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Le figure della sicurezza in cava Titolare e Datore di lavoro

APPENDICE 1.2.1 STATISTICHE INAIL. ADDETTI, PAT E INFORTUNI

2.1 NORME DI SICUREZZA NEL SETTORE ESTRATTIVO DELLE CAVE A CIELO APERTO

2.1.3 Le figure della sicurezza in cava Titolare e Datore di lavoro

Il Titolare ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del d. lgs 624/1996 è l’imprendito-re di miniera o cava o il titolal’imprendito-re di permesso di prospezione o di ricerca o di con-cessione di coltivazione o di autorizzazione di cava. Egli è chiamato a rispettare una serie di impegni di tipo amministrativo stabiliti dalle pertinenti norme e detie-ne notevoli responsabilità anche detie-nel settore della sicurezza e della salute dei lavo-ratori che operano nel sito estrattivo. Tra i sui compiti ci sono:

• la predisposizione del DSS di cui all’art. 6, comma 2, o del DSS coordinato di cui all’art. 9, comma 2; in tale contesto, il titolare ha anche la responsabilità dell’in-dividuazione del luogo di lavoro e del computo del numero degli addetti;

• gli aggiornamenti del DSS (art. 6, comma 3), l’attestazione annuale relativa alla sicurezza (art. 6, comma 2), la trasmissione del DSS all’autorità di vigilanza (art.

6, comma 4; art. 18, comma 1), obblighi da osservare anche per il caso di DSS coordinato.

• la nomina del direttore responsabile (art. 20, comma 1);

• l’attestazione del possesso dei requisiti del direttore responsabile (art. 20, comma 8);

• la designazione dei sorveglianti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 5; art. 2, comma 1, lettera c; art. 7, comma 1, lettera a);

• l’attestazione del possesso dei requisiti dei sorveglianti (art. 20, comma 8);

• la denuncia delle variazioni di direttore responsabile e sorveglianti (art. 20, commi 12 e 17);

• la presentazione delle denunce di esercizio (art. 20, commi 11, 14, 15 e 18);

• la trasmissione all’autorità di vigilanza competente del prospetto riassuntivo degli infortuni (art. 25, comma 8).

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui

ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazio-ne stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

(Definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. 81/2008).

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sono riportati nel capo II del d.lgs. 624/1996 e includono:

• la compilazione e aggiornamento del DSS e la trasmissione alle autorità compe-tenti prima dell’inizio dei lavori (art. 6);

• designazione del sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti i lavora-tori (art. 7 comma 1 lettera a).

In merito alle responsabilità delle due figure di cui sopra, sono subito emerse le discordanze presenti all’interno del d.lgs. 624/1996. L’art. 6 assegna infatti obblighi al datore di lavoro nei riguardi del DSS, che, d’altro canto, l’art. 9 (per il DSS coor-dinato) attribuisce al titolare.

La circolare del Ministero dell’Industria del 26 maggio 1997 n. 317 ha inteso chia-rire tali apparenti discordanze ipotizzando il caso del titolare che esegua diretta-mente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori auto-nomi.

Nel primo caso il soggetto che detiene il titolo minerario (o l’autorizzazione di cava) svolge direttamente l’attività estrattiva. Non esiste, pertanto, una differenziazione tra la figura del “titolare” e quella del “datore di lavoro”, unendosi in un unico sog-getto le responsabilità in capo ad esse. Il titolare è anche il datore di lavoro dei pro-pri operai e ha il compito di nominare il sorvegliante e di predisporre ed aggiorna-re il DSS.

Nel caso invece in cui il titolare non svolga alcuna lavorazione con propri lavorato-ri, ma affidi completamente le operazioni a ditte esterne, egli sarà tenuto ai soli adempimenti che il decreto assegna al titolare stesso, quali il coordinamento tra le imprese appaltatrici, la predisposizione l’aggiornamento del DSS coordinato, la sua trasmissione all’autorità di vigilanza, la nomina del direttore responsabile e del sorvegliante, etc.

In un terzo caso, se il titolare oltre ad avvalersi dell’opera di altre imprese, conduce con i propri operai una parte delle attività estrattiva, egli ha sia gli obblighi specifici attribuiti dal decreto al titolare, sia quelli propri del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti operanti sul luogo di lavoro. Gli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei dipendenti delle imprese appaltatrici operanti sullo stesso luogo di lavo-ro sono invece attribuiti ai lolavo-ro rispettivi datori di lavolavo-ro.

