90, comma 6, e 138, comma 1, del RIPE.

395 Il riferimento è agli articoli 13, comma 1, 36, comma 2, 56, comma 3, 59, comma 4, 65, comma 1, 66, comma 1, 74 quater, comma 2, 75 ter, comma 2, 87 bis, commi 4 e 6, 90, comma 2, 97, comma 4, 106, comma 5, 108, comma 3, 109, comma 3, 110, comma 2, 115, comma 1, 120, comma 8, 121, comma 1, 122, comma 1, 138, commi 2-3, 140, comma 1, 141, comma 1, 142, comma 1, 156, comma 1, 157, comma 4, 161, comma 5, 163, comma 1, 167, comma 1, 175, commi 1-2, 176, comma 1, 177, commi 1 e 4, 178, 211, comma 4, e 216, comma 4, del RIPE.

396 Il riferimento è agli articoli 19 e 210, comma 1, del RIPE.

397 Il riferimento è agli articoli 17, comma 1, 23, commi 3 e 5, 24, 122, comma 6, 141, comma 3, 167, comma 2, 168, comma 2, 176, comma 2, 186, commi 1 e 4, e 187, commi 1-2, del RIPE.

398 Il riferimento è agli articoli 25, comma 10, 48, comma 2, 68, commi 2-4, 75 quinquies, comma 3, 149, commi 3-5 e 7, 161, comma 4, 170, comma 1, e 192, commi 1-2 e 4, del RIPE.

399 Il riferimento è agli articoli 68, comma 5, 104, comma 2, 110, comma 4, 122, comma 3, 141, comma 4, 148, 155, comma 3, 186, commi 1 e 4, 187, 192, comma 4, e 198, comma 2, del RIPE.

400 L’articolo 8, comma 1, dello Statuto del parlamentare europeo dispone: “1. I deputati possono organizzarsi in gruppi politici”.

Il Regolamento sui partiti politici disciplina i gruppi politici negli articoli 5, comma 2,401 e 6, comma 2402.

L’Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione disciplina i gruppi politici nell’articolo 46403.

401 L’articolo 5, comma 2, (Verifica) del Regolamento sui partiti politici dispone: “2. Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo”.

402 L’articolo 6, comma 2, (Obblighi collegati al finanziamento) del Regolamento sui partiti politici dispone: “2. Un partito politico europeo nonché una fondazione politica a livello europeo non accettano […] donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo […]”.

403 L’articolo 46 dell’Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione dispone: “Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interrogazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera totalmente libera; la seconda parte è dedicata a un tema politico deciso in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, ma senza domande già preparate.

3. Disciplina speciale dei gruppi politici al Parlamento europeo – VII