• Non ci sono risultati.

14) violazione dell’art. 606 lett.e) travisamento sulle 104 ripetizioni laddove si ritiene che la traccia sia unica e diverse le campionature, secondo difesa tracce diverse, il problema delle tracce miste. Si censura l’affermazione della Corte AA di cui alla nota 115 in cui si afferma con riferimento al solo campione 31:” In realtà, come hanno sottolineato gli ufficiali del RIS, la traccia è unica mentre sono plurime le campionature; ciò sta a significare che tutti i campioni esaminati sono replica della stessa traccia non facendo mai emergere un profilo genotipico diverso da quello di Ignoto 1 e di Yara”.

Il motivo è inammissibile. L’unicità della traccia- campione 31, prelevata dagli slip- non è un dato controverso ed è stata già evidenziata in sentenza.

Così la sentenza AA: Il RlS, nel maggio del 2011, comunicava che sul campione 31 prelevato dagli slip di Yara era stato estrapolato un profilo genetico maschile che avrebbe potuto essere confrontato:

si trattava di un profilo genetico molto ricco che veniva denominato Ignoto 1. In particolare, veniva evidenziata, nella parte dello slip prossimale al taglio ed approssimativamente collocata all'altezza del fianco destro, un'area interessata da una significativa componente diversa dalla vittima ( profilo STR misto) che aveva come contributore della mistura un individuo di sesso maschile ( Amelogenina, cromosoma Y) L'analisi della traccia consentiva di estrapolare 16 diverse campionature; infatti, la suddetta area dell'indumento intimo di Yara veniva sottoposta ad una serie sistematica di prelievi secondo il criterio, del tutto corretto dal punto di vista operativo, a griglia il cui esame analitico consentiva di tipizzare il profilo genetico di Ignoto 1. A tal riguardo, appare convincente quanto ricordato dal P.G. secondo cui" a questo dato genetico andava ad aggiungersi il fatto di un rapporto quantitativo reciproco vittima/soggetto maschile che non era costante per cui risultava del tutto verosimile e convincente una interpretazione che prevedesse la deposizione di un liquido biologico che, per capillarità peraltro accentuata dai liquidi introdotti esternamente dagli agenti atmosferici, neve, pioggia, si fosse diffuso nell'area sottoposta ad analisi e che tale diffusione comportasse una variabilità delle quantità reciproche in senso approssimativamente radiale, cioè quantità più abbondante nel punto originario della deposizione e via via in quantità decrescente allontanandosi dal punto di origine". Inoltre, deve essere ricordato che la componente nucleare maschile appariva sempre in traccia mista (come evidenziato da tutti in consulenti sentiti nonché dall'esito della procedura di quantificazione effettuata dal RIS ), anche se, come hanno spiegato Staiti, Gentile e Lago, in alcune campionature, come quella G20, appariva talmente dominante da oscurare quasi la componente minoritaria di Yara.

Nel luglio 2011 veniva comunicato dal RIS che un altro profilo genetico maschile era stato ricavato dai leggings di Yara. Anche in tal caso si notava, in 2 campionature ( reperti 62.3 e 62.4), topograficamente coerenti con l'area dello slip, lo stesso profilo genetico di Ignoto 1 e già questa coincidenza appariva emblematica e confermava l'ipotesi investigativa.

Negli stessi motivi di appello, ff.89-90, si riporta la risposta del Col.Lago, a domanda della difesa:”La famosa traccia 31G20 è una traccia mista o una traccia che ha un solo contribuente?”

Lago:” qui mi richiamo al concetto di prima, quello che noi vediamo nell’esito di questa traccia è che

48

non mostra contributi diversi da Ignoto 1. Quindi la lettura di questa traccia non è una mistura.

Il che non significa che la traccia non sia una mistura.

