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durante tali fasi le contaminazioni siano avvenute dolosamente allo scopo di realizzare un DNA identico a quello di Bossetti

DECIMO MOTIVO - pag.157-

2) durante tali fasi le contaminazioni siano avvenute dolosamente allo scopo di realizzare un DNA identico a quello di Bossetti

La possibilità di contaminazione è rappresentata dalla difesa in termini vaghi, mere ipotesi che non forniscono alcuna dimostrazione effettiva di come il DNA di Bossetti sia finito sugli slip di Yara.

Sin dalla fase dei rilievi operati sul cadavere sono state usate tutte le misure idonee ad evitare il pericolo di contaminazioni, peraltro le operazioni sono state filmate e documentate. E' stato già rilevato (nella premessa sul ritrovamento del cadavere) che sul posto, dopo la telefonata del teste Scotti, sono arrivate immediatamente le forze dell'ordine e la polizia scientifica ( sopralluogo iniziato alle ore 17), il medico legale prof.ssa Cristina Cattaneo e due suoi assistenti ( alle ore 20 circa), che , dopo aver isolato e transennato il luogo, hanno eseguito, con tutte le misure cautelari del caso (uso di camici, maschere, guanti, calzari monouso, ecc.) i primi rilievi sul cadavere, mettendolo in sicurezza per evitare eventuali contaminazioni (ad esempio, sono state coperte le mani di Yara con apposito cellophane per preservarne il contenuto ed il cadavere è stato inserito nell'apposito contenitore). La prof.ssa Cattaneo ha, quindi, eseguito i primi rilievi zootecnici, geologici e botanici sul terreno e, in particolare, sulla vegetazione circostante e, in seguito, il giorno successivo, alle ore 1.10 (di notte), il cadavere veniva portato presso l'obitorio di Milano, Istituto di medicina legale, per l'autopsia alla quale hanno partecipato i militari del RIS di Parma (cap. Gentile) e lo stesso Capra ha prestato assistenza .(cfr. Cattaneo, relazione, pag. 9, ) .

L'11 marzo 2011 il cap. Gentile ha acquisito personalmente dalla prof.ssa Cattaneo alcuni reperti, assicurando il rispetto della catena di custodia, quali il giubbotto, la felpa, l'assorbente, i calzini, gli slip, il reggiseno, i brachet dentali. Inoltre, come ha sottolineato anche il dott. Portera, consulente genetico della parte civile: "L'analisi di una qualsiasi scena del crimine viene generalmente eseguita rispettando protocolli di repertamento…L’analisi del materiale video fotografico del sopralluogo ha permesso di evidenziare l’utilizzo di indumenti e guanti protettivi durante le fasi più delicate del sopralluogo. Inoltre la documentazione fornita dal pubblico ministero e le analisi genetiche su alcuni campioni di confronto che alcuni operatori intervenuti in sede di rilievi autoptici, ha permesso di escludere la contaminazione del profilo denominato Ignoto 1.(cfr. relazione di consulenza del dr.

Portera, pag. 3, depositata all'udienza del 3.2.2016, pag. 15).

Sui reperti 31G e 62, mutandine e leggings, è stata accertata soltanto la presenza del DNA di Yara e del DNA di Ignoto 1. L'unica altra traccia genetica, identificata come appartenente a Silvia Brena, è stata trovata su un indumento molto meno significativo vale a dire la manica del piumino in posizione superiore.

Negli archivi del laboratorio contenente i DNA analizzati in precedenza non vi era quello di Bossetti. La circostanza è stata riferita dal capitano Gentile, e non contestata dalla difesa, il quale ha

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pure confermato di aver utilizzato tutte le misure di protezione per evitare contaminazioni. E’ stata, altresì confermata da Lago, il quale ha ribadito come nel laboratorio dei RIS mancasse il DNA di Bossetti, anzi che non fosse mai transitato il DNA di Bossetti;(cfr dichiarazioni Lago in data 21.10.2015, pag. 24.)

