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Misure di tutela della sicurezza

APPENDICE 1.2.1 STATISTICHE INAIL. ADDETTI, PAT E INFORTUNI

2.1 NORME DI SICUREZZA NEL SETTORE ESTRATTIVO DELLE CAVE A CIELO APERTO

2.1.4 Misure di tutela della sicurezza

2.1.4.1 Attività estrattiva condotta dal solo lavoratore autonomo

Nel caso di lavoratore autonomo che svolga da solo attività estrattiva e che abbia ricevuto incarico dal titolare, si deve far riferimento all’articolo 21 del d.lgs. n.

81/2008 che definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi di cui al titolo III dello stesso decreto. Tali obblighi si integrano con quanto disposto dal d.lgs. n.

624/1996 al capo IV “attrezzature ed impianti meccanici elettrici ed elettromecca-nici” che risulta applicabile, limitatamente ai macchinari impiegati nella cava dal lavoratore autonomo, secondo il principio di specificità.

Il lavoratore unico che risulti anche titolare è soggetto anche agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 624/1996 nei confronti del Titolare stesso e il decreto trova in questo caso applicazione anche per i restanti aspetti riferibili alle norme di polizia mine-raria, ovvero quelli relativi al governo del territorio, alla salvaguardia di terzi e al preminente interesse generale.

2.1.4.2 Il DSS

Il DSS (documento di sicurezza e salute) è la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 sono integrati con quelli dell’art.10 del d.lgs. n. 624/1996. Ai sensi degli stessi articoli, il DSS deve riportare misure, modalità operative e procedure per la gestione in sicu-rezza delle attività. Il DSS viene aggiornato ogniqualvolta i luoghi di lavoro abbiano subìto modifiche rilevanti che comportino variazioni di situazioni di rischio per i lavoratori (art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 624/1996). L’aggiornamento si rende altresì neces-sario in occasione di incidenti rilevanti, prescrizioni da parte degli organi compe-tenti di vigilanza, ecc.

Tutte le cave, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’attività, contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio, devono inviare all’ASL competente per territorio il documento di sicurezza e salute (art. 6 c. 4, art. 18 c. 1, art. 20 c. 11 del d.lgs. n. 624/96). Il DSS è redatto dal datore di lavoro che si avvale del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di tutte le collaborazioni pro-fessionali che ritiene opportuno consultare.

In sede di redazione del DSS il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavo-ratori per la sicurezza in ordine ai contenuti del documento ed alle misure di pre-venzione e protezione in esso previste. Il DSS, redatto dal datore di lavoro, è sot-toscritto dal direttore responsabile, dai sorveglianti (commi 3 e 6 art. 20 d.lgs. n.

624/96), dal medico competente (per collaborazione) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per presa visione. E’ un documento che deve essere sot-toposto alla verifica delle diverse figure aziendali individuate dal decreto (direttore responsabile, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico com-petente, sorveglianti e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e la base di

confronto sulle tematiche di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori, nell’ambito delle riunioni periodiche di prevenzione (art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 e art. 8 del d.lgs. n. 624/1996).

La Circ. Min. Ind. n. 317 del 26 maggio 1997, chiarisce una discordanza inerente gli obblighi di legge attribuiti dal d.lgs. n. 624/1996 al Datore di Lavoro e al Titolare. Infatti, l’art. 6 assegna gli obblighi di redazione dl DSS al datore di lavoro, mentre l’art. 9 (per il DSS coordinato) li attribuisce al titolare. Nel caso di affida-mento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici il Titolare redigerà un DSS coordinato (DSSC) dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, del rispettivo DSS.

La circolare 317 riporta: “La trasposizione terminologica nella legislazione di quan-to sopra esposquan-to in relazione ad obblighi e responsabilità del tiquan-tolare e del daquan-tore di lavoro potrà avvenire attraverso apposito decreto correttivo”.

2.1.4.3 Il DSSC

In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appal-tatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del d.lgs. n. 81/2008), o comun-que quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato.

Scopo di questo documento è:

a) analizzare e gestire in sicurezza le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;

b) informare l’impresa/lavoratori esterni che operano nella cava dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro attività.

Il DSS coordinato diviene un documento comprensivo di tutte le valutazioni ine-renti il rischio dell’attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell’attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le rela-tive misure comportamentali e organizzarela-tive da osservare, redatto per gestire dal punto di vista delle sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell’attività lavorativa predominante da ditte esterne. Tale coordinamento scaturi-sce in ogni caso dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestiscaturi-sce l’attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art.

28 del d.lgs. n. 81/08).

Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d’opera individua-no formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del d.lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante. I principali compiti e obblighi del prepo-sto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del d.lgs. n. 81/08.

Il preposto si coordina con il sorvegliante di cava.

I lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l’obbligo della valutazione dei rischi,

devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il tito-lare dell’attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore auto-nomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedu-rali ed organizzative in esso contenute.

2.1.4.4 La riunione periodica

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 624/96 nelle cave con più di 5 addetti deve essere tenuta, almeno annualmente, la riunione di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 81/08. Per numero di addetti si intende il numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti in una cava, indi-pendentemente dal rapporto di lavoro o dalla ditta di appartenenza (circolare MICA n. 317 del 26/5/97).

Alla riunione partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di preven-zione e protepreven-zione, il medico competente ed il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza di tutte le ditte eventualmente presenti nella cava. Oggetto della riu-nione è l’esame del DSS, ovvero del DSS coordinato e delle misure di prevenzione e protezione da esso contemplate, comprese le iniziative di informazione e forma-zione programmate. Il contenuto della riunione deve essere messo a verbale e tra-smesso all’Azienda USL competente per territorio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI, SITOGRAFIA E IMMAGINI

[1] Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

[2] Interrogazione a risposta in Commissione 5/00235. Camera dei deputati. XVIII Legislatura. Seduta di annuncio 32 del 24/07/2018. Bollettino in Commissione allegato al XI (Lavoro). 18 ottobre 2018.

[3] Istat. Anni 2015, 2016. Le attività estrattive da cave e miniere 15.01.2019.

[4] Istat. 2009. Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, Italia.

[5] REGOLAMENTO CE n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economi-che NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Testo rilevan-te ai fini SEE).

[6] Senato della Repubblica - XVI Legislatura - Resoconto stenografico della Commissione parlamentare di Inchiesta del 25 ottobre 2005.

[7] Sertorio M., Assomineraria. 2003. Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale. 10 giugno 2003. Volume 11. Ambiente&Lavoro. Il sole24ore. Pirola.

[8] Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per disci-plinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno. Gazzetta Ufficiale Italiana del 23 agosto 1927, n. 194.

[9] Figura in Sezione 2. Inail DCPC. Galleria delle immagini.