La stessa difesa richiama ancora le dichiarazioni rese da Portera all’udienza del 3/2/2016 rispondendo alle domande della PC”… Ci siamo concentrati su due campioni:31G16 e 31G20 perché erano i due campioni che avevano dato gli esiti più probanti. Ovvero il 31G20 aveva dato le specifiche di un soggetto unico, identificato come ignoto 1 e il 31G16 aveva dato le specifiche di una traccia mista all’interno del quale era possibile individuare la componente della vittima e la componente di Ignoto 1….ed ancora il 31G20 come applicazione NGM è una traccia singola, utilizzando un altro KIT –Identifiler- alcune amplificazioni evidenzierebbero una mistura nel marcatore D21, ma le altre amplificazioni che io ho studiato e che ritengo prioritarie non evidenziano una mistura dall’amplificazione e dallo studio degli elettroferogrammi.

QUINDICESIMO MOTIVO -pag. 199 -

15) violazione dell’art.606 lett.e) travisamento dei row data ( la presenza di alleli non di Bossetti-) esame degli elettroferogrammi

Il motivo è inammissibile, la formulazione cela la produzione di nuova documentazione preclusa in sede di legittimità, peraltro frutto della scienza privata del difensore.

Non si richiama alcuna fonte scientifica che accrediti i dati snocciolati in oltre 100 pagine di ricorso.

Le osservazioni formulate in relazione ai campioni 31.6; 31.G1-Est; 31.GI.Int, 31.G13; 31.G14, 31G15; 31G16; 31G18, 31 G19, 31G2.Int, 31 G20, 31 G23, 31 G24, 62.3, 62.4. non provengono da un esperto analista. Si tratta di censure che attengono al merito del processo, che non hanno costituito oggetto di rilievi difensivi in sede di appello, neanche nei motivi aggiunti, quelli dichiarati inammissibili perché tardivi e poi trasfusi in una memoria a firma dei soli difensori. A ciò si aggiunga che la CT Gino, come sopra evidenziato, ha dichiarato di non aver esaminato i dati grezzi e il CT Capra ha riferito genericamente di averne esaminati alcuni, senza che alcuna relazione di consulenza della difesa abbia mai fatto ingresso in atti. In relazione agli elettroferogrammi richiamati nessuna contestazione, nessun approfondimento è stato effettuato dalla difesa in dibattimento. Si tratta di una lettura non è acquisita agli atti.

Si spende ripetutamente da parte della difesa il nome di Gill ( anche nei motivi aggiunti di ricorso) senza che sia stata mai presentata alcuna relazione o memoria allo stesso riconducibile, ancora a Gill si fa riferimento riportando dichiarazioni asseritamente rese dallo stesso in un convegno organizzato dal Rotary club di cui non si fornisce alcuna evidenza ( si definisce convegno laddove si tratta di un incontro organizzato dal Rotary club di Todi in occasione della presentazione di un libro). Nessun esame degli elettroferogrammi, dei picchi allelici risulta mai effettuato da GILL, rimasto del tutto estraneo al processo. La difesa assume di aver depositato tali elementi nella memoria depositata in appello, memoria non allegata al ricorso.

L’attendibilità dei dati contenuti nel motivo di ricorso:

Non può non evidenziarsi che a f.309 dei motivi di ricorso, (rif.to campione 31.G20 elettroferogrammi dal nr. da 73 ad 83) si evidenzia in grassetto che nella data di analisi indicata il medesimo campione si trovava già presso il laboratorio di biologia forense Department or Forensic Science dell'Università 'The George Washington University' (sita in 2 100 FoxhallRd W. Washington.

DC 20007. USA) dove si sta sviluppando un progetto federale (UA) finanziato dal National lnstitute of Justice( IJ ) finalizzato allo sviluppo di tecnologie molecolari per la diagnosi, a partire dal DNA di un individuo, di caratteristiche somatiche (fenotipo) ascrivibili allo stesso soggetto.

A pagina 9 della relazione a firma Lago ( all.to 2) si legge quanto segue.

“I campioni di DNA di seguito riportati, ricevuti dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma. Sono stati sottoposti agli accertamenti a decorrere dal 21 Ottobre 2011, data

49

in cui sono giunti. tramite corriere specializzato espresso presso il laboratorio del Dott. Daniele Podini. Sempre richiamando la nomenclatura adottata dal RIS i campioni in parola (estratti di DNA) sono:

• 31-G I EXT porzione di tessuto esterno ricoprente elastico slip

• 31-G 1 INT porzione di tessuto interno ricoprente elastico slip

• 31-GI8 porzione di tessuto slip

• 32-3 porzione di tessuto con annessi ganci posteriori reggiseno.”