Se il DNA, di Bossetti fosse stato presente nei laboratori del RIS o nella banca dati, il RIS e gli inquirenti non avrebbero cercato inutilmente per 3 anni il soggetto cui tale DNA apparteneva.

Proprio la circostanza che tale profilo genetico non fosse mai stato osservato in precedenza nel laboratorio ciel RIS " consente a prescindere dalle tecnologie e dalle capacità tecniche, dai comportamenti del personale di escludere a priori ipotesi di contaminazione.

Ciò detto, è indubbio che quando sono state eseguite le indagini sul DNA, Bossetti non era indagato o in alcun modo sospettato o sospettabile (tanto è vero che nemmeno l'apparizione in televisione della foto del padre naturale, Guerinoni Giuseppe Benedetto, lo aveva insospettito in quanto egli non era a conoscenza di essere figlio del Guerinoni).

E’ pacifico in atti che i numerosissimi prelievi salivari effettuati dagli inquirenti non avevano mai riguardato Bossetti Massimo in quanto non abitava a Brembate Sopra, non frequentava il Centro Sportivo, non frequentava la discoteca Sabbie Mobili, il suo telefono non aveva agganciato le celle vicine alla palestra del centro sportivo nei 10/ 15 minuti antecedenti all'uscita di Yara dal centro medesimo ( verificato che le celle agganciate erano più di 18.000, gli inquirenti avevano necessariamente ristretto il campo delle ricerche e dei confronti).

Le Linee Guida, allegate al ricorso e quelle nella versione ultima licenziata da Ge.Fi, espressamente definiscono la contaminazione come 'l'introduzione di DNA, o materiale biologico contenente DNA, su un reperto al momento o dopo che un processo forense controllato inizia. Questa definizione è distinta dal 'trasferimento avventizio, che invece si riferisce al trasferimento di materiale biologico su un reperto prima che il reperto sia raccolto o che le prime attività forensi abbiano avuto inizio ... "

Lo stesso dott. Capra, allorquando formula ipotesi di casi di inquinamento di una provetta di un controllo positivo, è costretto ad ipotizzare che ciò sia avvenuto inserendo inavvertitamente nella provetta un altro DNA.

Ma si tratta di una ipotesi, peraltro del tutto inverosimile, dal momento che il DNA di Bossetti non era conosciuto e non era conservato nella banca dati del RIS, non di una contestazione. Il consulente della difesa non ha mai riferito di aver rilevato alcuna contaminazione nel caso in esame.

La stessa Corte di Cassazione, nel caso Sollecito-Knox,( Sez. 1, Sentenza n. 26455 del 26/03/2013) ha affermato che la carenza di valenza probatoria delle analisi comparative del DNA svolte in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali, ha avuto ad oggetto un caso in cui si sospettava che, a causa di tale violazione, fosse stato possibile un trasferimento del DNA dell'imputato ( che si ricordi frequentava la casa della vittima) sul reperto campionato ed analizzato. La evidente diversità, quindi, del caso Knox-Sollecito rispetto a quello del presente processo è ravvisabile nelle grossolane modalità di reperimento, repertazione e conservazione del coltello e del gancetto di chiusura del reggiseno ravvisate nel processo sopra richiamato (cfr sentenza da pag. 37).

La fase di repertazione ed estrapolazione del DNA è risultata impeccabile.

Con riferimento alla successiva fase riguardante l'esecuzione dell'analisi occorre ricordare che i dati provenienti dal sequenziatore sono immodificabili . Si tratta di dati creati dal sequenziatore nel momento in cui avviene una determinata corsa elettroforetica ( Vedi esame Staiti, udienza 11.12.2015, pag. 59, Fal.8).

Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, adita da Bossetti in questo stesso procedimento:

“i risultati del procedimento attraverso il quale si giunge alla identificazione della persona viene trasposto in supporti documentali nei quali è riversata la composizione della catena genomica rilevata dall’analisi dei campioni di materiale genetico. Questi supporti documentali, generalmente riversati su files sono stabili e non modificabili, con la conseguenza che la

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comparazione genetica si risolve nel confronto dei supporti documentali su cui sono stati registrati i profili genotipici registrati attraverso l’attività tecnica”.

Il sequenziatore è lo strumento analitico per individuare il DNA. I dati da esso prodotti (gli elettroferogrammi) sono immodificabili in quanto vengono direttamente accumulati in un software e poi stampati. Lo strumento pesca, da un pozzetto campionatore, una quantità piccolissima di sostanza e, leggendo il codice a barre dei reattivi, produce elettroferogrammi che invia al software e alla stampante. I raw data sono file prodotti dai sequenziatori con una specifica estensione informatica stabilita dall'azienda produttrice. I reattivi (nome del reattivo, casa produttrice, lotto e scadenza) sono letti sempre dal codice a barre ed appaiono insieme al giorno, ora, nome dell'operatore, sul referto cartaceo dei dati cosiddetti grezzi che lo strumento stampa. In definitiva, non è possibile che il DNA risultato appartenente a Bossetti (si ribadisce: che i difensori non contestano appartenere a Bossetti) sia stato per errore trascinato sui reperti da analizzare o dentro il sequenziatore. A questo punto, occorre pure sottolineare: - che il col. Lago ha precisato che tutti i test conosciuti in commercio per identificare la nah1ra della traccia sono stati utilizzati - che sono stati utilizzati kit diversi per l'estrazione di più marcatori STR (cioè quelli che permettono di individuare un profilo genetico); - che i kit, normalmente in uso ai RIS, permettono già di individuare ben 16 marcatori.

Il denunciato travisamento circa quanto affermato a pag 250 dalla corte : ( i marcatori Penta D e Penta E) – la difesa estrapola un segmento di motivazione - occorre verificare l’affermazione censurata a quale passaggio fa seguito.

E’ necessario chiarire che Penta D e Penta E non sono “testi” come si afferma a f.164 dei motivi di ricorso, né “sistemi” analizzati dai KIT (f.166 dei motivi), né “reagenti” ( f.169 motivi), né

“accertamenti” contrassegnati come Penta D e Penta E, “ che si assumono mai eseguiti su suddetti campioni” ( pag 174 dei motivi di ricorso) ma marcatori.

La frase “ nessun consulente dell’accusa ha mai neppure verificato se l’odierno imputato possieda le caratteristiche genetiche rilevate dai reagenti Penta D e Penta E non si confronta con l’accertata identità del profilo genetico di Bossetti e di quello di Ignoto 1.

Si legge in sentenza AA f.249: “Nel campione 31-G20 ne sono stati isolati 23 + l'amelogenina (cromosoma sessuale XY) comprendendo anche SE33, con gli alleli 18 e 26, particolarmente rari nella popolazione, nonché il Penta D con alleli 9 e 14, il Penta E con alleli 11 e 16 ( vedi tabella genotipica riassuntiva, pag. 216, relazione RIS). Il prof. Piccinini a Milano ha eseguito autonomamente le analisi sulle aliquote di campioni 31-G15 e 31-G16, consegnategli dal Prof. Casari e sulle aliquote dei campioni G23 e G24 consegnategli dal RIS. In particolare, con il sequenziatore presente nel suo laboratorio (con il reattivo PowerPlex CxS 7, di cui egli disponeva e che non era in possesso del RIS) ne ha analizzati 7 ( ndr ovviamente marcatori), di cui 2, il Penta D e il Penta E, perfettamente identici a quelli individuati dal RIS ( si tratta di marcatori effettivamente individuati dal RIS la ccorte non dice sui campioni 31G15 e 31G16 peraltro al passaggio precedente ha espressamente richiamato l’esito del 31G20) e 5 completamente nuovi.12

Quanto affermato in sentenza trova piena corrispondenza nella relazione dei RIS - pag 77- :

