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3.1. L’Organo amministrativo

Al vertice della piramide del controllo interno, troviamo l’Organo amministrativo, sia esso un Consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale e monistico, o un Consiglio di gestione nel modello dualistico.

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Esso ha funzione di supervisione strategica e di gestione dell’impresa assicurativa, stabilendo l’assetto e la funzionalità del SCI e promuovendo «un alto

livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza e utilità dei controlli interni» (art. 10, comma 1).

L’Organo amministrativo, in quanto titolare dei poteri di indirizzo politico, strategico e organizzativo, ha infatti la responsabilità ultima del SCI, di cui deve assicurare «completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività

esternalizzate» (art. 5, comma 1). Nello specifico i compiti di indirizzo strategico e

organizzativo attribuiti all’Organo amministrativo sono definiti e elencati al successivo comma 2, art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20. 17

Occorre evidenziare che tale comma è stato modificato dal Provvedimento n. 3020 dell’ 8 novembre 2012, che attribuisce all’organo amministrativo delle imprese di assicurazione l’ulteriore compito di effettuare, con cadenza almeno annuale, «una

valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell’organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell’organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive». Sostanzialmente analoghe finalità

sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina del 2006 per le società quotate, che prevede che il Consiglio di Amministrazione effettui, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla propria dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, esprimendo ai Soci, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

17

Al riguardo sembra emergere dal reg. ISVAP n. 20 che, malgrado l’espresso richiamo all’art. 2381 del codice civile, i consiglieri di amministrazione delle imprese di assicurazione finiscano con l’essere investiti di compiti – e conseguentemente di responsabilità – che vanno oltre rispetto a quanto avviene comunemente nelle altre società, in particolare per quanto riguarda proprio la posizione dei deleganti, destinatari, in qualità di componenti del consiglio, di precetti che vanno oltre quelli di mero indirizzo e valutazione. Cfr. D’ANGELO F., Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos custodes? In La regolazione assicurativa dal codice ai provvedimenti di attuazione, a cura di P. MARANO e M. SIRI, Collana Quaderni del Cesifin – Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag 350.

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3.2. Il Comitato per il controllo interno

Per aumentare il grado di incisività dei controlli interni, e per offrire nuovi strumenti all’organo di amministrazione, l’art. 6 del regolamento ISVAP prevede il Comitato per il controllo interno, ritagliato nell’ambito dell’Organo amministrativo, al quale affidare «funzioni propositive e consultive». Si tratta di un organo eventuale, ma di fatto necessario, anche al fine di consentire l’effettivo ed efficace assolvimento da parte del Consiglio di amministrazione delle proprie funzioni di controllo. La sua diffusione in molte società quotate, come organo in seno al Consiglio di amministrazione, recepisce una consolidata prassi internazionale nella strutturazione della corporate governance.18 Tale Comitato è pensato come supporto all’Organo amministrativo e risulta particolarmente importante in quelle strutture societarie complesse, in cui i flussi informativi verso il CdA risultano ingenti e problematici.

Anche in questo caso il regolamento Isvap trae evidentemente ispirazione dal Codice di autodisciplina delle società quotate: il Comitato per il controllo interno è composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti, ed assiste, così come previsto dal Codice Preda, l’Organo amministrativo in alcune delle sue funzioni fondamentali, prime fra tutte la predisposizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, la verifica periodica circa l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento e, ancora, l’identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali.

3.3.

L’Alta Direzione

Nella previsione di questa componente del SCI, il Regolamento ISVAP n. 20/2008 si differenzia sensibilmente rispetto al Codice di autodisciplina. Quest’ultimo rimette alla parziale discrezionalità del consiglio l’individuazione della figura esecutiva chiamata a sovrintendere alla funzionalità del sistema19 e dunque a svolgere funzioni che richiamano da vicino, sia pure in forma assai più sintetica, quelle che l’art. 7 del Regolamento devolve invece necessariamente all’Alta Direzione.

