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Il gruppo assicurativo e la vigilanza supplementare

5. LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO NEI GRUPPI ASSICURATIVI

5.1. Il gruppo assicurativo e la vigilanza supplementare

Prima di procedere ad un esame dei profili strutturali che caratterizzano l’organizzazione della funzione Antiriciclaggio all’interno del gruppo assicurativo, occorre capire cosa si intenda con questa denominazione e su quale disciplina preesistente si va ad istaurare il Regolamento n. 41/2012 in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In linea generale, possiamo dire che i gruppi assicurativi sono strutture societarie che raggruppano nella stessa proprietà compagnie diverse per storia, marchio, clientela e organizzazione. Nell'integrazione del mercato comunitario, è quasi inevitabile la formazione di grandi gruppi assicurativi, che consentono di conseguire due fondamentali obiettivi: il primo è allargare il campo su cui agire, sfruttando il valore del marchio e il radicamento sul territorio delle compagnie acquisite per accedere a clientele il più ampie possibile; il secondo è quello, conseguente, di razionalizzare le risorse, di solito specializzando in settori diversi le compagnie parte di uno stesso gruppo.

Le strutture societarie interne ai gruppi rimangono autonome, sia per marchio che per presenza sul territorio, ma sono vincolate a livello decisionale e finanziario al

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gruppo. Questo processo di concentrazione ha visto sia i capitali stranieri entrare in Italia sia quelli italiani agire all'estero.25

A livello di disciplina, innanzitutto al gruppo assicurativo sono dedicati gli artt. 82-87 del Codice delle Assicurazioni Private che definiscono quello che è il perimetro dello stesso «a fini di vigilanza ».26

L’ISVAP è intervenuta successivamente sulla materia con il Regolamento n. 15 del 15 febbraio 2008, disciplinando la struttura e la composizione del gruppo, i poteri e le responsabilità dell’impresa capogruppo, nonché gli adempimenti connessi alla tenuta ed all’aggiornamento dell’albo dei gruppi assicurativi.27

Una disciplina così specifica risponde all’altrettanto specifica natura dell’attività esercitata e alla dimensione del fenomeno: il principio di specializzazione con riferimento sia all’esclusività dell’oggetto sociale, sia al divieto dell’esercizio congiunto dei rami danni e vita28 fa sì che l’attività assicurativa sia tipicamente condotta con più società e che quindi l’impresa assicurativa sia tipicamente impresa di gruppo societario.29

Anche il perimetro del gruppo assicurativo risponde a questa esigenza di specificità, tanto che la sua definizione, fondata sulla nozione di controllo, è una definizione esclusiva dal punto di vista dell’attività esercitata.

Con riguardo alla morfologia del gruppo infatti questo è composto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana, dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo(detta anche società holding) e dalle imprese

25

Come esempio del primo caso, basta pensare all'attivismo del gruppo Allianz e alla forza che ha assunto acquisendo Ras. Nel secondo caso l'italiana Generali che è diventata uno dei principali leader a livello europeo.

26

Cfr. BROZZETTI A., Gruppo, partecipazioni e vigilanza nel codice delle assicurazioni del 2005, in “Diritto della banca e del mercato finanziario” n. 2 Aprile-Giugno 2006, Pacini Editore, Pisa, 2006, pag. 255.

27

Cfr. CAPPIELLO A., Economia e gestione delle imprese assicurative, FrancoAngeli Edizioni, 2008, pag. 36.

28

Il principio di specializzazione in questo senso vale solo per le imprese di nuova costituzione, consentendo comunque alle imprese cosiddette “miste”, che al 15 marzo 1979 già operavano nei due rami, di continuare ad esercitare congiuntamente i due tipi di assicurazione. Cfr. CAPPIELLO A., Economia e gestione delle imprese assicurative, FrancoAngeli Edizioni, 2008, pagg. 22-23.

29

Cfr. GIAMPAOLINO C.F., Le assicurazioni. L’impresa. I contratti , Giappichelli Editore, Torino, 2013, pag. 61.

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assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate30. Non fanno parte del gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario, così come le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria.31

In breve il gruppo assicurativo è un gruppo omogeneo dal punto vista dell’attività esercitata, tanto da non comprendere le società bancarie e finanziarie al fine evitare conflitti e sovrapposizioni di vigilanza tra l’ISVAP e le altre Autorità. I confini del gruppo sono quindi dati:

 dalla nazionalità dell’impresa capogruppo;

 dall’esistenza di un rapporto di controllo;

 dalla relazione di strumentalità con l’attività assicurativa o riassicurativa.

