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Capitolo II – L’ ANALISI : REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI

I. La teoria dell’autorizzazione

Coloro che sostengono o sviluppano la teoria dell’autorizzazione, il più eminente dei quali è probabilmente HOBBES, definiscono la rappresentanza politica in termini di “dare e avere autorità”; il rappresentante come qualcuno che è stato autorizzato ad agire; e il rappresentato come qualcuno che ha autorizzato ad agire: questo significa che al rappresentante è stato concesso un diritto di agire che egli non aveva anteriormente e che il rappresentato è divenuto responsabile delle conseguenze di quell’azione come se l’avesse compiuta egli stesso. Secondo la teoria

dell’autorizzazione, la rappresentanza politica è il trasferimento, da parte di un

soggetto (il rappresentato) e nei confronti di un altro soggetto (il rappresentante), dell’autorità di governo, dopo il quale il rappresentante ha il potere di governare e il rappresentato ha il dovere di osservare e di subire le conseguenze dell’attività di governo. Questo trasferimento è normalmente, ma non necessariamente, identificabile con le elezioni. Si tratta, dunque, di una teoria – spiega PITKIN – fortemente sbilanciata in favore del rappresentante. I diritti del rappresentante sono stati ampliati e le sue responsabilità sono state (se non altro) diminuite. Il rappresentato, al contrario, ha acquistato nuove responsabilità e (se non altro) ha ceduto alcuni diritti57.

HOBBES introduce la sua trattazione della rappresentanza politica affermando che la persona è “colui le cui parole o azioni sono considerate o come sue proprie [(la

persona naturale)], o come rappresentanti - sia veramente sia mediante finzione - le parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono attribuite

[(la persona artificiale)]”58. Quindi, precisa che l’attore è la persona artificiale che

56 Cfr. PITKIN, H.F., op. cit., 39.

57 Cfr. PITKIN, H.F., op. cit., 38-39 e 43.

58 Cfr. HOBBES, T., Leviatano, Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1989, 131-132: “Una PERSONA è colui le cui parole o azioni sono considerate o come sue proprie, o come rappresentanti

ha il riconoscimento delle sue parole o azioni da parte di colui che essa rappresenta (l’autore); così, “il diritto di fare un’azione si chiama AUTORITÀ” e “fatto con

autorità [significa] fatto per incarico o col permesso di colui cui appartiene il

diritto”59. E, infine, aggiunge che “quando l’attore fa un patto con autorità, vincola con esso l’autore non meno che se quest’ultimo l’avesse fatto egli stesso, e non meno questi ne subisce le conseguenze”60.

— sia veramente sia mediante finzione — le parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono attribuite.

Quando sono considerate come sue proprie, allora è chiamata persona naturale; mentre, quando sono considerate come rappresentanti parole e azioni di un altro, allora si tratta di una persona

fittizia o artificiale.

La parola persona è latina; invece di essa i Greci hanno πρóσωπον, che significa volto, mentre

persona in latino significa il travestimento o sembiante esteriore di un uomo camuffato sul

palcoscenico e, qualche volta, più particolarmente quella parte di esso che camuffa il volto, come una maschera o una faccia posticcia. Dal palcoscenico il termine è stato trasferito a chiunque parli o agisca in rappresentanza di altri, tanto nei tribunali quanto nei teatri. Cosicchè una persona è la stessa cosa di un attore, sia sul palcoscenico sia nella vita quotidiana; e impersonare è fare la parte

di o rappresentare, se stessi o altri, e chi fa la parte di un altro è detto dar corpo alla sua persona o

agire in suo nome (in questo senso Cicerone usa il termine dove dice «Unus sustineo tres personas; mei, adversarii et iudicis»: do corpo a tre persone, la mia propria, quella del mio avversario e quella del giudice) e, in circostanze diverse, riceve nomi diversi come agente, rappresentante,

luogotenente, vicario, avvocato, deputato, procuratore, attore e simili”.

59 Cfr. HOBBES, T., op. cit., 132: “Delle persone artificiali, alcune hanno il riconoscimento delle loro parole e azioni da parte di coloro che essi rappresentano: allora la persona è l’attore, colui che ne riconosce le parole e le azioni è l’AUTORE, e in questo caso l’attore agisce con autorità. Infatti, quello che, parlando di beni e proprietà, si chiama proprietario — in latino dominus e in greco

κúριοζ —, parlando di azioni, si chiama autore. E, come il diritto di possesso si chiama dominio,

così il diritto di fare un’azione si chiama AUTORITÀ. Cosicché per autorità si intende sempre il diritto di fare un atto, e fatto con autorità [significa] fatto per incarico o col permesso di colui cui appartiene il diritto”.

60 Cfr. HOBBES, T., op. cit., 132: “Donde segue che, quando l’attore fa un patto con autorità, vincola con esso l’autore non meno che se quest’ultimo l’avesse fatto egli stesso, e non meno questi ne subisce le conseguenze. Pertanto, tutto ciò che è stato precedentemente detto (Cap. XIV) sulla natura dei patti intercorsi fra gli uomini nella loro veste naturale, resta vero anche quando [i patti] siano fatti dai loro attori, agenti o procuratori che abbiano da essi ricevuto l’autorità - nei limiti del loro incarico ma non oltre.

