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Violazione dell’artt.606 co. I lett.b) per violazione dell’art. 192 c.p.p. inosservanza linee guida europee ed internazionali nel perfezionamento delle analisi genetiche. Art.606 co.I lett. e), mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione,, travisamento della prova sulla questione Kit scaduti

Il richiamo al caso Knox

Non conferente risulta il richiamo alla sentenza relativa al caso Knox/ Sollecito in cui è stato affermato il principio “In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori”.

Il caso richiamato è ben diverso e afferisce, come è noto, ad evidenti criticità nella acquisizione e conservazione dei reperti e al tema delle tracce low copy number.

La contaminazione dei reperti La certificazione dei laboratori del Ris

Dalle linee guida Ge.Fi all.te emerge che: “Per certificazione ISO 9000 si intende l'atto con il quale un ente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un'organizzazione possiede un processo produttivo conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. L’applicazione delle Norme ISO equivale a dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità, cioè di uno strumento di tipo organizzativo per il monitoraggio dell’insieme di attività (processi) che influenzano il risultato finale della prestazione. La certificazione di qualità serve, pertanto, per dare evidenza che il sistema organizzativo del laboratorio risponde ai requisiti dettati dalla norma.

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Nell'ambito dei laboratori forensi l'approccio alle norme ISO ha preso avvio con l'emanazione della L. 30 giugno 2009 n. 85 (all'art. 11 è riportato: "I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC"), nelle bozze dei decreti attuativi era previsto un primo step di certificazione ISO 9001 fino al raggiungimento dell'accreditamento a norma ISO/IEC 17025, come richiesto in ambito internazionale. Il 23 settembre 2015 è stata pubblicata da Uni la versione ISO 9001:2015 e sono previsti 3 anni dall'emanazione per l'adeguamento.

I RIS erano già certificati ISO 9001 (ciò imponeva di mantenere le c.d. registrazioni)e successivamente acquisiranno accreditamento ISO/IEC 17025 che è norma internazionale più specifica: ciò dimostra che, evidentemente, adottano procedure ad alti standard. Per incidens: la ISO/IEC 17025 è richiamata dalla legge sulla banca dati del DNA e, più dettagliatamente, dal regolamento di attuazione quale standard da rispettare (cfr. anche decisione 2009/95 GAI ove è affrontato il tema della sicurezza della prova scientifica con richiamo alla ISO/IEC 17025);.

Il Reparto Investigazioni Speciali rientra nei laboratori ad elevatissima specializzazione, espressamente contemplati dalla L.85/09, istitutiva della Banca dati nazionale per il DNA.

Il tema è stato trattato dal Colonnello Pizzamiglio e dal Comandante dei RIS di Parma, Lago.

Pizzamiglio: “In una prima fase si è arrivati ad una sorta di certificazione ISO 9001, che adesso poi è diventato un accreditamento... La ISO 9001 in realtà poi ha investito non solo il Laboratorio di Biologia, ma tutto il RIS. Invece l’accreditamento per ora è limitato solo al Laboratorio di Biologia, l’ISO 17025, e adesso verrà implementato piano piano per altri laboratori”.

La deposizione del Col. Lago udienza del 21/12/2015,( pag 25)

“Laboratorio Certificato ed Accreditato, il nostro laboratorio è certificato e accreditato. Sono concetti molto simili, ma riassumendo molto brevemente l'accreditamento è una forma più stringente, complessa e meticolosa di certificazione diciamo così. Quindi, in buona sostanza, tutto quello che è stato fatto si riferisce a dei parametri scritti, oggettivi, approvati e suggeriti da organizzazioni scientifiche internazionali, e che noi in maniera esplicita adottiamo. Quindi tutte le attività che sono state fatte, dall'ispezione sul reperto alle misure, per esempio, di protezione individuale che concerne, per esempio, una doppia esigenza. L'esigenza, da un lato, di proteggere l'operatore da possibili infezioni, non sappiamo con cosa abbiamo a che fare; dall'altro, e in questa sede ancora prima è più comprensibile, di proteggere il reperto da contaminazioni che gli operatori possono introdurre.

