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Le diverse categorie di destinatari

3. LA LEGGE 231/2007: L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AGL

3.1. Le diverse categorie di destinatari

La Legge Antiriciclaggio rappresenta per alcuni versi un intervento di riordino dell’insieme di provvedimenti succedutesi nel tempo, che stratificandosi hanno reso scarsa chiarezza e hanno lasciato carenze. Con i suoi sessantotto articoli suddivisi in cinque titoli, provvede a schematizzare la materia e, in particolare, chiarisce quale sia la vasta gamma di soggetti sottoposti suddividendoli in categorie omogenee dal punto di vista dell’applicazione degli obblighi.

Innanzitutto vi sono una serie di soggetti particolari , indicati al comma 2 dell’art. 10, per i quali si applicano «le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione», ossia una serie di

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soggetti31 per i quali sussistono solo gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta, o meglio di adeguata verifica della clientela, e di registrazione.

Tralasciando per il momento l’art. 11 dedicato alla categoria degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, la trattazione dei soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio continua all’art. 12, dove sono ricompresi i liberi professionisti: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, nonché notai e avvocati. Ai soggetti indicati non si applica l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

All’art. 13 sono invece menzionati i revisori contabili, tra i quali si ricomprendono le società di revisione e le persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili. Anche a questi non si applica l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi previsti per i soggetti di cui all’art. 12.

La parte del decreto dedicata ai destinatari, si conclude poi con una serie di soggetti residuali, ossia operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva

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Tali soggetti sono:

a) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

b) le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

c)le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

d)le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) coloro che svolgono le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività; specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) commercio di cose antiche;

5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte; 5-bis) mediazione;

f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione.

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dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate. Sono tali le attività di recupero di crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, di gestione di case da gioco.

Quello che interessa maggiormente questo elaborato è però l’art. 11 che raggruppa l’intera categoria degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria32. Si tratta principalmente di soggetti sottoposti alle norme antiriciclaggio fin dalla legge del 1991.

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Per intermediari finanziari la norma intende: a) le banche;

b) Poste italiane S.p.A.;

c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento;

d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR);

f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio;

i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5822;

n)le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie;

b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

Al comma 3, il decreto considera infine gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, intendono con questi:

a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;

b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), ossia i brokers;

c) i mediatori creditizi iscritti in un apposito albo;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti in un elenco istituito presso l’UIC, ai sensi dell’art. 3, d. lgs. 374/1999.

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3.2. Il riciclaggio come fattore di rischio per gli intermediari