In ambito assicurativo, l’Alta Direzione era già stata prevista dalla circolare n. 577/D del 2005 e è da tempo prevista anche in ambito bancario, pur se con sensibili

18

Cfr. CAPPIELLO A., Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative, Profili evolutivi, FrancoAngeli, Milano, 2008, pag. 96.

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differenze.20 Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del Regolamento, l’Alta Direzione comprende l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale; pertanto, raccogliendo al sui interno una pluralità di soggetti, non costituisce un organo societario, né può dirsi un’autonoma funzione dotata di una sua individualità.

Tali soggetti insieme devono attuare, mantenere e monitorare il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, in conformità a quanto stabilito dall’Organo amministrativo (art. 7 comma 1), verificando tra l’altro che quest’ultimo sia periodicamente informato sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni, della gestione dei rischi e della funzione di compliance.

Nello specifico l’Alta Direzione definisce in dettaglio l’assetto organizzativo dell’impresa, assegnando i compiti e le responsabilità in modo da evitare, per quanto possibile, l’insorgere di conflitti di interesse.

Esso attua inoltre le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall’Organo amministrativo, incluso il rischio di non conformità alle norme.

Data la pluralità dei soggetti coinvolti e delle funzioni attribuite all’Alta direzione, sembra possibile una ripartizione operativa delle funzioni tra i vari soggetti.

3.4. L’Organo di controllo

Per Organo di controllo si intende il Collegio sindacale nel caso di sistema di

corporate governance di tipo tradizionale, ovvero il Consiglio di sorveglianza o il

Comitato per il controllo sulla gestione, nel caso di adozione del modello dualistico o monistico. Esso, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, ha il compito di verificare, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo, «l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dall’impresa e il suo concreto funzionamento»21

.

20

La nozione di Alta Dirigenza prevista nel Regolamento ISVAP (vedi art. 1, comma 1 , lett. a) sembra più ristretta dal momento che nella disciplina bancaria confluiscono invece nell’Alta Direzione l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché “l’alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzione di gestione” (Istruzioni di vigilanza, tit. IV, cap. 11), laddove nel Regolamento è compresa la sola alta dirigenza che svolge compiti di “sovrintendenza gestionale”.

21

In questo l’art. 8, comma 1, riecheggia quanto previsto dall’art. 2403 cod. civ., ed ancor più l’art. 149 TUF, se pur con alcune previsioni ulteriori. Nelle aziende di assicurazioni, così come in quelle bancarie,

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Pertanto l’Organo di controllo acquisisce, all’inizio del mandato, conoscenze sull’assetto organizzativo per poi verificarne l’adeguatezza, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni.

Inoltre ha il compito di valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all’operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità e con cui deve mantenere un adeguato collegamento.

Le funzioni attribuite dall’ISVAP all’Organo di controllo non coincidono del tutto con quelle previste per gli altri intermediari finanziari dal Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob22

. Nel Regolamento n. 20 infatti non sono previste funzioni che esulano dallo stretto controllo, come ad esempio la funzione di supervisione strategica, che è invece consentita per gli altri intermediari che adottano modelli societari diversi da quello tradizionale.

Per una maggiore comprensione del ruolo degli organi sociali nel SCI, siano essi organi amministrativi che di controllo, può essere utile osservare il seguente schema:

si parla di “verifica” e non di “vigilanza”. Ciò significa che l’Organo di controllo ha poteri più incisivi rispetto alle previsioni tradizionali del codice civile.

22

Si fa riferimento al Regolamento del 29 ottobre 2007 – Regolamento congiunto della banca D’Italia e della Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari.

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Figura 5 – Ruolo degli organi sociali nel SCI23

Questo schema fa riferimento ad un modello di governance tradizionale, con ripartizione delle competenze tra CdA e Collegio sindacale e riporta i vari flussi informativi previsti tra gli organi. La scelta di modelli diversi da quello tradizionale, previsti dalla riforma del diritto societario, pur modificando le responsabilità in capo a ciascun organo, non cambia la logica di funzionamento complessiva del sistema24 né le attività di reporting.