9) violazione degli artt.606 comma I lett. b), per violazione dell’art. 192 c.2 c.p.p. in relazione all’inosservanza linee guida europee ed internazionali nel perfezionamento delle analisi genetiche con particolare riferimento all’omessa ripetizione delle corse, Art.606 co.I lett. e), mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione,, travisamento della prova sulla omessa ripetizione delle corse
La difesa reitera considerazioni critiche ( ad esempio in relazione alla traccia 31G20, il picco inatteso all’allele 22), di cui non indica la fonte scientifica e torna sul tema contaminazioni.
Nel rinviare a quanto detto in relazione al motivo che precede si evidenzia, ancora, sul tema “ contaminazione” che nella parte introduttiva della relazione dei RIS è scritto che le analisi sono state svolte nel pieno rispetto degli standard di laboratorio. ( deposizione Lago, Staiti, Gentile)
Il tema come ben evidenziato anche nella memoria depositata dal PG- pag 11 all.to 12- è destituito di fondamento scientifico, è stato esplorato nel corso del dibattimento di primo grado ( cfr deposizioni Lago, Staiti e Gentile). Come suggerito dalla comunità scientifica internazionale la necessità di ripetizioni dell’analisi alle medesime condizioni riguarda casi in cui la quantità di materiale biologico e quindi di DNA è estremamente ridotta ( Low template e Low Copy Number DNA). Le analisi effettuate dai RIS sui reperti slip e leggings, riguardano quantità di gran lunga superiori alla soglia Law Template, in tal caso anche la singola analisi risulta perfettamente valida, ciononostante, come evidenziato dalla Corte, in qualche caso il Ris ha comunque ripetuto le tipizzazioni ottenendo molteplici conferme al medesimo esito.
Tale profilo è stato oggetto di specifico approfondimento disposto in primo grado dalla Corte all'udienza del 13 novembre 2015 e circoscritto ai campioni 31.G2 Interno, 31.G1Esterno ed Interno, 31 da G13 a G16 e da G18 a G20, G23 e G24, 31.6 e a quelli estrapolati dal reperto 62. La corte ha chiesto ai RIS - Staiti e Gentile - di indicare, per ciascun campione, numero di analisi effettuate, tipo di kit, eventuali ripetizioni, data e orario di effettuazione e file di riferimento del compact disk contenente i dati grezzi
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La relazione integrativa è stata depositata il 4.12.2015, con allegati tutti gli elettroferogrammi relativi ai predetti campioni, parte dei quali, grazie alla specificità del quesito formulato dalla Corte, ( nota 107) rintracciati dopo la prima massiva consegna di tutti i dati grezzi di tutte le analisi, comprese quelle sulle migliaia di campioni salivari acquisiti nel corso delle indagini nel tentativo di giungere all'identificazione di Ignoto 1.
All'udienza dell'11.12.2015, destinata all'approfondimento di tali dati, la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità dei dati diversi da quelli prodotti il 26.10.2015, rinunciando al controesame di Staiti e Gentile. La Corte, verificato campione per campione quali fossero i raw data depositati il 4.12.2015, ha respinto la questione della inutilizzabilità, trattandosi di prova documentale, non illegale o acquisita in violazione di legge e ritenendo che il deposito di una parte dei dati in un momento successivo, ma tale da consentire la piena esplicazione del contraddittorio, non fosse pregiudizievole per la difesa. Al fine di garantire alle difese l'approfondimento di tutti i dati grezzi, l'esame dei consulenti delle parti civili e dell'imputato veniva posticipato al 3.2.2016.
