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I dispositivi di protezione collettiva

BEST PRACTICE 2.3

2.5 RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA .1 Premessa

2.5.3 I dispositivi di protezione collettiva

Per DPC si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza; essi, non essendo coperti da direttiva specifica, non possono essere marcati CE. Tali prodotti sono soggetti, comunque, al d.lgs 6 set-tembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.

Nelle attività di estrazione di materiali da cave a cielo aperto possono essere utiliz-zati DPC specifici quali parapetti provvisori, reti di sicurezza e sistemi di recinzione.

Il fabbricante può dimostrare che i suoi DPC soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.lgs 206/05 facendo riferimento ad esempio alla UNI EN 13374 per i parapetti provvisori e alle UNI EN 1263 parte 1 e 2 per le reti di sicu-rezza. Per i sistemi di recinzione non esistono norme tecniche UNI EN applicabili.

Il d.lgs 81/08 menziona i DPC riferiti ai lavori in quota, all’art. 111 comma 5 “Il dato-re di lavoro…….individua le misudato-re atte a minimizzadato-re i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori…….” e comma 6 “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.

2.5.3.1 PARAPETTI PROVVISORI

I parapetti provvisori sono individuati nel d.lgs 81/08 art.146 (Difesa delle apertu-re) “…3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone”.

Un parapetto è definito “normale” nell’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) punto 1.7.2.1 del d.lgs 81/08 quando:

a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

b) abbia un’altezza utile di almeno un metro;

c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Il parapetto normale con arresto al piede è “un parapetto normale completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri” (punto 1.7.2.2).

Un parapetto provvisorio, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, deve posse-dere le caratteristiche adeguate per tener conto delle azioni trasmesse dal lavora-tore in caso di appoggio sullo stesso ed impedire la caduta del lavoralavora-tore limitan-do lo spazio libero fra i correnti. La norma UNI EN 13374 in questo caso prevede non debba essere superiore a 47 cm.

Durante l’estrazione di materiali da cave a cielo aperto il lavoratore non è sog-getto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento. In queste condizioni può appoggiarsi o procedere contro il parapetto provvisorio producendo sollecitazio-ni statiche o quasi statiche sugli elementi costituenti lo stesso e sul sistema di ancoraggio.

2.5.3.2 RETI DI SICUREZZA

Le reti di sicurezza non vengono menzionate dal d.lgs 81/08.

Tuttavia per esse si può fare riferimento all’art.122 (Ponteggi ed opere provvisio-nali) “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adot-tate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose […]”. La rete di sicurezza è certamente una “idonea opera provvi-sionale”.

La normativa tecnica distingue la rete dalla rete di sicurezza. La rete è definita come “connessione di maglie” mentre la rete di sicurezza è la “rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettata per fermare la caduta dall’alto delle persone”. In definitiva la rete di sicurezza è il sistema formato dalla rete e dalla intelaiatura di sostegno.

Figura 2.5.1 - Esempio di parapetto provvisorio

(Fonte: CSC Srl)

Nelle attività di estrazione di materiali da cave a cielo aperto può essere utilizzato il sistema U, descritto nella norma tecnica UNI EN 1263-1, e cioè la rete fissata ad una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale.

A differenza degli altri sistemi previsti nella UNI EN 1263-1, che prevedono la cadu-ta del lavoratore ‘raccogliendolo’ nella rete, il sistema U ha come scopo quello di impedire la caduta dello stesso fornendo una protezione verticale fino a circa un metro di altezza dal piano di calpestio.

Le reti di sicurezza devono essere ancorate in maniera tale che le forze che si ori-ginano, a seguito della trattenuta del lavoratore, debbano essere assorbite e tra-smesse zona della cava ove si effettua l’estrazione di materiali.

La messa in opera delle reti di sicurezza deve essere studiata in base alle caratte-ristiche dell’attività in maniera tale da:

- prevedere e mettere in opera gli ancoraggi al momento della installazione;

- evitare i vuoti sul perimetro della rete;

- evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti;

- posizionare la rete in maniera tale da non ostacolare il movimento dei lavoratori e delle macchine per permettere lo svolgimento delle attività lavorative senza l’introduzione di rischi aggiuntivi;

- trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;

- sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete;

- evitare la possibilità di scioglimento dei nodi sui cavi, a causa di vibrazioni o sbattimenti;

- verificare il buono stato dei mezzi d’ancoraggio e la tensione delle reti in riferi-mento agli sforzi di flessione e di trazione ai quali possono essere sottoposti gli elementi metallici di ancoraggio delle reti.

2.5.3.3 SISTEMI DI RECINZIONE

I sistemi di recinzione sono disciplinati dall’art. 109 (Recinzione del cantiere) del d.lgs 81/08 ove è previsto che ‘Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni’.

La recinzione, oltre alla funzione prevista all’art. 109, cioè di impedimento all’ac-cesso di estranei, può anche avere quella di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno.

I sistemi di recinzione che vengono considerati nelle attività di estrazione di mate-riali da cave a cielo aperto sono realizzati mediante:

- reti arancioni;

- transenne arancioni;

- montanti e funi.

I primi sono costituiti da pannelli singoli o modulari formati da una rete estrusa arancione in polietilene ad alta densità (HDPE) avvolta su una struttura metallica rivestita con doppio trattamento di polveri termoindurenti.

Le transenne sono sistemi modulari a pannelli composti da una rete estrusa in polietilene tesa su una struttura metallica. Generalmente vanno uniti l’uno all’altro tramite appositi ganci e sono dotati di accessori e piedini per l’uso su diversi tipi di terreno.

I sistemi con funi sono realizzati mediante montanti in acciaio, posti a distanza regolare, alla cui sommità vengono posizionate delle funi, anch’esse di acciaio, aventi la funzione di delimitare la zona interdetta. Tali sistemi assicurano, stabilità, velocità di montaggio e smontaggio e posa rapida.

Le reti e le transenne permettono inoltre una notevole visibilità che, in ambienti quali quelli in cui si eseguono attività di estrazione di materiali da cave a cielo aper-to, può rappresentare spesso un aspetto fondamentale.