12In definitiva, il controllo è stato eseguito su 28 marcatori: 23 del RIS e 5 di Piccinini (entrambi su l'amelogenina); - che basterebbero 10 marcatori STR per individuare un soggetto ; - che i vantaggi dell'utilizzo di kit diversi sono notevoli: a) la conferma del dato (i kit diversi confermano una amplificazione degli stessi marcatori); b) l'ampliamento del pannello dei marcatori utili per l'identificazione; c)l'acquisizione di informazioni sui marcatori sessuali (Y maschio, X femmina); - che, oltre ad usare kit diversi, in giorni diversi, risultano essere stati addirittura utilizzati pozzetti diversi, dove è stato diluito il campione, come hanno specificamente affermato i cap. Stati e Gentili. Quindi, anche sotto tale ulteriore profilo, è scongiurato il rischio di inquinamento sospettato dal dott. Capra, il quale aveva accennato ad inutili ripetizioni di analisi fatti dopo scambi pescando nella medesima provetta.”

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1. 1. 2. REGIONI CROMOSOMICHE ESAMINATE Allo scopo di caratterizzare geneticamente il materiale cellulare presente su tutti i reperti elencati in precedenza, si è proceduto all’analisi dei polimorfismi del DNA relativamente ai seguenti marcatori autosomici STR: D3Sl 358, vWA, FCA.

D8SJl 79, D2 1S ll, Dl8S51, D5S818. Dl 3S3 17, D7S820, CSFIPO, THOI , Dl6S539, D2S/ 338, Dl9S433, TPOX, D22S/045, DIS /656, DIOS/048, D2S441, D/2S39/, SE33, Penta D, Penta E e Amelogenina; quest'ultima per la determinazione del sesso con amplificati di 107 bp per il cromosoma X e di 113 bp per il cromosoma Y.

Tabella genotipica riassuntiva Marcatori autosomici IGNOTO 1 Amelogenina XY

D2Sl338 17- 17 DJS/358 17- 17 FGA 22-23 D8Sll 79 12- 13 THOI 6-9 VWA 15-16 Dl6S539 12- 12 D/8S51 14-1 7 Dl9S433 13-14 D21Sll 29-30.2 D22Sl045 15- 16 D2S41 l I 1.3-14 Dl2S391 20-23 DIOS/248 14-1 5 DISJ656 15.3- 17.3 CSFIPO 11 - 12 D/3S317 10- 13 TPOX 8- 11 D5S818 11-1 2 D7S820 9- 10 SE33 18-26 Penta D 9-1 4 Penta E 11-16

La sovrapponibilità dei profili genetici di Ignoto 1 e di Bossetti

Vanno richiamate le analisi di Previderè sulla corrispondenza tra Ignoto 1 e Bossetti, su cui i CCTT della difesa nulla hanno argomentato condividendo le conclusioni sul punto.

La difesa assume che la percentuale di compatibilità tra contributore alla traccia e campione di riferimento debba essere al 100/100.

Sul punto così Previderè

“Cosa abbiamo fatto in più? Visto che era stato fatto un gran lavoro di caratterizzazione genetica, con tantissimi marcatori genetici di questo profilo dell’Ignoto, abbiamo preso il profilo Y, quindi caratteristico di provenienza paterna, dalla relazione del RIS a pagina 216, e l’abbiamo confrontato con il profilo Y dell’imputato, e abbiamo trovato perfetta compatibilità, perfetta corrispondenza.

Quindi abbiamo analizzato complessivamente ventuno marcatori STR, che hanno dato una piena compatibilità, e diciassette marcatori dell’Y, che anche questi hanno dato una piena compatibilità.

Arriviamo alle conclusioni. Riassumo brevemente tutto quello che ho detto fino adesso:

l’identificazione genetica si effettuata esclusivamente analizzando i marcatori del DNA autosomici.