Così gli altri esperti:
Il dott. Previderè ha spiegato di aver esaminato il tracciato elettroforetico effettuato con NGM Select sul campione 31 G20 a pag.218 della relazione del RIS in data 10 dicembre 2012 e di averlo ritenuto perfettamente leggibile ed interpretabile, essendo i picchi identificativi chiaramente visibili
Il prof. Piccinini ha riferito di aver esaminato la tabella riassuntiva dei RIS e uno degli elettroferogrammi del campione 31-G20, trovandolo perfettamente leggibile, e di aver analizzato personalmente nel laboratorio dell’Università di Milano alcune aliquote dei campioni 31-G15, 31-G16, 31-G23 e 31-G24 mediante il kit Powerplex CS7, di cui i RIS non avevano la disponibilità e quindi mai utilizzato fino a quel momento, allo scopo di incrementare il numero dei marcatori autosomici da confrontare con quelli estratti dai resti del cadavere riesumato di Giuseppe Benedetto Guerinoni, confermando per i marcatori comuni ai kit utilizzati dal RIS i risultati delle analisi di Staiti e Gentile.
La dott.ssa Asili e il dott. Giuffrida hanno riferito che, per eseguire i confronti con i tamponi salivari prelevati dalla Polizia di Stato, avevano avuto a disposizione, oltre alle tabelle riassuntive (e pag.216 e 217 della relazione del RIS del 10 dicembre 2012), gli elettroferogrammi dei campioni 31-G20 e 31-G1 Est (pagg.218-220 della citata relazione) e ne avevano constatato l'ottima qualità.
Il consulente delle parti civili dott. Giorgio Portera ha spiegato di aver concentrato la sua attenzione sui raw data relativi ai campioni 31-G20 e 31-G16, rianalizzando a computer tutte le corse elettroforetiche relative a tali campioni, promuovendo, per la presenza di segnali allelici chiaramente interpretabili e la regolarità dei controlli positivi e negativi, l’amplificato NGM n.1, gli amplificati Identifiler n.2 e n.3 e gli amplificati NGM Select nn.14, 15, 16 e 3 (chiarendo anche perché la presenza di un allele soprannumerario del marcatore FGA di altezza di 88 RFU nel controllo negativo dovesse ritenersi influente per la corretta interpretazione del profilo di Ignoto): 1) e due delle quattro amplificazioni eseguite sul campione 31-G16, promuovendo quella eseguita con il kit ESX e non quella con il kit NGM (scartata anche dai RIS), per la presenza di dati aspecifici nei controlli positivi e negativi.
I consulenti della difesa
La consulente dell'imputato prof. Sara Gino all'udienza del 12.2.2016 (faldone 16) ha dichiarato di non aver visionato né analizzato i dati grezzi, essendosi divisa i compiti con l'altro consulente (pag.282 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.2.2016), l'altro consulente dott. Marzio Capra ha riferito di non aver rielaborato i dati grezzi ma di essersi limitato a controllare a campione le stampe di tali dati allegate alla relazione integrativa dei consulenti Staiti e Gentile (pag.255 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.2.2016), rilevando delle incongruenze relativamente all'utilizzo di alcuni polimeri scaduti e ai controlli negativi di cui alle pagg.73, 647, 1064, 317 e 400 e ai controlli positivi di cui alle pagg.71, 617, 709 e 245 (pag.270 del citato verbale stenotipico).
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Lo stesso dott. Capra, inoltre, ha ammesso in sede di controesame che la ripetizione delle amplificazioni variando la diluizione del campione in modo da far emergere tutti i profili è una prassi di laboratorio e che, dunque, la differente qualità dei trattati elettroforetici da lui segnalata poteva essere il risultato di una sorta di work in progress, solo che lui, in tal caso, non avrebbe scritto che il profilo così ottenuto era di ottima qualità ma avrebbe dato rilievo alle difficoltà interpretative incontrate nel percorso analitico.
La sentenza di primo grado sul punto ( pag 70) ha sottolineato che l'introduzione nei kit analitici di marcatori particolarmente piccoli (mini STR) consente di ricavare profili genetici anche da quantitativi di DNA esigui (perché la traccia è quantitativamente scarsa o perché il contenuto biologico della stessa è degradato), ma in tali casi l'estrapolazione e l'interpretazione del profilo si rivela più complessa.
