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Gli indicatori di anomalia

5. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONE SOSPETTE

5.1. Gli indicatori di anomalia

L’obbligo si segnalazione delle operazioni sospette (o SOS) costituisce, come abbiamo avuto modo di osservare parlando della c.d. “collaborazione attiva”, la parte più operativa della disciplina. La nozione di operazione sospetta la fornisce l’art. 41 che stabilisce agli intermediari di procedere alla segnalazione «quando sanno,

sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».61

L’ art. 3 della Legge n. 197/91 prevedeva l’obbligo di segnalazione soltanto in

presenza di operazioni che avessero suscitato un sospetto ma che, solo dopo un’indagine critica, seppur sommaria, inducessero a ritenere quel denaro di provenienza illecita. Il

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Cfr. FAFT, The Faft Recommendations, Parigi, 2012, pag. 61 e pag. 110 per una definizione di beneficiario.

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Cfr. IAIS, Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, 2004, pag. 4.

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R. RAZZANTE racchiude la “sfortuna espressione utilizzata dal legislatore” nel concetto di “operazioni ragionevolmente sospette”, cfr. RAZZANTE R., (a cura di), Manuale breve di diritto delle assicurazioni, Maggioli Editore, 2013, pag. 261.

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nuovo art. 41 usa invece il termine sospetto e non più quello di induzione a ritenere prospettando un più ampio campo di azione dell’obbligo di segnalazione. Il sospetto trova origine nelle caratteristiche e nelle modalità attraverso le quali l’operazione è realizzata, con particolare riguardo all’entità delle somme movimentate, alla natura dell’operazione ed a qualsiasi altra circostanza che possa risultare rilevante.

Il sospetto è generato nell’operatore – o in qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti con la clientela – facendo riferimento alle informazioni raccolte al momento dell’adeguata verifica e custodite nell’AUI. Operazioni che si discostano dal profilo del cliente o che possono apparire anomale in ragione delle modalità infrequenti con le quali vengono realizzate, piuttosto che l’assiduo ricorso a soggetti terzi o a procedure frazionate e non da ultimo il comportamento del soggetto al momento del compimento dell’operazione, sono segnali da valutare per il riconoscimento di manovre elusive. Necessitano inoltre di valutazione:

 le operazioni che coinvolgono soggetti residenti o che operano in paesi considerati non collaborativi, piuttosto che caratterizzati da regimi fiscali agevolati e da segreto bancario;

 le transazioni concluse a valori diversi da quelli di mercato;

 il ricorso assiduo ed ingiustificabile al denaro contante per la realizzazione di operazioni.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, Banca D’Italia, su proposta della UIF emana e aggiorna periodicamente schemi rappresentativi di comportamenti anomali62 e indicatori di anomalia. Questi ultimi sono una serie di casi

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Cfr. le seguenti:

1) Comunicazione UIF del 24.09.2009 – Imprese in crisi e usura. 2) Comunicazione UIF del 13.10.2009 – Conti dedicati.

3) Comunicazione UIF del 09.11.2009 – Presentazione di banconote in lire per la conversione in euro.

4) Comunicazione UIF del 05.02.2010 – Frodi informatiche.

5) Comunicazione UIF del 15.02.2010 – Operatività connessa con il rischio di frode sull’IVA intracomunitaria.

6) Comunicazione UIF del 24.02.2010 – Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione (cd. ”scudo fiscale”).

7) Comunicazione UIF del 08.07.2010 – Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici.

8) Comunicazione UIF del 9.08.2011 – Operatività riconducibile all’usura.