Nessun amplificato del campione 31G.20 è stato mai utilizzato per la consulenza finalizzata a sviluppare diversi pannelli (gruppi di marcatori da studiare contestualmente) per l'analisi di oltre 100 polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) utili alla previsione dell'origine etno-gcografica di un individuo e di specifiche caratteristiche somatiche, tra cui in particolare il colore degli occhi e dei capelli, con la metodica utilizzata denominata Single Base Extension (S BE) (Podini et altri) anche nota come Minisequencing (Fiorentino et al.).

Con riferimento alle obiezioni sollevate dalla difesa sulla procedura seguita dal RIS per individuare il profilo genetico nucleare di Ignoto l e sulla osservanza delle metodiche stabilite in proposito dai protocolli internazionali, si ritiene che le stesse siano infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Vanno richiamate le precisazioni fornite dai cap. Staiti e Gentile nella relazione RIS del 10.12.2012, di quella integrativa ( all.to 14) e nel corso dell'esame, condotto dal Presidente della Corte, senza che tali risposte, peraltro ampiamente documentate dai dati grezzi prodotti, siano state controbattute in sede di contro-esame da parte dei difensori.

Tutti gli elettroferogrammi frutto di tali operazioni sono stati acquisiti agli atti, sia in cartaceo sia su supporto informatico e una parte di essi sono stati illustrati in aula dai due consulenti (209 Con l'ausilio delle slide contenute nei faldoni 6 e 11.), in modo che la Corte potesse comprenderne le modalità cli lettura e apprezzare la presenza dei "picchi" e la loro corrispondenza con i marcatori elencati -nelle tabelle alle pagg.216 ss. della relazione del RIS in data 10 dicembre 2012.

Si censura solo l’analisi dei RIS e non gli accertamenti degli altri genetisti che hanno restituito risultati convergenti.

L’approccio della difesa è privo di logica prima ancora che di rigore scientifico.

I dati grezzi sono esiti strumentali di analisi che necessariamente devono passare al vaglio interpretativo dell’esperto, sono lo strumento con cui si raggiunge un risultato, non sono essi stessi il risultato che invece si ottiene interpretando tutti i dati nel loro insieme, vagliandoli, confrontandoli e, se necessario, scartandoli. Il risultato finale è la summa di tutti gli accertamenti effettuati ed è l’esperto che fornisce le conclusioni nel rispetto di tutto il processo analitico. Se qualcuno di tali dati, per qualsiasi motivo, non è ottimale e quindi non viene considerato nella interpretazione finale del risultato, non si può prendere come pretesto per giustificare la non validità di tutte le analisi.

Nel dettaglio in merito agli argomenti sostenuti dalla difesa va evidenziato che:

raw data asseritamente non leggibili: i raw data sono file prodotti dai sequenziatori con una specifica estensione informatica (esempio “fsa”) stabilita dall’azienda produttrice e leggibili con un software dedicato fornito dall’azienda stessa. Le doglianze della difesa in merito alla presunta non leggibilità dell’estensione dei summenzionati file appaiono prive di fondamento. E’ stato proprio il collegio difensivo a richiedere i raw data come risulta dagli atti. Gli elettroferogrammi sono stati depositati su cartaceo e in un CD Rome e analizzati in aula con la proiezione di slides. L’affermazione secondo cui la corte non ne avrebbe acquisito conoscenza è smentita per tabulas.

l’assenza di un profilo in un tentativo di analisi (ad esempio per inibizione del campione da troppo dna, da coloranti, ecc) non è una anomalia, semplicemente quel singolo tentativo non ha fornito esiti comparabili e certamente nessun tipo di norma/prescrizione è stata violata.