I compiti di tutti i datori di lavoro previsti dal d.lgs. 624/1996, si sommano, comun-que, ai compiti che il d.lgs. 81/2008 assegna al datore di lavoro.

Il Direttore responsabile è la persona designata dal Titolare che deve verificare il possesso delle capacità e delle competenze necessarie all’esercizio di tale inca-rico. Sotto la responsabilità del direttore responsabile ricadono costantemente i

luoghi di lavoro. Ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal d.p.r.

128/1959, il direttore responsabile, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 624/1996, deve osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre deve:

art. 18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;

art. 20: sottoscrivere il DSS ed attuare, nella pianificazione dell’attività lavorativa, quanto in esso previsto;

art. 23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;

art. 25: dare comunicazione e produrre gli atti previsti in caso di infortunio;

art. 25: dare immediata comunicazione all’autorità di vigilanza di qualsiasi fatto, incidente, o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle per-sone e dei giacimenti;

art. 26: assistere il funzionario dell’autorità di vigilanza nella redazione del verbale di constatazione infortunio; riferire immediatamente all’autorità di vigilanza com-petente ogni eventuale modifica apportata al luogo dell’infortunio (o allo stato delle cose) in presenza di pericolo grave ed immediato;

art. 35: assicurarsi che l’esplosivo sia fornito in prossimità dei punti di utilizzo e in tempi immediatamente precedenti l’impiego;

art. 43: organizzare e programmare l’impiego delle apparecchiature di misura, controllo, allarme ed intervento per le atmosfere nocive o/e esplosive;

art. 47: predisporre le misure atte a garantire la sicurezza nella posa in opera, l’u-tilizzo e la manutenzione dei mezzi semoventi, degli impianti e mezzi di trasporto;

redigere istruzioni scritte per l’utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei lavo-ratori;

art. 49: disporre che siano effettuate esercitazioni di sicurezza e verificare l’adde-stramento del personale che usa attrezzature di salvataggio;

art. 52: pianificare l’attività lavorativa, in merito alla stabilità dei fronti, attenendosi ai criteri indicati nel c. 2 lettere a) e b).

La nomina del direttore responsabile da parte del titolare è fatta a seguito della verifica sul possesso delle capacità professionali e nel rispetto dei requisiti indicati all’art. 27 del d.p.r. 128/1959 come modificato dall’art. 20 del d.lgs. n. 624/96 e dall’art. 114 c. 5 della L. n. 388/2000, di seguito riportati.

1. Laurea in ingegneria, ovvero in geologia, con abilitazione all’esercizio della pro-fessione;

2. Per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, sono abilitanti anche i seguenti titoli di studio:

a) diploma di ingegneria ambiente e risorse o equipollente, ovvero in geologia;

b) diploma di perito industriale minerario;

c) diploma in discipline tecniche industriali previa specifica formazione i cui contenuti saranno definiti da apposito decreto del Ministero dell’Industria,

del Commercio e dell’Artigianato e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare n. 849 del 7/3/97, ha stabilito che non esistono diplomi equipollenti a quello di Perito Minerario ed ha conte-stualmente definito i diplomi in discipline tecniche industriali ammissibili ai corsi di cui al punto c).

Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con Circolare n.

548 del 21/4/98, ha definito equipollenti al diploma universitario in ingegneria ambiente e risorse i diplomi universitari in ingegneria chimica, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettrica ingegneria energetica ed ingegneria meccanica.

3. La norma transitoria (art. 100) stabilisce inoltre che possono continuare a svol-gere le funzioni di direttore responsabile coloro che esercitavano tale funzione da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto (29/12/1996), nella stes-sa unità produttiva o in altre similari per tecniche di coltivazione.

Come anche esplicitato dalla circolare MICA n. 317 del 26/5/97, la similitudine è accertata dal titolare, responsabile dell’individuazione del direttore responsabile, e deve basarsi sull’analogia dei rischi specifici quali, ad esempio, ambiente operativo e metodo di coltivazione adottato.

Il direttore responsabile, che in qualche modo è assimilabile al dirigente, nel d. lgs 81/2008 viene definito come la “persona che, in ragione delle competenze profes-sionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferi-togli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigi-lando su di essa”. Gli obblighi del Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavo-ro sono disposti dall’art. 18 del suddetto decreto 81/2008. La normativa specifica non pone disposizioni che impongano di individuare la figura del direttore respon-sabile all’interno dei dipendenti della cava.

