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CAPITOLO I - La Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la formazione del

3. L’organizzazione della SNA. Gli organi, il personale amministrativo e docente

3.5 I docenti della SNA

L’attività di formazione della SNA è svolta da docenti il cui status è definito in ragione delle tipologie di incarico conferibile.

Attualmente, secondo la classificazione disposta dal Presidente della Scuola con la delibera n. 9 del 14 dicembre 2018 50 (approvata con DPCM del 7 marzo 2019), a seguito della ricognizione delle varie fonti, presso la SNA operano 5 tipologie di docenti:

a) «docenti e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo» (sono i 12 docenti strutturati provenienti dalla soppressa Scuola dell’economia e delle finanze) 51; b) «docenti a tempo pieno» di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;

c) «docenti a tempo parziale o temporaneamente incaricati» per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza, nominati per periodi di durata non superiore ad un anno rinnovabili fino a un massimo di due volte 52;

d) «docenti integrativi» nominati per il periodo massimo di un anno, per lo svolgimento di attività istituzionali della SNA, di ausilio nella progettazione dei percorsi formativi e per lo svolgimento di esercitazioni, laboratori e materiali didattici 53;

e) «incarichi» di ricerca scientifica 54 e di supporto alla ricerca 55.

I docenti a tempo pieno, in numero non superiore a trenta, sono nominati dal Presidente della Scuola tra professori universitari, dirigenti pubblici e privati, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari.

50 La delibera, oltre a raccogliere in un unico documento disposizioni prima contenute in diversi atti, introduce due importanti novità: lo svolgimento di procedure comparative pubbliche per le selezioni e l’istituzione dell’Albo dei docenti.

51 A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 del d.l. n. 90 del 2014, anche docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola Superiore dell’economia e delle finanze sono stati trasferiti alla SNA e agli stessi è stato applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari, con trattamento economico da rideterminarsi con d.P.C.M., al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della SNA.

52 Art. 14 del d.P.R. n. 70 del 2013 e art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 178/2009.

53 Art. 11, d.lgs. n. 178/2009.

54 Art. 10, c. 3, d.lgs. n. 178/2009.

55 Art. 11, d.lgs. n. 178/2009.

Sono collocati fuori ruolo, in comando o in aspettativa dalle amministrazioni di appartenenza, e conservavano il trattamento economico in godimento.

Anche i docenti a tempo parziale possono essere scelti tra le stesse categorie dei docenti a tempo pieno, ma per loro non è previsto il collocamento in comando, fuori ruolo o in aspettativa: nel periodo di insegnamento presso la SNA rimangono infatti a disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

Con decreto del Presidente n. 230 del 16 ottobre 2018 sono stati meglio specificati i compensi da corrispondere (già definiti con delibera n. 6 del 12 novembre 2010) ai docenti in relazione alle diverse tipologie di erogazione didattica (in aula, e-learning, webinar) e fissati i costi da porre a carico delle amministrazioni paganti, ossia di quelle diverse dalle amministrazioni centrali.

L’impegno e il trattamento economico dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento della ex Scuola Superiore dell’Economia e Finanza (SSEF), trasferiti alla SNA ai sensi dell’articolo 21 del d.l. 90/2014, sono regolati dal d.p.c.m. n. 202/2015. In particolare:

Per i docenti a tempo pieno:

1) non professori universitari, nominati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 178/2009 e dell’art.14, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 70/2013, il trattamento economico è disciplinato come segue 56:

a) per i dirigenti di prima fascia, i magistrati (ordinari, amministrativi e contabili), gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari, il trattamento economico annuo lordo è compreso fra la quarta e la undicesima classe dell’all. 2 a) del d.p.r. 232/2011 recante: “Trattamento economico, annuo lordo- Professori Ordinari (1 fascia) assunti secondo il nuovo regime a tempo pieno”;

b) per i dirigenti di seconda fascia il trattamento economico annuo lordo è compreso fra la classe zero e la classe terza del sopra citato all. 2 a);

c) per gli esperti il trattamento economico annuo lordo è compreso fra la quinta e la dodicesima classe dell'all. 2 b), del sopra citato d.p.r. n.

56 All’interno delle fasce stipendiali seguenti il trattamento economico specifico del docente è determinato dal Presidente sulla base della valutazione del curriculum accademico e professionale.

232/2011.

2) Per i professori universitari di prima o seconda fascia, si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.

Il trattamento economico dei docenti temporanei è regolato dal d.p.c.m. n. 202/2015 in base al quale i compensi orari non possono essere inferiori a euro 100 e superiori a euro 200 l'ora, tenuto conto delle categorie e della professionalità richiesta57, entro il limite annuo complessivo di 40.000 euro.

Il trattamento economico per gli incarichi di docenza integrativa non può essere inferiore a euro 50 e superiore a euro 100 l'ora, e comunque entro il limite complessivo annuo di 30.000 euro.

Di seguito l’indicazione del numero dei docenti, distinti nelle varie categorie dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021.

Numero docenti SNA per anni.

Data n. docenti

tempo indeterminato

n. docenti

tempo pieno n. docenti

temporanei n. docenti integrativi

n. docenti temporanei di

ricerca

31/12/15 13 15 32 0 0

31/12/16 13 6 24 8 0

31/12/17 13 4 23 17 0

31/12/18 12 3 30 11 1

31/12/19 12 3 30 10 4

31/12/20 12 3 28 7 6

31/12/21 7 3 13 0 2

dati trasmessi dalla SNA in seguito a specifica richiesta istruttoria.

Al suddetto personale vanno aggiunti i tutor incaricati con contratti annuali di collaborazione coordinata e continuativa, che sono stati:

- 10, al 1° dicembre 2017;

- 25, al 1° dicembre 2018 (tra cui 5 specializzati per le attività didattiche in

e-57 Nel caso di corsi, programmi o progetti formativi di particolare rilevanza, tale compenso può essere eccezionalmente derogato, con specifica motivazione, in relazione alla professionalità richiesta e alla importanza dell'iniziativa formativa.

learning);

- 39, al 1° dicembre 2019, (tra cui 6 specializzati per le attività didattiche in e-learning e 10 specificamente dedicati alle attività del settimo corso concorso).

Riferisce la Scuola che al 2020 quasi tutti i contratti sono scaduti e la procedura selettiva pubblica per il conferimento di trenta incarichi di tutoraggio, adottata in attuazione di una specifica disposizione della legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2019, n. 160) tramite pubblicazione di un apposito avviso, si è conclusa con la stipula di 30 contratti annuali di collaborazione e con decorrenza 15 marzo 2020.

La disposizione di cui trattasi58, invero, introduce una deroga ai principi ordinamentali recati dal d.lgs. 81/2015 e dall’articolo 7, comma 5 bis del d.lgs.

165/2001, in ordine alle tipologie di rapporti di lavoro attualmente stipulabili da parte delle amministrazioni pubbliche, tra i quali non vengono più contemplate le collaborazioni coordinate e continuative il ricorso alle quali è addirittura sanzionabile con nullità degli atti e responsabilità dirigenziale ed erariale.