• Non ci sono risultati.

CAPITOLO I - La Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la formazione del

3. L’organizzazione della SNA. Gli organi, il personale amministrativo e docente

3.2 Gli organi

Il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, all’art. 4 47, individua quali organi della Scuola: il Presidente, il Comitato di gestione e il Segretario generale.

3.2.1. Il Presidente.

Il Presidente48 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta.

È vertice dell’istituzione (così prevede il nuovo articolo 5 del decreto legge 80/2021 che ha sostituto il primo periodo dell’articolo 7 comma 2 del decreto legge 178/2009), ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione.

E’ responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie

47 L’art. 4 del decreto prevedeva al comma 1 lettera a) quale organo anche il Comitato di programmazione ma detta lettera è stata abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. f), del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70.

48 Art, 7 del decreto legislativo 178/2009, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 9 giugno 2021 n, 80.

di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore.

Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal decreto legislativo 178/2009 e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d’intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.

Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un’indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le competenze del Presidente sono ridefinite, a fronte di un più marcato ruolo (rispetto all’antecedente dirigente amministrativo) del Segretario generale.

Il Presidente, infatti, elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione,

“d'intesa” con il Segretario generale, oltre che sentito il Comitato scientifico (mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con università ed istituti di alta formazione nazionali e internazionali).

Quella medesima intesa è prevista per la nomina da parte del Presidente dei docenti della Scuola; per l’esercizio delle altre attribuzioni presidenziali; per la redazione (sentito il Comitato scientifico) del programma triennale ed annuale.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, il Presidente deve “sentire” il Segretario generale.

3.2.2. Il comitato di gestione.

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dalla nuova figura del Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione,

di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell’università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti, a seguito della novella, dal Segretario Generale; viene sentito ora con la predetta novella dal Segretario Generale e non più dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

3.2.3 Il Segretario generale.

L’articolo 5 del decreto-legge 80/2021 ha previsto la figura del Segretario generale, con soppressione della figura del dirigente amministrativo (prevista dal previgente articolo 8 del decreto legislativo n. 178).

Quest’ultimo era titolare prevalentemente di responsabilità amministrativo contabili. La nuova figura del Segretario generale, di contro, assume la titolarità di un novero maggiore di compiti, alcuni dei quali erano in precedenza di appannaggio del Presidente - come ad esempio la proposta dei bilanci preventivo e consuntivo al Comitato di gestione, o l’attivazione dello stesso affinché venga sentito circa in ordine all’organizzazione interna della Scuola. Inoltre, il Segretario generale è componente del Comitato di gestione (mentre il dirigente amministrativo vi partecipava senza diritto di voto).

La nomina, come per il precedente dirigente amministrativo, viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro per la pubblica amministrazione ove dal primo delegato non è più sentito il Presidente della SNA (come invece

prevedeva il testo previgente).

Va poi evidenziato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 178 come modificato (mediante l’introduzione di un comma 1-bis) rivede le modalità di determinazione del trattamento economico complessivo del Segretario generale che è composto:

• di una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale (incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

• di un emolumento accessorio, stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) nel rispetto dei principi definiti, per i trattamenti accessori, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165.

La durata quadriennale dell’incarico rimane immutata come anche la possibilità di conferma non soggetta a limiti mentre, di contro, il Presidente può essere confermato una volta sola.

Per quanto riguarda i compiti del Segretario generale egli può con delibere provvedere all’organizzazione interna (in precedenza di pertinenza del Presidente) e ad assumere le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Scuola come previsto dal rimodulato articolo 15 del decreto legislativo n. 178 del 2009.

Con il novellato articolo 18 del decreto legislativo n. 178, l’intesa del Segretario generale, è prodromica alla proposta del Presidente formulata al Comitato di gestione per l’adozione della delibera che disciplina i diritti derivanti da opere dell’ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali, in base alla normativa vigente, nonché le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Una enumerazione delle attribuzioni del Segretario generale - tra le quali si prevede la nomina dei dirigenti della Scuola - è poi resa dal novellato articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2009, dove si specifica, anche, che la scelta avviene tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse.

Il Segretario Generale, inoltre, coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. In definitiva, nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto legislativo 178/2009, dalle delibere per l’organizzazione e il funzionamento ed attua i provvedimenti disposti dal regolamento di contabilità;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

h) nomina i dirigenti della Scuola.

Le suddette modifiche ordinamentali che vedono in primo luogo l’istituzione della figura del Segretario generale sembrano andare nella direzione di superare le evidenze emerse in sede istruttoria.

Infatti, si è rilevato che la precedente formulazione delle disposizioni che disciplinavano le competenze del Presidente e del Dirigente amministrativo - in relazione alle quali il vertice della Scuola era deputato alla nomina dei docenti anche a tempo pieno ed all’affidamento degli altri incarichi; mentre in capo al responsabile amministrativo ricadevano tutte le principali competenze gestionali compresa quella

che approvava l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture oltre la soglia comunitaria - aveva suscitato perplessità in ordine alla circostanza di scadenza simultanea o, quantomeno, prossima dei rispettivi incarichi.

Infatti ove (come accaduto nel febbraio 2021) si fosse verificata una coincidenza delle scadenze delle due cariche (per il termine del mandato e per pensionamento, nel caso in specie) si sarebbe determinato un brusco arresto della gestione ordinaria della Scuola atteso che nel meccanismo originariamente dettato dal richiamato d.lgs.

178/2009, non venivano contemplate altre figure alle quali attribuire specifiche competenze, anche vicarie, per adottare i provvedimenti tesi a garantire continuità soprattutto, nello svolgimento dell’attività formativa (nomine dei docenti, attribuzione degli incarichi, indizione delle gare ecc. ecc.).

La rinnovata ripartizione delle competenze tra Presidente e Segretario generale andrà, pertanto, monitorata in relazione alla idoneità a superare le su esposte criticità.

Va da ultimo evidenziato che l’art. 5, comma 3 del decreto legge 80/2021, in ordine alle misure organizzative introdotte dalla novella, dispone che “.la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. In conseguenza, gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni innovative dovranno essere sostenuti interamente dal bilancio della Scuola.