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Identificazione genetica individuale, quindi individuo specifica analizzando i marcatori del DNA autosomici STR, quindi quelli del nucleo. In Genetica Forense vengono analizzati, viene studiato questo standard di marcatori genetici ben definiti. Quindi il profilo genetico è qualche cosa che è ormai ben definita all’interno della Comunità Scientifica internazionale. Quindi il profilo genetico dell’imputato è risultato perfettamente compatibile con quello del soggetto definito Ignoto 1 per ventuno marcatori STR autosomici, e per diciassette del cromosoma Y. Per un totale di marcatori analizzati e compatibili di trentotto. Ovviamente è più che solido affermare l’identificazione dell’imputato per il soggetto Ignoto 1”, così come presentato in tabella della relazione, “e il fatto di non avere rinvenuto il DNA mitocondriale dell’imputato nelle tracce 31.G analizzate, è certamente un dato che rivela una complessità biologica”, che ho cercato in qualche maniera di rappresentate anche attraverso gli studi di Letteratura di tracce miste, perché stiamo parlando di tracce miste, "ma non inficia assolutamente l’individuazione individuale” che ho dato per certa”. Il primo standard che è stato definito, quello americano, che si chiama CODIS, prevedeva l’analisi di tredici marcatori genetici. Il minimo di numero di marcatori affinché possa essere introdotto alla banca dati italiani quando partirà è in numero di dieci, ma convenzionalmente da tredici in avanti diciamo si ha una identificazione certa”.

Interpretabilità

Il profilo di Ignoto l stato inserito nella relazione del RIS come dato analitico (elettroferogramma ) e dalla lettura ed interpretazione dello stesso dato ne è stato tratto il profilo alfanumerico pubblicato in tabella sempre all’interno della stessa relazione (pagg. 216-2.17 relazione RIS Staiti Gentile). A distanza di circa tre anni è stato confrontato da altri con il profilo estratto da altri operatori in diversi laboratori del sospettato (al quale si è giunti sempre e solo attraverso lo stesso profilo individuato dal RIS di Panna). Risultato: match pieno. Questa è la prova ulteriore che il profilo era assolutamente interpretabile. La stessa CTP Gino ha affermato, come già ricordato,: "anche un bambino dì 5 anni vede che sono identici .. '' (pag. 32 udienza d l 1212/16) ed è stato interpretato anche da chi, esterno al RIS, ha verificare la bontà del dato e la corrispondenza del profilo con quello dell'imputato. Tutti gli esperti chiamati a giudicare la interpretabilità/qualità (Polizia Scientifica, prof. Previderè, prof.

Piccinini, prof. Giardina, prof. Casari ecc) si sono sempre espressi accordando il massimo grado di attendibilità scientifica a quel risultato senza alcuna ombra di dubbio. Lo stesso CTP dr. Capra, a specifica richiesta del PM, lo interpreta correttamente (pag. 239 dell'udienza del 12/2/16). Si vedano ad esempio gli elettroferogrammi prodotti (supplemento del RIS - Staiti-Gentile da pag. 1180 a pag.

1183) in cui i vari replicati, in questo caso 4, sono accostati l'un l'altro colore per colore, marcatore per marcatore, fornendo tutti lo stesso identico risultato univocamente interpretabile, che è il profilo di Ignoto l; è facile apprezzare la qualità del dato anche visivamente in questi elettroferogrammi.

Così Portera sul match (all. 12, pag. 31): nel 31-G20 e 31- G1 Est sono confermate ventuno regioni STR. Ciò significa compatibilità di 10 alla meno ventisette. Da questo deriva che per avere un soggetto con lo stesso profilo genetico dell’imputato dovrebbe esistere una popolazione mondiale di due miliardi di miliardi di miliardi di soggetti.

Le Linee guida

Va richiamato il paragrafo ( ff.46, 47) delle linee guida della GE.FI ( allegato 9 della difesa) in cui si legge:

4.2.1. Procedura di interpretazione di un profilo genetico da campione biologico e da reperto biologico a singolo contributore

- Match o concordanza (inclusione). Tra il profilo genetico derivante dal reperto ed il profilo genetico del campione di confronto sussiste una piena concordanza tra i genotipi tale da sostenere l’ipotesi di identificazione personale del soggetto come donatore della traccia.