Anche questo va detto: a priori tutti gli esiti – e -questa è una delle prassi a cui mi stavo riferendo – che sono emersi nel tempo - in questo caso come in qualsiasi caso che noi trattiamo - prima di essere considerati e messi per esempio in una relazione o scritti del referto, sono verificati per esclusione con gli operatori. Quindi prima di dire: questo è un DNA che viene da un reperto; abbiamo la certezza di escludere gli operatori di laboratorio, perché in linea teorica decine e centinaia di articoli scientifici considerano, trattano il tema della contaminazione come un tema che esiste, complesso, che deve essere gestito. E quindi è fondamentale che un laboratorio abbia una politica di gestione anche di questo aspetto.”

Ed ancora Lago sulle procedure adottate dai RIS

“tutte le procedure che abbiamo adottato, quindi procedura di ispezione dei reperti, procedura di diagnosi o tentativo di diagnosi, perché a volte una diagnosi chiara non è possibile intrinsecamente per limiti vari. Tutte le procedure di estrazione, di amplificazione, di tipizzazione, e direi soprattutto, che è la parte più complessa ed articolata, di interpretazione dei risultati, si riferiscono a dei parametri tecnico scientifici che sono adottati formalmente dal mio reparto. Questo non è stato detto, il nostro laboratorio è certificato e accreditato. Sono concetti molto simili, ma riassumendo molto

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brevemente l'accreditamento è una forma più stringente, complessa e meticolosa di certificazione diciamo così. Quindi, in buona sostanza, tutto quello che è stato fatto si riferisce a dei parametri scritti, oggettivi, approvati e suggeriti da organizzazioni scientifiche internazionali, e che noi in maniera esplicita adottiamo. Quindi tutte le attività che sono state fatte, dall'ispezione sul reperto alle misure, per esempio, di protezione individuale che concerne, per esempio, una doppia esigenza.

L'esigenza, da un lato, di proteggere l'operatore da possibili infezioni, non sappiamo con cosa abbiamo a che fare; dall'altro, e in questa sede ancora prima è più comprensibile, di proteggere il reperto da contaminazioni che gli operatori possono introdurre. Anche questo va detto a priori, tutti gli esiti – e questa è una delle prassi a cui mi stavo riferendo – che sono emersi nel tempo - in questo caso come in qualsiasi caso che noi trattiamo - prima di essere considerati e messi per esempio in una relazione o scritti del referto, sono verificati per esclusione con gli operatori”.

Va dato atto del riconoscimento del CT della difesa, Capra, del lavoro fatto. Il CT, già vice comandante dei RIS, ben conosce i moduli operativi, lo stesso collabora con il laboratorio diretto dal Prof. Piccinini, che ha autonomamente tipizzato il profilo genetico di Ignoto 1, ed ha prestato assistenza alla squadra della Prof. Cattaneo durante alcune fasi degli accertamenti tanatologici.

L’incipit della deposizione di Capra:” Tra l’altro bisogna dare atto che, per l’analisi appunto del cadavere della povera ragazza, la Pubblica Accusa ha nominato, ha dato l’incarico non a un medico legale solo, ma ad un collegio di medici legali, ognuno avente delle proprie specificità e delle proprie capacità. Il professor Tajana e la professoressa Cattaneo. In particolare la professoressa Cattaneo è anche un medico legale particolarmente esperto nell'analisi dei corpi quando gli stessi presentato degli ampi fenomeni trasformativi diciamo. E quindi è un esperto su cadaveri non recenti. All'autopsia erano presenti, anche se non hanno partecipando direttamente, partecipando in un secondo momento per l’analisi dei reperti prelevati, comunque personale sia della Polizia che dei Carabinieri, che hanno quindi avuto a disposizione questi reperti e che li hanno analizzati secondo le migliori metodiche che sono attualmente disponibili in Italia. Quindi diciamo che tutto sommato si è fatto riferimento, nel caso di specie, a personalità di rilievo. Quindi quello che ad un certo punto ci poteva essere, a mio avviso, è stato rinvenuto. Non ho ravvisato particolari inefficienze, dal punto di vista della ricerca di queste tracce….