Il Capo cava (o Direttore dei lavori) è designato dal titolare in qualità di respon-sabile della produzione e del coordinamento dell’attività industriale di cava, con il compito di garantire la migliore resa della cava sempre nel rispetto del piano di coltivazione, dell’ambiente e della sicurezza. Opera in collaborazione con il Direttore responsabile dei luoghi di lavoro e con i Sorveglianti nel condurre le atti-vità di produzione e nel gestire la sicurezza. Il capo cava dirige la produzione, coor-dinando le necessità operative e logistiche della cava e impartendo le disposizioni organizzative e di produzione giornaliere ai cavatori.

Il Sorvegliante è la persona, in possesso delle capacità e delle competenze neces-sarie, designata dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

Qualora questi e il datore di lavoro non siano la stessa persona, il titolare nomina il/i sorvegliante/i, ai sensi dell’art. 20, rimandando al datore di lavoro, ai sensi del-l’art. 7 c. 1, il compito di designazione, ovvero di assegnazione del nominativo del sorvegliante ai cantieri, o luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori (vedi anche Circolare MICA n. 317 del 26/5/97).

Ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal d.p.r. 128/1959, secondo quanto disposto dal d.lgs. 624/1996, il sorvegliante deve:

art. 18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;

art. 20: sottoscrivere il DSS;

art. 23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;

art. 25: dare comunicazione in caso di infortunio al datore di lavoro dell’infortuna-to, al direttore responsabile ed eventualmente al titolare.

La funzione del sorvegliante consiste nell’accertare che i lavori si svolgano coeren-temente con quanto indicato dal DSS e nel rispetto delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza, intervenendo direttamente sui lavoratori e sui preposti di even-tuali imprese appaltatrici e tenendo informati dei fatti il direttore responsabile e/o il titolare.

Alla luce di quanto stabilito dalle norme vigenti ed in considerazione del ruolo e delle responsabilità attribuitegli quali persona presente sui luoghi di lavoro il sor-vegliante:

1) realizza il coordinamento, secondo le disposizioni del Direttore responsabile, tra le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nella stessa area/luogo di lavo-2) attua le disposizioni e gli ordini di servizio contenuti nel DSS o comunque ro;

impartiti dal Direttore responsabile, con particolare attenzione a:

a) corretto uso dell’area/luogo di lavoro e della relativa sicurezza;

b) corretta dotazione ed uso degli indumenti e delle protezioni collettive e indi-viduali;

c) corretto uso di attrezzature, apparecchiature e mezzi speciali, in relazione all’attività da svolgere ed al loro stato di manutenzione;

f) segnala al Direttore responsabile e al titolare eventuali incongruenze o ina-deguatezze delle disposizioni impartite rispetto alla realtà contingente di cava.

La figura del sorvegliante è paragonabile a quella del preposto che il d.lgs. 81/2008 definisce come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”; Gli obblighi del preposto in materia di salute e sicu-rezza sul lavoro sono disposti dall’art. 19 del suddetto decreto. La stessa Circolare MICA n. 317 del 26/5/97 afferma che la “figura del sorvegliante introdotta dal decreto assorbe quei compiti di sorveglianza già attribuiti alle figure di “capo ser-vizio” e “preposto” dal d.p.r. 128/1959”.

Lavoratore: è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e fami-liari […]. Tale definizione è data dall’art. 1 del d.lgs. n. 624/1996 che rimanda alla definizione data dal d.lgs. n. 81/2008 all’articolo 2 comma 1 lettera a).

L’idoneità sanitaria e tecnica dei lavoratori viene esposta nella normativa generale e specificata nel d.p.r. 128/1959.

Il d.lgs. n. 624/1996 prevede a carico del lavoratore il dovere di segnalare al sorve-gliante ogni infortunio a lui occorso (art. 25 c 1). Restano validi, in ogni caso, i dove-ri generali previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e quelli particoladove-ri del d.p.r. 128/1959.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale fun-zione, all’interno delle industrie estrattive, non può essere svolto direttamente da parte del datore di lavoro (Allegato 2 del d.lgs. n. 81/08).

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Medico competente: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valu-tazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanita-ria dei lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicu-rezza durante il lavoro.