L’affermazione difensiva che considera per ciò solo l’analisi “completamente fallita” è priva di

50

fondamento. Nei dati grezzi si rinviene traccia di tutto il lavoro effettuato compresi i casi in cui gli esiti sono stati ritenuti dai RIS, come ampiamente chiarito in dibattimento, non accettabili e pertanto necessariamente scartati. Ciò semmai testimonia la trasparenza ed il rigore metodologico con cui sono stati effettuati gli accertamenti. Le 23 asserite violazioni su questo punto sono affermazioni che non trovano riscontro e non corrispondono al vero in quanto: non sono violazioni, non hanno alcuna incidenza su altro, verificano il principio di trasparenza, non costituiscono alcuna deviazione dalla prassi, si tratta di una situazione del tutto ordinaria e frequentissima.

lo stesso dicasi se il profilo è parziale (40 asserite violazioni su questo aspetto). Non si può considerare come criticità o violazione la presenza di drop in (picchi non attesi “in più”) o drop out (picchi attesi e “in meno”), peraltro più frequenti, su tracce non fresche e miste. Il risultato finale emerge dall’interpretazione di più ripetizioni valutando gli alleli che si ripetono e scartando quelli che non si ripetono. Va ricordato che sono tutte ripetizioni della stessa traccia.

Tali asserite violazioni, pertanto, sono in tutti i casi prive di fondamento e non trovano alcun riscontro nella letteratura scientifica.

 si assume che la presenza di un picco sul controllo negativo renda l’analisi non valida.

La letteratura scientifica, anche la più avanzata, diversamente e pacificamente afferma che la presenza di un segnale sul controllo negativo, costituisce evenienza non solo possibile, ma frequente, del tutto fisiologica. In questi casi, è necessario verificare se detto picco possa avere un impatto importante sull’interpretazione di tutti i campioni di quella corsa. Se tale impatto non si verifica, il controllo è perfettamente valido e ciò anche se in presenza di più segnali con tali caratteristiche Le denunciate ulteriori 41 violazioni di una non definita – in quanto non esistente – regola scientifica sono prive di riscontro.

Ribadita l’inconsistenza assoluta delle presunte anomalie, ciò che appare anomalo è, invece, il computo numerico di queste poiché, ad esempio, si moltiplica un controllo negativo asseritamente non valido per il numero dei campioni effettuati con quel controllo in una determinata corsa. Quella che sarebbe, ad esempio, una violazione (perché uno è il controllo negativo o positivo di quella corsa), diventa otto, dieci, violazioni, tante quante sono i campioni di quella determinata corsa.

 le asserite mancate ripetizioni. Tema ampiamente esplorato, anche nel motivo che precede.

Le ripetizioni sono state effettuate, risultano e sono state mostrate e regolarmente depositate nel documento integrativo del RIS anche quando, come nella traccia 31-G20, non sono necessarie; sono state anche riepilogate tramite una presentazione in aula e depositata in atti dai cap. Staiti e Gentile. La presunta criticità, come evidenziato anche in sentenza, è priva di fondamento. Nel caso in esame trattandosi di campioni non Low Copy Number la ripetizione, come da riconosciuto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida internazionali, non era necessaria ed è stata comunque compiuta ad abundantiam. La documentazione su tali ripetute analisi è stata prodotta anche in dibattimento.

 la non validità delle corse.

L’affermazione della presunta non validità delle corse è ancora una volta priva di riscontri.

 La inutilizzabilità dei ladder. Le procedure di assicurazione di qualità e la letteratura scientifica internazionale non prevedono requisiti cogenti sull’utilizzo di ladder. Ciò detto, anche la modalità di trattazione del tema ladder, non trova riscontri in letteratura e le relative asserite 14 criticita’ sono prive di fondamento scientifico.

 la mancata diagnosi biologica della traccia di ignoto 1

51

Sul punto è stato effettuato una approfondita indagine, ampiamente esposta e documentata sia nella relazione dei RIS che nelle deposizioni di Lago, Staiti e Gentile. Non sempre è scientificamente possibile effettuare con esattezza la diagnosi di una traccia mista con positività ad un solo test ( emoglobina) poiché i fluidi che concorrono a formarla sono (in questo caso) almeno due: l’unica ragionevole considerazione che può essere avanzata – e che è stata avanzata dagli esperti - è: in quella traccia è presente del sangue (almeno uno dei fluidi è certamente sangue). Qualsiasi altra affermazione risulterebbe priva di pregio scientifico, di fatto aleatoria e non supportata da alcuna evidenza sperimentale. (cfr. esiti test pag. 211 relazione RIS).