Sulle indagini fatte così si esprime:” I risultati ottenuti, così come ci sono stati riferiti dagli indumenti sono risultati che sia dal punto di vista quantitativo, che dal punto di vista qualitativo, non esito a definire di rilievo, perché questo è quello che ci è stato riferito, e che poi dopo andremo a vedere nel dettaglio. Ma che comunque anche devo dire che dal punto di vista oggettivo non mi sento di respingere.”(pag 90)

Anche gli altri laboratori in cui sono state effettuate le analisi sono pubblici – universitari – e come tali devono attenersi agli standard più rigorosi in materia.

Le linee guida

La valenza delle linee guida secondo la giurisprudenza di legittimità.

Le linee guida sono linee di comportamento, che non hanno forza cogente ove non recepite in un testo normativo come riconosce la difesa stessa richiamando nei motivi di appello a f. 94 l’ordinanza n.16296/2015( Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 16229 del 31/07/2015 (Rv. 636498 - 01) In tema di accertamento giudiziale della paternità, le cd. linee guida di esecuzione delle indagini genetiche, dettate dalle principali associazioni internazionali di studiosi ed operatori della genetica forense, sebbene prive di forza cogente in quanto non tradotte in protocolli imposti da norme di legge o di regolamento, costituiscono regole comportamentali autoimposte e normalmente rispettate, volte ad assicurare, sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche del tempo, risultati peritali attendibili e verificabili, sicché la loro inosservanza fa legittimamente dubitare della correttezza delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio.

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La Cassazione Penale ha ribadito che le linee guida non sono assimilabili a tecniche scientifiche.

Le linee guida e il successivo aggiornamento non costituiscono l'enunciato di teorie o, se si vuole, di tecniche, scientifiche, verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità, quanto, piuttosto, un insieme di cautele, precauzioni, verifiche, modelli comportamentali finalizzati ad acquisire le informazioni necessarie a scopo di giustizia con il minor tasso possibile di fallacia.

Sez. 4, Sentenza n. 3446 del 12/11/2014 Ud. (dep. 26/01/2015 ) Rv. 262029 (Rigetta, App.

Venezia, 25/02/2013). Nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna. Nella fattispecie la Corte ha valutato corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione fondata sull'aggiornamento delle linee guida della Carta di Noto in tema di esame del minore, per non essere le stesse assimilabili a tecniche scientifiche.

Le sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 8770 del 21/12/2017 Ud. (dep. 22/02/2018 ) pronunciandosi in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, hanno statuito che: l“le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto, ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene”.

I Kit scaduti

Il motivo è inammissibile, assolutamente generico nella sua formulazione, non si precisa a quali Kit6 si faccia riferimento e come ciò incida sulla affidabilità dei risultati considerato l’utilizzo di diversi kit, praticamente tutti i kit in commercio, da parte del RIS e degli altri consulenti.7

La manifesta infondatezza

Le ragioni per cui è possibile discostarsi secondo la Corte A.A. (f.f. 252-255) Le linee guida internazionali non indicano nulla di preciso sull'utilizzo o meno di reagenti con shelf life superata, proprio perchè la scadenza ha finalità commerciali e non incide sull'interpretazione e qualità del dato.

Le linee guida Ge.Fi ( genetisti Forensi Italiani, organizzazione di cui sono coordinatori e membri anche il prof. Previderè, il Prof. Giardina, il Prof. Piccinini e il dr.Giuffrida, genetisti che hanno tutti convalidato la validità del dato genetico ottenuto e della procedura seguita) parlavano di procedura

6Il polimero, e non i kit che sono altra cosa, è perfettamente valido anche decorsa la shelf life. Sono state esibite in Assise alcune pubblicazioni e riferimenti (es. “Status update on AB 3500 open letter” (SWGDAM 13 luglio 2011) da cui si evince chiaramente che la shelf life dei polimeri, così come quella di altri reagenti, è una “business decision” per usare le parole di John Butler che affronta peraltro l’argomento a pag. 198/199 del volume

“Forensic DNA Typing - Interpretation”, vera e propria pietra miliare della genetica forense, affermando che “…Vale la pena notare che la qualità del profilo DNA non è necessariamente diminuita se vengono utilizzati reagenti "scaduti". Più avanti … “Finché l'urea nella soluzione di tampone o polimero non è uscita dalla soluzione (in genere dovuta all'evaporazione da contenitori impropriamente sigillati), si possono ottenere separazioni di qualità anche anni dopo la data di scadenza ufficiale fornita dal produttore. In discussioni precedenti con i produttori, abbiamo appreso che alcune date di scadenza possono essere state impostate per motivi commerciali, piuttosto che scientifici” (documenti in allegato già in atti).