9) Comunicazione UIF del 16.03.2012 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring

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esemplificativi, in presenza dei quali l’intermediario deve valutare se sussiste un’anomalia nell’operazione, integrando con i dati a sua disposizione. L’ultima versione degli indicatori è stata aggiornata con Provvedimento del 24 Agosto 2010 nel c.d. Decalogo 2010 e conta ventotto ipotesi di anomalie, suddivisi in cinque macrocategorie, a loro volta sono disaggregate in vari "sub-indici" i quali, a titolo di esempio, facilitano non poco la lettura e la comprensione degli operatori a cui sono destinati. Su proposta della Uif, che ne ha studiato l'evoluzione legata ai comportamenti maggiormente in uso nella casistica delle segnalazioni pervenute in questi anni, alcuni indicatori risultano ripresi ed attualizzati, altri sono del tutto nuovi, come quelli sul finanziamento del terrorismo, fattispecie introdotta dal decreto 109/2007. Le macrocategorie sono le seguenti:

a) Indicatori di anomalia connessi al cliente;

b) Indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti;

c) Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento; d) Indicatori di anomalia connessi alle operazioni in strumenti finanziari e

ai contratti assicurativi;

e) Indicatori di anomalia connessi al finanziamento del terrorismo.

La Banca d'Italia, nella prima parte del provvedimento, fornisce anche una serie di precisazioni metodologiche che pare utile ricordare, anche se alcune di esse non sono nuove e riprendono impostazioni già presenti nel decalogo del 200163:

– i comportamenti descritti non sono esaustivi della casistica, ma solo esemplificativi; qui va ricordato che troppo spesso, nella prassi, si assiste alla considerazione esclusiva degli indicatori nella fase di valutazione di sospetti, pensando così di ottemperare perfettamente al dettato normativo;

– viene precisato che l'obbligo di segnalazione grava comunque su tutti, anche nel caso in cui un comportamento avrebbe potuto essere oggetto di comunicazione da parte di altri soggetti rispetto a quello che ne abbia evidenza;

10) Comunicazione UIF del 23.05.2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni.

11) Comunicazione UIF del 11.04.2013 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse.

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– scompare il riferimento ai «generatori di indici di anomalia», più equivoco, e si introduce quello di «procedure di selezione automatica di anomalie», ribadendo la facoltatività della loro adozione (tranne che per le operazioni passanti per canali telefonici o telematici, ovvero, e questa è novità assoluta, sui conti di corrispondenza e quelli di passaggio).

Occorre ricordare che alle disposizioni presenti sono soggette le imprese di assicurazione ramo vita e i broker, entrambe le categorie sono espressamente ricomprese nell’art 2 del Provvedimento dedicato alla definizione dell’ambito di applicazione.

Inoltre osservando le macroclassi possiamo notare che la Banca D’Italia prevede specifici indici anche per le polizze assicurative:

16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all’attività svolta dal contraente.

16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all’età o alle condizioni di salute del contraente.

16.3. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.

16.4. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.

17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti.

17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.

17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.

17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica.

17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un’altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).

17.7. Richiesta di un prestito all’intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

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18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all’estero.

18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l’eccedenza a favore di un terzo.

18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all’attività svolta dal contraente.

18.4. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.

19.1. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli.

19.2. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.

19.3. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l’accettazione di condizioni non convenienti.

19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato.

19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio.

19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

Oltre agli elementi di soggettiva valutazione, i dipendenti possono avvalersi del Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette (GIANOS)– qualora l’ente l’abbia implementato nel proprio sistema IT. Si tratta di un software che attraverso l’interrogazione del database unico dell’intermediario, genera come output informazioni in grado di segnalare le operazioni anomale.

L’utilizzo dell’applicativo non è però da ritenersi strumento sostitutivo del giudizio soggettivo del singolo operatore per almeno due ragioni: in primis le analisi svolte attraverso la procedura GIANOS si riferiscono a dati storici relativamente alle registrazioni di precedenti operazioni svolte dal soggetto in merito al proprio rapporto continuativo ed in conseguenza non sono in grado di riflettere correttamente i mutamenti evolutivi. In secondo luogo un’operazione che presenta caratteri di atipicità non è necessariamente sintomo di attività di riciclaggio.