All’esito dell’approfondimento disposto dalla Corte, come riportato nell'integrazione del 4 dicembre 2015 e come illustrato dai capitani dei RIS, Staiti e Gentile, all'udienza dell'11 dicembre 2015 (pag.31 e ss.), è stato analizzato, dandone evidenza in motivazione, ciascuno dei prelievi denominati 31 G ( traccia slip) precisando il quantitativo in picogrammi di DNA totale e maschile.
Le conclusioni della Corte di primo grado secondo cui “A fronte di un profilo nucleare chiaramente leggibile in numerosi elettroferogrammi (come confermato da tutti i consulenti), validato da amplificazioni e ripetizioni e rinvenuto uguale a se stesso in numerosi prelievi eseguiti su due indumenti diversi” sono state riprese ad ampliate dalla Corte di AA ( pag. 258 Ripetizione della corsa) : “Verificando nuovamente il dato ripetibilità alla luce del quantitativo totale e maschile di DNA, e sottolinea come soltanto quando il quantitativo di DNA sia inferiore a 100 picogrammi per microlitro (cioè si tratti cli un caso di Low Copy Number o Low Template ), le Linee guida internazionali, come riconosce lo stesso dr. Capra richiedono una doppia analisi, ove per analisi si intende una amplificazione e non la ripetizione della corsa con gli stessi parametri. Di conseguenza, alla luce della tabella di quantificazione del DNA totale ( pg/ ml) desumibile da pag. 212 della relazione 10.12.2012 del RIS, se si tiene conto solo del quantitativo del DNA maschile, non richiedevano ripetizione i campioni: Gl-Ext ( DNA totale 2.500,00; DNA maschile 1.000,00); G2-Int ( DNA totale 800,00; DNA maschile 150,00); G19 ( DNA totale 290,00; DN1\ maschile 140,00);
G20 ( DNA totale 2.000,00; DNA maschile l .400,00) . Se, poi, si deve tener conto, come sembra corretto, invece del quantitativo del DNA totale del campione, non richiederebbero una seconda ripetizione anche i campioni: G2 Ext ( DNA totale 630,00); G3 ( DNA totale 640,00); G4 ( DNA totale 250,00) ; G13 ( DNA totale 300,00); G14 ( DNA totale 140,00); G15 (DNA totale 310,00);
G16 ( DNA totale 450); G17 ( DNA totale 130,00); G18 ( DNA totale 150,00), G24 ( DNA totale 160,00) . Peraltro, risulta che anche diversi campioni con quantitativo di DNA superiore alla soglia sopra indicata, siano stati sottoposti a ripetizione.
La necessità di ripetizione delle analisi riguarda solo i casi in cui la quantità di materiale biologico è estremamente ridotta ( Low Copy Number DNA). Diverse tipizzazioni sono state ripetute, anche su campioni caratterizzati da una quantità superiore alla soglia Low Template ottenendo molteplici conferme al medesimo esito.
Le linee Guida
Sul punto le linee guida GE.FI confermano la valutazione compiuta nei due gradi di merito. Ancora una volta si estrapolano segmenti di affermazioni effettuando una lettura non supportata da evidenze scientifiche.
Va sottolineato, come ben evidenziato in sentenza, che il gran numero di amplificazioni e tipizzazioni eseguite rinviene la sua ragione non tanto nella necessità di avere conferme sulla certezza del profilo genetico individuato quanto in quella di acquisire un numero sempre maggiore di informazioni sul
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profilo genetico di Ignoto l al fine di renderlo più facilmente individuabile come persona con nome e cognome.