La teoria dell’autorizzazione è una teoria formalistica perché si concentra sulle formalità della relazione rappresentativa, definendo la rappresentanza politica in base a una transazione che si verifica prima dell’inizio dell’attività rappresentativa: nella misura in cui è stato autorizzato, nei limiti della sua autorità, qualsiasi cosa un governante faccia è rappresentanza politica. Se rappresentare vuol dire semplicemente agire con diritti speciali, o agire con qualcun altro che subisce le conseguenze, allora non si può avere nulla di simile a rappresentare bene o male: si può rappresentare o no61.

Così la pensano, anzitutto, FRAENKEL, HAMILTON-JAY-MADISON, MATTEUCCI e ORLANDO. Per FRAENKEL, la rappresentanza politica è “l’esercizio giuridicamente autorizzato di funzioni di sovranità da parte di organi di uno Stato, o di altro titolare di potestà pubblica, ordinati costituzionalmente, che agiscono in nome del popolo senza però mandato imperativo e che derivano la loro autorità mediatamente o non mediatamente dal popolo e la legittimano con la pretesa di servire l’interesse collettivo del popolo e di realizzare in tal modo la vera volontà di quest’ultimo”62. HAMILTON-JAY-MADISON sostengono che uno dei due grandi elementi costitutivi di una repubblica è una delega dell’attività di governo a pochi cittadini eletti dagli altri63. MATTEUCCI ritiene che, a causa della crisi del principio di autorità,

Quindi chi fa un patto con l’attore o l’agente senza conoscerne l’[effettiva] autorità, lo fa a proprio rischio. Nessuno è, infatti, obbligato da un patto di cui non è autore né, di conseguenza, da un patto fatto contro, o oltre, l’autorità da lui concessa.

Quando l’attore fa qualcosa contro la legge di natura per comando dell’autore, se egli è obbligato a obbedirgli in forza di un precedente patto, allora, non lui, ma l’autore infrange la legge di natura. L’azione, infatti, sebbene sia contro la legge di natura, non è tuttavia sua. Ma, anzi, il rifiutare di farla è contro la legge di natura che proibisce di rompere i patti”.

61 Cfr. PITKIN, H.F., op. cit., 39: “Representation is a kind of “black box” shaped by the initial giving of authority, within which the representative can do whatever he pleases. If he leaves the box, if he exceeds the limits, he no longer represents. There can be no such thing as representing well or badly; either he represents or he does not”.

62 Cfr. FRAENKEL, E., La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale

democratico, G. Giappichelli Editore, Torino, 1994, 39.

63 Cfr. HAMILTON, A., JAY, J., e MADISON, J., Il federalista (The Federalist), Nistri-Lischi, Pisa, 1955 (1788), n. 10, 62: “I due grandi elementi di differenziazione tra una democrazia e una repubblica sono i seguenti: in primo luogo, nel caso di quest’ultima, vi è una delega

indipendentemente dal fatto che questa autorità si fondi sulla tradizione o sulla trascendenza dei valori o su uomini superiori e rappresentativi o su idee e principi da tutti condivisi, “le opinioni umane non formano più una specie di polvere intellettuale che si agita in tutti i sensi senza potersi raccogliere e posare” (TOQUEVILLE, La democrazia in America, II, I, 1). Di fatto, “A mano a mano che i cittadini divengono più eguali e più simili, la tendenza di ognuno a credere ciecamente in un certo uomo o in una certa classe, diminuisce. La disposizione a credere nella massa aumenta, ed è sempre più l’opinione comune a governare il mondo”; tuttavia, “il pubblico non fa valere le proprie opinioni attraverso la persuasione, ma le impone e le fa penetrare negli animi attraverso una specie di gigantesca pressione dello spirito di tutti sull’intelligenza di ciascuno” (TOQUEVILLE, La democrazia in America, II, I, 2)64. Secondo ORLANDO, l’organizzazione e il funzionamento della Camera elettiva hanno il loro fondamento nella Costituzione65.

La formalità della teoria dell’autorizzazione può essere evidenziata più chiaramente considerando una teoria che – come bene illustra PITKIN –, pur essendo in un certo senso diametralmente opposta a quella dell’autorizzazione, è egualmente

dell’azione governativa ad un piccolo numero di cittadini eletto dagli altri; in secondo luogo, essa può estendere la sua influenza su di un maggior numero di cittadini e su una maggiore estensione territoriale”.

64 Cfr. MATTEUCCI, N., Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Società editrice il Mulino, Bologna, 1997, 267-268.

65 Cfr. ORLANDO, V.E., Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, in Diritto

pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema, Dott. Antonino Giuffrè – Editore,

Milano, 1940, 438: “La Costituzione, che determina la sfera di attività di tutti i poteri sovrani, determina egualmente quella della Camera elettiva. Se questa partecipa alla funzione legislativa, è la Costituzione che le dà questa facoltà. I suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato sono indicati dalla Costituzione. I casi, i modi, i termini della sua convocazione e del suo scioglimento, i principii essenziali della sua procedura, insomma tutta l’organizzazione giuridica della camera, ha il suo fondamento nella Costituzione”.

formale e (in linea di massima66) vuota di contenuto sostanziale: la teoria della rendicontazione67.