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Il metodo raccomandato per la valutazione dell’evidenza del match è l’approccio basato sul calcolo del rapporto di verosimiglianza (LR). Il valore di LR è l’inverso della probabilità di riscontro casuale (RMP), valore che è sempre opportuno riportare per i loci per i quali non si ipotizza la presenza di fenomeni stocastici. Il massimo dell’evidenza in favore dell’ipotesi dell’accusa è dato da valori di LR maggiori di 106 (un milione), cui è associato un “supporto estremamente forte all’ipotesi dell’accusa rispetto a quella della difesa”, o anche “il profilo genetico della traccia è estremamente più probabile se è vera l’ipotesi dell’accusa piuttosto che quella della difesa” .

Poiché nella comune pratica di laboratorio, da profili a 16-21 marcatori si ottengono sistematicamente valori di LR superiori a 1015, si propone a titolo puramente orientativo di attribuire a valori di LR >1012 (valore che si ottiene elevando al quadrato LR 106) valenza di pratica certezza dell’identificazione. Nel caso, cioè, in cui si ottengano valori di LR >1012 si esprime di fatto la certezza che la traccia biologica sia riferibile (derivi da) un dato soggetto, fatta eccezione per situazioni genetiche particolari quali, ad esempio, i gemelli monovulari.

Profilo genetico misto con singolo contributore maggioritario.

In una traccia mista in cui siano presenti più di due alleli per molti loci è a volte possibile estrapolare un contributore maggioritario, quando uno o due alleli di ciascun locus della traccia sono in rapporto di altezza ≥ 3:1 rispetto agli altri alleli dello stesso locus. In questi casi il profilo maggioritario così estrapolato potrà essere considerato come un profilo a singolo contributore (vedi par 4.2.1) per il confronto con un campione di riferimento e procedere per il calcolo statistico. È comunque possibile procedere al calcolo senza l’estrapolazione del contributore maggioritario.

I calcoli biostatistici effettuati dal RIS

La probabilità statistica di compatibilità casuale è stata calcolata applicando la regola del prodotto alle frequenze genotipiche dei loci costituenti il profilo. Le frequenze genotipiche utilizzate per ciascun marcatore sono quelle ricavate da un campione di popolazione di circa 36.500 individui, realizzato presso i laboratori del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma.

La probabilità casuale di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico evidenziato, ad esempio, dal campione 3 l-G20 ( Ignoto I ), campionatura di tessuto sugli slip della vittima, calcolata su 23 marcatori STR, è pari a 2.693859 ovvero a 1031; in altre parole circa un soggetto ogni 3700 miliardi di mili ardi di miliardi di individui scelti a caso nella popolazione di riferimento esibisce un profilo genotipico come quello in esame.

La regola cui deve informarsi, secondo l’assunto difensivo, l’indagine genetica ovvero che per stabilire l’appartenenza di una traccia ad un soggetto vi deve essere necessariamente la totale sovrapponibilità degli assetti genetici accertati ovvero 15/15, 16/16 , 21/21 ovvero sempre il cento per cento, contrasta con la evidenza scientifica acquisita agli atti, è priva di fondamento scientifico ( neanche tentato dalla difesa), non accreditata in alcun modo e contrastata dalla stesse linee guida GE.FI (oltre che formulata in termini confusi, si parla sovrapponendoli di confronto tra traccia e campione e tra traccia e indagato e si ipotizza al più un rapporto parentale, si riporta un solo segmento delle conclusioni di Previderè e si censura la valutazione dell’affermazione di Lago che ricorda come di Ignoto 1 siano stati individuati 24 marcatori str nucleari, 16 del cromosoma Y e 12 di X, e si sottolinea “ di Ignoto 1 non di Bossetti”).

UNDICESIMO MOTIVO