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La gestione delle attrezzature: controlli, manutenzione e verifiche periodiche

BEST PRACTICE 2.3

2.4 RISCHI DOVUTI ALLE MACCHINE E ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO E RISULTANZE DELL’ACCERTAMENTO TECNICO

2.4.3 La gestione delle attrezzature: controlli, manutenzione e verifiche periodiche

Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’im-missione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza ai fini della sicurezza.

Soltanto prevedendo, durante l’esistenza della macchina, idonei interventi di manu-tenzione e controllo, infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere, tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza.

L’obiettivo è quello di effettuare i necessari interventi per assicurare che il prodot-to resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio.

Nelle cave il d.lgs. 624/1996 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicu-rezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della diret-tiva 92/104/CEE reladiret-tiva alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrat-tive a cielo aperto o sotterranee” prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro anche per quanto attiene la gestione delle attrezzature di lavoro.

Per quanto non diversamente disposto dal sopra detto decreto si applicano anche nelle cave le prescrizioni del capo I del titolo III del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.4.3.1 Manutenzione e controllo di attrezzature di lavoro

L’art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE esplicita gli obblighi del datore di lavoro relativamente alla gestione delle attrezzature di lavoro e quindi anche per quanto attiene interventi di manutenzione e controllo, volti a mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza previsti originariamente.

Il legislatore individua nel datore di lavoro la persona preposta ad organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.

Il primo aspetto da considerare è sicuramente quello relativo all’individuazione della persona competente in grado di condurre gli interventi previsti; allo stato attuale non esistono percorsi formativi dedicati al personale preposto a manuten-zioni e controlli per specifiche attrezzature e l’unica indicazione rimane quella che discende dalle competenze necessarie all’espletamento dei compiti prescritti: il datore di lavoro, partendo dalle attività indicate nelle istruzioni, deve identificare la persona in possesso dei necessari requisiti per eseguirli correttamente. Un ele-mento importante che bisogna evidenziare è il fatto che per le diverse attività pre-viste non è necessario reclutare figure distinte, ma l’importante è garantire il pos-sesso delle competenze necessarie e che tali figure possono appartenere al per-sonale interno del datore di lavoro.

Per quanto attiene gli interventi da condurre, le istruzioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura costituiscono il principale riferimento per manutenzioni e control-li, in virtù delle conoscenze che il fabbricante possiede sul prodotto e degli obblighi che la stessa direttiva macchine gli impone, per garantirne la conformità all’atto dell’immissione sul mercato.

Per assicurare un’efficace azione di manutenzione e, quindi, salvaguardare il man-tenimento nel tempo del livello di sicurezza di una macchina, garantito al momen-to della sua immissione sul mercamomen-to o messa in servizio, la direttiva macchine, infatti, obbliga il fabbricante al rispetto di alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute specifici. Ad esempio è previsto che il fabbricante scelga com-ponenti sufficientemente resistenti e duraturi (soprattutto se questi contribuisco-no direttamente alla sicurezza del prodotto nel complesso), impartisca istruzioni adeguate per la manutenzione e la sostituzione di componenti soggetti a fatica e usura e collochi, per quanto possibile, i punti di regolazione e manutenzione al di fuori delle zone pericolose, al fine di garantire interventi tali da non esporre a rischio le persone.

Allo stesso tempo il fabbricante deve fornire, unitamente alla macchina, eventuali accessori speciali necessari all’effettuazione di specifici interventi manutentivi:

non si parla ovviamente di attrezzature di uso comune, come cacciaviti, chiavi inglesi o simili, ma bensì di dispositivi particolari specifici per la macchina in que-stione.

In pratica, per quanto attiene le responsabilità relative a manutenzioni e controlli è necessario quindi distinguere quanto attiene al fabbricante, rispetto agli obblighi in capo al datore di lavoro, ricordando in ogni caso la centralità delle istruzioni tanto per definire la bontà dell’operato del fabbricante e quanto per determinare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute da parte del datore di lavoro ovvero dell’operatore chiamato ad effettuare praticamente gli interventi.

Naturalmente più complicata risulta la situazione laddove l’attrezzatura non dispo-ne di un manuale di istruzioni, evenienza questa da ricollegare soprattutto all’an-zianità dell’attrezzatura o ad eventuali passaggi di proprietà, che potrebbero, nonostante le previsioni degli articoli 23 e 72 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., comportare la circolazione di attrezzature di lavoro non fornite di idonei documenti a corredo.

In questi casi un utile riferimento per il datore di lavoro è rappresentato da linee guida, buone prassi o norme tecniche che possano fornire indirizzi su modalità e frequenze degli interventi12.

In ogni caso è necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura (a meno di quelli giornalieri previsti dal fabbricante ad ogni inizio turno13) venga

12 Un valido esempio in tale ottica è rappresentato, per gli apparecchi di sollevamento, dalle “Schede per la definizione di piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali e relativi accessori di solleva-mento” che Inail ha elaborato per supportare il datore di lavoro nella gestione dei controlli di cui al comma 8 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali sprovvisti di istruzioni.