Tutti gli elettroferogrammi frutto di tali operazioni sono stati acquisiti agli atti, sia in cartaceo sia su supporto informatico e buona parte di essi, quelli più significativi, è stata illustrata in aula dai consulenti e dagli esperti, in modo che la Corte potesse comprenderne le modalità di lettura e apprezzare la presenza dei "picchi" e la loro corrispondenza con i marcatori elencati nelle tabelle alle pagg.216 ss. della relazione del RIS in data 10 dicembre 2012.
Il motivo di ricorso non si confronta con l’assunto stesso dei CCtt della difesa:
Il ct Capra:
- riconosce come" abbastanza interpretabile il profilo genetico per 14 marcatori autosomici (si confronti quanto precisato dal dott. Capra all'ud. 12.2.2016, pag. 239, fald. 16, con la tabella a pag.
216 della relazione del RIS);
- riconosce che il profilo genetico di Ignoto 1 è straordinariamente di ottima qualità (ud.
12.12.2016 ), e ciò è particolarmente rilevante, tenuto conto che tale evidenza si è ottenuta nonostante l'intervenuto dilavamento del corpo e dei liquidi di degradazione del cadavere ;
- Capra ha notato una discrasia nell'identificazione biologica della traccia, rilevando che potrebbe esserci altro materiale biologico, ma non ha rilevato discrasie sui tracciati elettroforetici.
Il prof. Piccinini, come già sottolineato, ha personalmente analizzato nel suo laboratorio dell'università di Milano ( con cui collabora lo stesso Capra) alcune aliquote dei campioni 31- Gl5, 31-G 16, 31-G23, 31-G24, mediante il kit Power Plex . In questo modo si è data evidenza alla ripetibilità e all’esame incrociato ed è stata ulteriormente assicurata la certezza del dato, perché oltre ad essere stati utilizzati kit diversi, pozzetti diversi, personale diverso, diluizioni diverse, sequenziatore diverso, è stato utilizzato per le analisi addirittura un diverso laboratorio. In definitiva, su 104 tracciati, in ben 71 è stata riscontrata la presenza del DNA e, quindi, del profilo genetico di un individuo di sesso maschile che poi la dott.ssa Gino ha riconosciuto essere corrispondente al profilo genetico appartenente a Bossetti Massimo Giuseppe; gli altri 33 tracciati sono risultati illeggibili o non interpretabili.
Emerge con chiarezza, come chiarito dalla comunità scientifica internazionale, che: la necessità di ripetizione delle analisi alle medesime condizioni riguarda soli i casi in cui la quantità di materiale biologico e quindi di DNA è estremamente ridotta (Low Template/Low Copy Number DNA).
Le analisi effettuate dal RIS sui reperti sono caratterizzate da quantità di gran lunga superiori alla soglia Low Template e pertanto in tal caso anche una analisi isolata è pienamente valida; nonostante ciò il RIS ha comunque ripetuto alcune tipizzazioni ottenendo molteplici conferme.
La difesa ha riproposto in appello osservazioni, veicolate in dibattimento mediante slide, che, come evidenziato in sentenza, non riproducono fedelmente i dati grezzi, ma riportano dati integrati da valutazioni formulate per la prima volta nel processo (cioè soltanto nel corso della discussione), senza alcun accenno specifico formulato nei motivi d'appello, né all'interno degli inammissibili motivi aggiunti ( pag 270 e ss).
L'analisi comparativa del DNA si è svolta in aderenza alle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di ripetizione delle analisi, ne consegue che gli esiti di
"compatibilità" del profilo genetico comparato sono dotati di autonoma e piena capacità dimostrativa.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito, richiamando le linee guida internazionali, la necessità di almeno due ripetizioni dell’analisi quando il quantitativo complessivo di DNA è inferiore a 100 picogrammi/microlitro (ossia si verta in un caso di c.d. Low Copy Number o Low Template DNA) poiché in tali casi il margine di errore nell'interpretazione dei risultati è più elevato. ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36080 del 27/03/2015 Ud. )
DECIMO MOTIVO