7 F. 213 della relazione dei RIS:” Gli estratti ottenuti sono stati amplificati utilizzando il kit denominato ldentifillerr,NGMnr. NGMTM SE!ec/8l della dilla Applied Biosystems, Powerplex. 16'9 ' , ESf'. ESX"' della ditta Promega. Gli estratti riconducibili ai reperti 3 1-2, 3 1-3, 3 1-GI EXT, 3 1-G2fNT, 3 1-6 sono stati inoltre amplificati utilizzando il kit denominato Identifiler della ditta Applied Biosystem . L'estratto del campione 3l-G20 è stato amplificato anche con lnvestigatorTAI Argus X-12 della ditta Qiagen110. Le amplificazioni sono tate effettuate econdo le indicazioni tecniche fomite dal produttore, mediante il Gene Amp P.C.R. System 9700 della ditta Applied Bioystem , mentre la tipizzazione è stata condotta con un sequenziatore automatico AB/ Prism 3130 XL della stessa società

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di rivalidazione documentata attestante un’analoga performance analitica rispetto al prodotto non scaduto. Nel caso di specie sono stati usati così tanti kit, ripetuti su tante campionature, ripetuti sullo stesso estratto, sullo stesso amplificato, che il problema è privo di rilevanza. Come ampiamente emerso dalla deposizioni dei Capitani Staiti e gentile e del Col.Lago se un dato non è interpretabile per problemi tecnici di qualsiasi tipo ( e questo può avvenire anche con polimeri e kit non scaduti), l'analisi deve essere ripetuta. Se in esito alla amplificazione di un estratto e della successiva corsa elettroforetica, invece, non si ravvisano problemi e il dato genetico che appare risulta leggibile, solido e ben interpretabile, il relativo risultato deve ritenersi del tutto valido anche con polimeri scaduti in quanto, in caso diverso, il risultato sarebbe abortito e non sarebbe apparso con i caratteri appena indicati. Presso il RIS era stato cambiato il software dopo che al congresso internazionale di Vienna, il prof. Butler aveva affermato che la scadenza dei polimeri (reattivi) è solo commerciale e che si possono usare anche dopo la scadenza (a meno che l'analisi non sia interpretabile per problemi tecnici e in tal caso essa deve essere ripetuta).

Nessuna contestazione è stata formulata dai difensori nei motivi di appello ( e nemmeno nella memoria aggiunta). La difesa, in particolare, ha rinunciato al controesame di Staiti e Gentile e non ha rivolto alcuna domanda specifica al Colonnello Pizzamiglio sulla questione reagenti, limitandosi a chiedere dell’accreditamento dei laboratori del RIS.

I consulenti della difesa dell'imputato hanno chiarito di non aver ripercorso le corse elettroforetiche8. La dott.ssa Gino ha riferito di non aver neppure visionato i dati grezzi. 9 Il dott. Capra ha spiegato di essersi limitato a controllare, a braccio ( per usare il termine dallo stesso utilizzato) i tracciati elettroforetici su supporto documentale, riscontrando che in alcune analisi erano stati utilizzati polimeri scaduti, che non tutti i tracciati erano chiaramente interpretabili e che quattro controlli positivi e sei controlli negativi presentavano delle anomalie. Egli non era in grado di dire se la scadenza del polimero avesse compromesso o no il risultato dell’analisi, certo era che il RIS non aveva rispettato l’impegno a utilizzare solo materiale in corso di validità (Pag.107 del verbale stenotipico dell’udienza del 3.2.2016 (faldone 15).

Sul punto, tutti gli altri consulenti sentiti hanno sottolineato - non smentiti dal consulente della difesa, limitatosi ad un rilievo formale sul metodo - che la scadenza del polimero viene fissata dalle case produttrici anche a fini commerciali (tanto è vero che esiste un sistema di rivalidazione dei polimeri volto a prolungarne il periodo di utilizzabilità), che lo spirare del termine di consumo non compromette l’analisi e, soprattutto, che l’eventuale cattivo stato di conservazione del polimero impedisce la reazione e dà luogo a un profilo non leggibile, non a un profilo diverso da quello reale.(

Pagg.59 e 60 della deposizione Portera (udienza 3.2.2006).