Dell’appartenenza al gruppo si da pubblicità tramite l’iscrizione all’apposito albo e l’indicazione nella corrispondenza, ai sensi dell’art. 85 del CAP.

La disciplina emanata dall’ISVAP nel 2008 cerca di rafforzare il controllo sui gruppi attraverso una serie di previsioni regolamentari che vedono nella capogruppo la referente dell’Autorità per la trasmissione delle disposizioni di vigilanza alle imprese facenti parte del gruppo. La capogruppo, così come nelle disciplina bancaria e finanziaria, sarà tenuta, nell’esercizio delle proprie funzioni di direzione e coordinamento, ad adottare i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP ed a verificarne la corretta osservanza da parte delle imprese controllate appartenenti al gruppo assicurativo.32

30

Per la nozione di controllo si veda l’art. 72 del CAP e l’art. 2359 del cod. civ.

31

Cfr. art. 82 del CAP.

32

La capogruppo è tenuta ad inviare annualmente una relazione su tale attività di direzione e coordinamento svolta, esplicitando i provvedimenti adottati e le verifiche effettuate. Cfr. art. 6 del Regolamento n.15/2008.

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Occorre infine ricordare che le disposizioni nazionali si inseriscono in un più ampio quadro di norme di vigilanza supplementare europea sulle imprese di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo.33

La vigilanza supplementare riguarda quelle imprese assicurative aventi sede legale nel territorio italiano, ma aventi un rapporto di controllo con un’impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.34

Sono previste in tale ambito diverse forme di vigilanza. Vi è una vigilanza informativa, poiché per la concreta applicazione del controllo da parte dell’Autorità si rendono necessari adeguati flussi informativi (art. 213 del CAP). Vi è una vigilanza anche di tipo ispettivo, secondo la quale l’ISVAP può richiedere alle Autorità competenti delle Stato membro di effettuare accertamenti ispettivi (art. 214 del CAP). Inoltre vi è una vigilanza sulle operazioni infragruppo, che devono essere condotte secondo principi di sana e prudente gestione evitando quelle che possono arrecare pregiudizio agli assicurati (artt. 215-216 del CAP).

Scopo principale della vigilanza supplementare è però quello di verificare e impedire che la solvibilità dell’impresa di assicurazione possa essere pregiudicata dall’appartenenza ad un gruppo di società.35

Pertanto le imprese di assicurazione controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo sono tenute ad effettuare la verifica della solvibilità dell’impresa controllante calcolando la situazione di solvibilità della stessa, corretta secondo i metodi previsti.36

I punti fino a qui esposti rappresentano solo alcune delle principali misure della normativa nazionale ed europea in materia di gruppi assicurativi. Inoltre la direttiva Solvency II, presto in vigore, porterà disposizioni innovative nella vigilanza assicurativa, compresa quella supplementare.

La crisi economica degli ultimi anni ha infatti evidenziato le debolezze del sistema di vigilanza e regolamentazione di tutti i settori finanziari, compreso quello assicurativo. Gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria hanno colpito anche le imprese di assicurazione non solo per le forti svalutazioni nelle attività e per le

33

Si fa riferimento alla direttiva 98/78/CE del 27 ottobre 1998, le cui disposizioni sono confluite nel Titolo XV del CAP.

34

Cfr. art. 210 CAP.

35

Cfr. DONATI A. – VOLPE PUTZOLU G., Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pag. 31.

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perdite sulle passività a maggiore contenuto finanziario, ma soprattutto per i contagi che si sono verificati all'interno di conglomerati finanziari e per i contagi veicolati dalle attività cross border di alcuni gruppi assicurativi transfrontalieri. Le M&A nel settore assicurativo influenzano la stabilità finanziaria delle compagnie, perciò, riconoscendo l’effettiva possibilità di rischio di contagio, Solvency II cerca di colmare il gap tra la complessa realtà dei gruppi e la normativa vigente passando dalla vigilanza supplementare ad una vigilanza consolidata.

In questa direzione, la proposta di Direttiva ha previsto una serie di misure innovative tra cui l’individuazione di un’Autorità di vigilanza del gruppo, detta group

supervisor, e la previsione di un particolare regime di vigilanza, detto group support.37