La stessa difesa nel confutare nel merito ed esclusivamente nel merito le argomentazioni della Corte evidenzia di aver formulato mere constatazioni ( cfr. pag 366 -369 dei motivi) non dotate di alcuna validità ai fini scientifici.

Si deve, ancora, sottolineare che il ct della difesa, Capra:

- riconosce come" abbastanza interpretabile il profilo genetico per 14 marcatori autosomici (si confronti quanto precisato dal dott. Capra all'ud. 12.2.2016 Pag. 239 ), con la tabella a pag. 216 della relazione del RIS);

- riconosce che il profilo genetico di Ignoto 1 è straordinariamente di ottima qualità (ud.

12.12.2016 pag 239), e ciò è particolarmente rilevante, tenuto conto che tale evidenza si è ottenuta nonostante l'intervenuto dilavamento del corpo ( cfr Lago pag 48) e dei liquidi di degradazione del cadavere ( Lago pag.40) ;

- ha notato una discrasia nell'identificazione biologica della traccia, rilevando che potrebbe esserci altro materiale biologico, ma non ha rilevato discrasie sui tracciati elettroforetici (ud.12/12/2006 pag. 119).

Capra vorrebbe desumere da questa asserita discrasia risultati inattendibili sulle analisi del DNA ( ud.

Cit. pag 124 e 125). Ma, indipendentemente dall'esatta individuazione del materiale biologico della traccia (si tratta di due analisi del tutto diverse), il profilo genetico di Ignoto 1 è stato convalidato da tutti i consulenti (compresi quelli della difesa) come straordinariamente di ottima qualità. Quel che è stato del tutto trascurato dai difensori, anche nei motivi di ricorso, è la circostanza che il prof.

Piccinini ha personalmente analizzato nel suo laboratorio dell'università di Milano alcune aliquote dei campioni 31-Gl5, 31-G16, 31-G23, 31-G24, mediante il kit Powerplex CS7, mai utilizzato fino a quel momento, allo scopo di incrementare il numero dei marcatori autosomici da confrontare con quelli già estratti dai resti del cadavere riesumato di Giuseppe Benedetto Guerinoni, confermando per i marcatori comuni ai kit utilizzati dal RIS i risultati delle analisi di Staiti e Gentili riferite a Ignoto 1 (cfr A f.76)

In questo modo è stata ulteriormente assicurata la certezza del dato, perché oltre ad essere stati utilizzati kit diversi, pozzetti diversi, personale diverso, diluizioni diverse, sequenziatore diverso, è stato utilizzato per le analisi addirittura un diverso laboratorio.

In definitiva, su 104 tracciati, in ben 71 è stata riscontrata la presenza del DNA e, quindi, del profilo genetico di un individuo di sesso maschile che la dott.ssa Gino ha riconosciuto essere corrispondente al profilo genetico appartenente a Bossetti Massimo Giuseppe; gli altri 33 tracciati sono risultati illeggibili o non interpretabili.

Le analisi sono state effettuate:

1) su reperti campionati su punti diversi e materiali diversi (leggings e mutandine);

2) con KIT diversi, operatori diversi, laboratorio (Piccinini) diverso;

3) da parte di operatori diversi, in giorni e ore diversi, nonché mediante diluizioni di campioni diversi;

4) mediante apparecchiatura (sequenziatore) che non consente modificazione dei dati;

52

5) con oltre 100 tipizzazioni (ripetizioni e amplificazioni), di cui 71 chiaramente leggibili e interpretabili;

6) con risultati positivi che, in taluni casi, lo stesso consulente dott. Capra ha definito chiaramente interpretabili;

7) seguendo i parametri e le regole stabilite dalle linee guida europee ed internazionali.

Non vi è mai stato un trasferimento accidentale del DNA di Bossetti sui reperti o sui campioni analizzati (in quanto non precedentemente presente nel laboratorio dei RTS). L’ipotetico errore non ha trovato alcun logico riscontro.

A fronte di tutto questo la difesa di Bossetti è consistita nell’accusare del delitto un innocente come da imputazione sub b) e nell’ipotizzare la volontaria contaminazione inserendo nella provetta un DNA creato artificialmente in laboratorio.

IL DNA MITOCONDRIALE