Va precisato che in ogni caso si parla di qualità del dato e non di correttezza del dato. Il tema del polimero scaduto è stato ampiamente trattato in dibattimento introducendo peraltro numerose referenze scientifiche. E’ emerso con chiarezza che le analisi effettuate dal RIS sono valide a tutti gli effetti formali e tecnici. Un eventuale problema dovuto ad una ipotetica eventuale inefficienza del polimero condurrebbe ad una generica degenerazione/aborto del risultato di tipizzazione, ma certamente in nessun caso porterebbe alla produzione di un diverso profilo (riconducibile a persona diversa). L'analista, anche non necessariamente esperto, possiede comunque gli strumenti cognitivi e scientifici per riconoscere questa eventuale problematica che emergerebbe in modo clamoroso.( cfr.

memoria PG ex art. 121 c.p.p.)

8 Così la sentenza di I grado ( pagg 78-79)

9Nella nota 107, a pag. 70 della sentenza di primo grado si dà atto che: “la consulente dell'imputato prof. Sara Gino all'udienza del 12.2.2016 (faldone 16) ha dichiarato di non aver visionato né analizzato i dati grezzi, essendosi divisa i compiti con l'altro consulente (pag.282 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.2.2016), l'altro consulente dott. Marzio Capra ha riferito di non aver rielaborato i dati grezzi, ma di essersi limitato a controllare a campione le stampe di tali dati allegate alla relazione integrativa dei consulenti Staiti e Gentile (pag.255 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.2.2016), rilevando delle incongruenze relativamente all'utilizzo di alcuni polimeri scaduti e ai controlli negativi di cui alle pagg.73, 647, 1064, 317 e 400 e ai controlli positivi di cui alle pagg.71, 617, 709 e 245 (pag.270 del citato verbale stenotipico).

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Occorre chiedersi in primo luogo se l’informazione veicolata con tale motivo di ricorso a f. 121 secondo cui:”quando il Ris utilizza Kit in corso di validità non ottiene corse particolarmente performanti, quando utilizza kit scaduti il risultato diventa improvvisamente chiarissimo,”

abbia il carattere di dato scientifico che si intende sottoporre alla Corte per assumere la non validità del metodo e del risultato.

In tema di prova scientifica, se si assume l’errore ( doloso o gravemente colposo a giudicare dal linguaggio utilizzato), questo deve essere supportato da un’ attendibile ed accreditata informazione, quale è la fonte che l’accredita? Sulla base di quali studi si afferma ciò? A ben vedere si tratta di un’

osservazione non supportata dagli stessi CCTT di parte, che non si confronta adeguatamente e correttamente con i dati oggettivi acquisiti al processo.

Una ipotetica inefficienza del polimero scaduto avrebbe prodotto un risultato non leggibile o non interpretabile, di certo non un profilo, da tutti riconosciuto di ottima qualità, riconducibile ad una persona specifica e sempre la stessa. Si richiama quanto evidenziato in motivazione (f.263) con riferimento al campione: 31-G20: 1400 picogrammi per microlitro di DNA maschile ( su un tot.

Di 2000): chiaramente interpretabile anche secondo il dott. Capra, ha avuto 13 amplificazioni, 5 ripetizioni, ( in totale 18 tipizzazioni), anche se non vi era bisogno di repliche, tenuto conto che il quantitativo di profilo genetico superava abbondantemente il limite del Low Copy number.

La recente modifica delle linee guida GE.FI sul punto

Quanto affermato in sentenza ha ricevuto l’avallo ufficiale dei Genetisti Forensi che, all’esito del congresso Ge.Fi svoltosi a Catanzaro il 3 e 4 settembre scorso hanno approvato una modifica delle linee guida, pubblicate il 19/9/2018, richiamate dalla difesa nei motivi aggiunti.

Sono stati modificati tre punti delle raccomandazioni generali nelle indagini di identificazione

Sono stati modificati tre punti delle raccomandazioni generali nelle indagini di identificazione