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La riassicurazione e la prevenzione del riciclaggio

3. LA LEGGE 231/2007: L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AGL

3.5. La riassicurazione e la prevenzione del riciclaggio

Occorre infine sottolineare, per completare il quadro sul settore assicurativo, che non sono incluse tra i soggetti destinatari delle norme le imprese di riassicurazione. Tale esclusione è stata successivamente confermata in modo esplicito dall’ISVAP43, dato che esse non possono considerarsi enti finanziari di primo livello. Si ritiene infatti che per la loro attività di assunzione dei rischi ceduti da altre compagnie siano immuni dal rischio di riciclaggio.

Su questa tesi, ad esempio, la Muncher Ruckversicherungs Gesellschaft – compagnia di riassicurazione tedesca che esercita la propria attività anche in Italia – sostiene che le imprese di riassicurazione istaurino rapporti continuativi e compiano operazioni esclusivamente con compagnie di assicurazione diretta, quindi unicamente con altri intermediari finanziari di primo livello. In tale ambito, i rapporti contrattuali instaurati sono frequentemente diretti alla copertura di una pluralità di rischi della compagnia contraente diretta (cd. Riassicurazione “in trattato”), perciò ciascuno dei

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Cfr. ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE - Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231., in risposta all’osservazione sollevata dalla rappresentanza generale per l’Italia di Muncher Ruckversicherungs Gesellschaft e dallo Studio Tributario Associato DLA PIPER, in merito al comma 1 art. 3 del suddetto regolamento, poi di fatto modificato rispetto alla bozza per esplicitare la non inclusione delle imprese di riassicurazione.

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rapporti non è mai riconducibile, per l’impresa di riassicurazione ad uno o a più specifici clienti dell’assicuratore. Al contrario, nella maggior parte dei casi il rapporto contrattuale non contempla neppure la comunicazione al riassicuratore, da parte della compagnia di assicurazione diretta, dei dati relativi alle proprie controparti, né il riassicuratore può averne in altro modo conoscenza. La comunicazione di tali dati può avvenire solamente nella riassicurazione di rischi specifici e singoli (cd. Riassicurazioni “in facoltativo”). Da quanto precede risulta che è del tutto mancante, per la compagnia di riassicurazione il rapporto diretto con il contraente, l’assicurato od il beneficiario del contratto di assicurazione; pertanto, secondo la suddetta compagnia, non possono considerarsi applicabili obblighi quali l’adeguata verifica della clientela, ne’ gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, che presuppongono la conoscenza del medesimo e della sua operatività.

Aldilà degli effettivi problemi che senza dubbio si potrebbero porre sottoponendo le compagnie di riassicurazione agli obblighi propri delle compagnie di assicurazione diretta, ci si può interrogare sui rischi di esposizione del riassicuratore rispetto al riciclaggio. Visto che egli viene normalmente tenuto lontano dalle transazioni sospette, può dirsi veramente protetto a monte dalla vigilanza dell’assicuratore? A causa del notevole volume di capitali in attesa di riciclaggio e dell’ingegno dei criminali, questo rischio deve essere preso in considerazione.

Il “Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of

terrorism”, pubblicato dall’International Association of Insurance Supervisors44 nel 2004, emette alcune raccomandazioni destinate alla riassicurazione. Diversamente dagli assicuratori, che sono sottoposti ad un dispositivo regolamentare abbastanza uniforme – creazione di una procedura, designazione di un responsabile antiriciclaggio, formazione

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Lo IAIS è un organismo associativo che raggruppa le Autorità di regolazione dell'industria assicurativa nei diversi Paesi del mondo. Fondata nel 1994, copre 190 giurisdizioni, in quasi 140 paesi, che costituiscono il 97% dei premi di assicurazione del mondo, e si incarica di coordinare le attività di controllo delle imprese assicurative, ciò che è specialmente importante quando queste, come molte banche, hanno una presenza ramificata in diversi Paesi e sono quindi sottoposte a diversi insiemi di regole. La Iais prepara principi, studi, direttive e lavora in stretto contatto con altre autorità. Ha sede a Basilea, in Svizzera.

I suoi obiettivi sono:

 Promuovere una vigilanza efficace e coerente a livello globale nel settore assicurativo, al fine di sviluppare e mantenere il mercato assicurativo equo, sicuro e stabile per il bene e la tutela degli assicurati;

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del personale – il regime della riassicurazione sembra molto contrastato rispetto agli obblighi di vigilanza finanziaria. In alcuni paesi il riassicuratore è sottoposti agli stessi obblighi dell’assicuratore (come ad esempio in Colombia, Australia, Marocco), in altri è ignorato dalle legislazioni locali (Germania, Spagna, Svizzera). In Francia è tenuto a fare una dichiarazione al Procuratore della Repubblica per “le operazioni di cui è a conoscenza e che riguardano denaro proveniente da attività criminali organizzate”. La mancanza di armonizzazione delle regolamentazioni relative alla riassicurazione può spiegarsi con l’assenza di legami giuridici tra l’assicurato e il riassicuratore, in quanto, come abbiamo già osservato, quest’ultimo garantisce il patrimonio dell’assicuratore e non è quindi in grado di conoscere i particolari delle sottoscrizioni.

Tuttavia, qualunque sia la situazione di diritto, le autorità giudiziarie potranno cercare, in caso di transazione sospetta con una compagnia di assicurazione, se il riassicuratore era al corrente del carattere fraudolento dell’operazione. Il riassicuratore potrebbe quindi essere tenuto responsabile in quanto complice.

Se è vero che la vigilanza del riassicuratore può essere definita ed effettuata solo rispetto alle informazioni che la sua attività gli permette di conoscere, il che esclude tutte le sottoscrizioni che sono nel portafoglio delle cedenti e che non appaiono in modo individualizzato, in compenso, il riassicuratore deve conoscere il suo cliente, ossia l’assicuratore, e gli affari che questi può proporgli sotto forma di copertura facoltativa. Ha inoltre una visibilità sui flussi finanziari scambiati con la sua cedente.

Si pensa cioè che il principio della conoscenza del cliente (“know your

customer”), in questo caso, possa essere trasposto alla riassicurazione. Prima di entrare

in relazione commerciale con una cedente, il riassicuratore deve non solo verificare la sua reputazione commerciale e la sua solidità finanziaria, ma anche conoscere i suoi organi, i suoi dirigenti, e se necessario raccogliere informazioni sulle entità che la controllano oltre, ovviamente, ad assicurarsi che abbia ottenuto l’accordo delle autorità di tutela. Dovrà inoltre valutare se la cedente ha messo in opera tutti gli obblighi di vigilanza legali, nel caso in cui abbia sede o succursali in un paese che ha trasposto le norme del GAFI nella sua legislazione interna. Questa raccomandazione è chiaramente formulata dall’IAIS citata sopra. A quel punto, il livello di vigilanza da parte dell’impresa di riassicurazione sarà più elevato nei confronti di società situate in paesi che presentano lacune in materia di supervisione.

Ci si augura poi che il riassicuratore possa esprimere il proprio parere sulle coperture facoltative che vengono proposte dalle cedenti, sulla base di dossier di

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sottoscrizione che dovranno permettere di apprezzare l’oggetto lecito, la giustificazione economica e la chiarificazione dell’affare se si tratta di un’operazione complessa. In caso di persistenza di elementi oscuri o dubbi, oppure se la sottoscrizione presentasse un carattere anomalo, il riassicuratore, in accordo con la sua cedente, deciderà se accettare la richiesta di sottoscrizione e valuterà l’opportunità di effettuare una denuncia, secondo i termini della legislazione locale.