13 Questi controlli devono essere riportati sul registro di controllo solo laddove abbiano evidenziato delle cri-ticità per le quali è necessario prevedere interventi correttivi.

Figura 2.4.8 - Fac simile di Registro di controllo

(Fonte: Inail DIT. Elaborazione degli Autori)

riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); il legisla-tore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo come elet-tronico. Il registro di controllo rappresenta lo strumento attraverso il quale il dato-re di lavoro può dimostradato-re l’adempimento degli obblighi dato-relativi al controllo e alla manutenzione delle proprie attrezzature di lavoro, riportando una sintesi di tutti gli interventi condotti, l’esito degli stessi e indicazioni circa la persona che li ha rea-lizzati (figura 2.4.8). Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE), in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro preveder-ne la costituziopreveder-ne e compilaziopreveder-ne.

Un altro elemento di cui bisogna tenere conto è la distinzione tra manutenzione straordinaria e modifica. Mentre, infatti, la manutenzione straordinaria, pur preve-dendo interventi importanti sul prodotto, non ne modifica destinazione d’uso, parametri di funzionamento e prestazioni, la modifica interviene introducendo delle condizioni di rischio originariamente non previste, perché vengono alterate le

prestazioni del prodotto (ad es. aumentando la potenza di un motore, modificando la logica di funzionamento, ecc.). Mentre nel caso di manutenzione straordinaria è sufficiente riportare l’intervento sul registro di controllo, assicurandosi che le con-dizioni funzionali siano ripristinate come originariamente previste dal fabbricante, nel caso di modifica si tratta di nuova immissione sul mercato, perché le alterazioni prodotte non garantiscono a priori il permanere del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza. Bisogna, tuttavia, evidenziare che nei casi in cui l’azione realiz-zata sia funzionale ad incrementare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione alla specifica analisi dei rischi condotta nell’ambiente operativo non si tratta di una modifica ma piuttosto di un intervento di miglioramento, che in quanto tale non comporta una nuova immissione sul mercato, ma anche in questo caso è sufficien-te sufficien-tenere memoria dell’operazione realizzata nel registro di controllo.

2.4.3.2 La verifica periodica

L’art. 31 del d.lgs n. 624/1996 prescrive che il datore di lavoro denunci all’autorità di vigilanza competente (asl), prima della messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste le verifiche periodiche. Per quanto non diversa-mente definito dal d.lgs. 624/1996, anche per quanto attiene le verifiche periodi-che, valgono le indicazioni del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per cui le attrezzature inte-ressate dal regime di verifica sono quelle individuate nell’allegato VII al già richia-mato decreto 81/2008 e s.m.i., mentre le modalità di effettuazione degli interventi sono definite nel d.m. 11 aprile 2011.

L’unico elemento che il d.lgs. 624/1996 prescrive, discostandosi quindi dalla legi-slazione applicabile in altri comparti, riguarda l’individuazione del soggetto com-petente, che essendo esclusivamente l’autorità di vigilanza, nelle cave è rappre-sentato dalle Asl.

Diversamente da quanto accade in altri comparti produttivi, pertanto, le prime verifiche periodiche non sono condotte da Inail né soggetti pubblici o privati abili-tati di cui al d.m. 11 aprile 2011 possono essere interpellati dal datore di lavoro per le verifiche periodiche successive.

Il d.m. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.

In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta di prima verifica periodica, secondo le proce-dure che a livello regionale sono state definite dalle autorità competenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI, SITOGRAFIA E IMMAGINI

[1] Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.6.2006.

[2] DECRETO 11 aprile 2011. Disciplina delle modalità di effettuazione delle veri-fiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

[3] UNI EN ISO 3471:2008 - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione.

[4] UNI EN ISO 3449:2009 Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione.

[5] Monica L. et al. 2015. “Schede per la definizione di piani per i controlli di

“apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di solle-vamento”. Inail. ISBN 978-88-7484-397-8;

[6] Monica L. et al. 2014. “Schede per la definizione di piani per i controlli di

“apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sol-levamento”. Inail. ISBN 978-88-7484-398-5

[7] Monica L. et al. 2014. “Macchine da piccola perforazione. Evoluzione dello stato dell’arte per la protezione degli elementi mobili coinvolti nel processo produttivo”. Inail. ISBN 978-88-7484-480-7

[8] Figure 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 UNI. Rielaborazione degli Autori [9] Figura 2.4.4 Internet. Rielaborazione degli Autori

[10] Figura 2.4.5 Inail DIT. Monica L. et al. 2015 [5]. Rielaborazione degli Autori [11] Figura 2.4.7 Inail DIT. Monica L. et al. 2014 [6] e [7]. Rielaborazione degli Autori [12] Figura 2.4.8 Inail DIT. Elaborazione degli Autori.

2.5 RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA