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Duttilità e flessibilità dei rimedi alla luce dei principi di efficienza ed adeguatezza Prospettive d’indagine.

Alla luce dell‘analisi suesposta diviene centrale la valutazione degli strumenti rimediali e del grado di effettività delle tutele nel caso di sopravvenienze contrattuali che potrebbero comportare disfunzioni nel sinallagma negoziale.

L‘obiettivo non potrà che essere quello di ricercare una opzione che sia adeguata a preservare gli interessi dei contraenti, funzionalmente orientati

84 Nell‘ottica di salvaguardare il contratto si pone anche la recente pronuncia della Suprema Corte

a SU in tema di nullità parziale, secondo la quale: ―Il giudice innanzi al quale sia stata proposta

domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo”, in questi

termini Cass,, sez. un., 12.12.2014, n. 26242, in Giust. Civ. Mass. 2014

85 L‘esigenza è avvertita, nel presupposto di accreditare la figura giuridica dell‘obbligo di

rinegoziazione, da MACARIO, nell‘abstract del suo saggio, Regole e prassi della rinegoziazione

al tempo della crisi, op. cit. 825.

86 Decisivo, sul punto, il noto contributo di BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale,

Milano, 1970, 343 e ss.

all‘attuazione del contratto nel corso del tempo, al fine di conseguire una determinata prestazione in un certo momento, nonostante il sopravvenire di fatti che influiscono sull‘assetto delle contrattazioni, quali la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni.

L‘individuazione della tutela, all‘interno del predetto contesto, impone la rivisitazione delle regole e dei principi tradizionali, alla luce dei criteri di flessibilità ed elasticità che devono ispirare le moderne relazioni contrattuali, con il precipuo intento di addivenire a misure di continuo adeguamento del contratto.

Occorre chiarire come il relativo grado di efficienza delle norme del nostro codice civile - come è stato ricordato da una parte della dottrina (88) - abbia destato apprezzamento dalla stessa letteratura civilistica tedesca. Tuttavia, ciò non esime l‘interprete dal dover auspicare un riallineamento con i profili della globalizzazione dei mercati e i processi di continuo adeguamento economico e finanziario. Ed infatti, la funzione decisamente creativa della giurisprudenza finisce sovente per ricoprire un vuoto lasciato da un legislatore in grado solo di intervenire in forma del tutto episodica e occasionale; tutto ciò, in assenza di regole generali sulle sopravvenienze nei contratti di durata e, segnatamente, in quelli che ne costituiscono una variante di lungo termine.

Un‘esemplificazione, sufficientemente paradigmatica, si ricava dalla recente evoluzione legislativa sulle tutele per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che, però, copre un campo assai ristretto e decisamente non esaustivo dell‘ampio e variegato ambito dei contratti di durata 89.

88 Ancora MACARIO, op. ult. cit., p. 832.

89 Indicazioni in tal senso sono nel saggio di LA ROSA, Le rinnovate logiche di conservazione del

contratto nell’evoluzione del sistema, in Contratto e Impresa, 2014, 4-5, 943 e 944 che richiama il

E‘ evidente che la questione di fondo ha radici ben più profonde e motivazioni decisamente più articolate: e cioè la crisi dell‘assetto delle fonti del diritto che contamina irrimediabilmente il tradizionale assetto del diritto dei contratti, in uno scenario di progressiva destrutturazione del sistema negoziale che impone nuove regole, per una sostanziale e radicale revisione dell‘accordo che non debba necessariamente passare dal contenzioso giudiziario.

D‘altronde, l‘intervento della giurisprudenza sulla gestione delle sopravvenienze è fondamentale, al fine di creare un ―diritto vivente‖ in grado di stare al passo con i tempi; ma non può sistematicamente essere lo strumento di supplenza alle lacune legislative che, in verità, meritano una seria ed efficace azione manutentiva sul piano dell‘adeguatezza e della razionalità dei meccanismi negoziali di controllo.

In questo complesso scenario, infatti, i limiti della codificazione vigente sul tema sono evidenti, soprattutto per l‘assenza di qualificati ed efficaci meccanismi di controllo del rapporto negoziale, volti a valorizzare l‘esigenza e l‘interesse delle parti a mantenere in vita un contratto, sebbene rinegoziato 90. La difficoltà per l‘interprete è soprattutto quella di orientarsi nell‘ambito di un‘eccessiva frammentazione dei meccanismi rimediali, declinati all‘insegna di una perduta centralità dell‘astrattezza codicistica; circostanza che induce a ragionare sull‘esigenza di considerare nuove regole generali, sia di radicale revisione del sistema, sia di semplice reiterpretazione.

transazioni commerciali e proteso a riaffermare il principi della supremazia della legge ―nel

governo dell’autonomia contrattuale rispetto ai poteri correttivi del giudice‖.

90 L‘insufficienza degli strumenti di controllo sui contratti è particolarmente avvertita da LIPARI,

Per una revisione della disciplina delle fonti di interpretazione e di integrazione del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, spec. p. 706 che sollecita un nuovo e radicale riassetto della

disciplina delle fonti. Più in generale, sul fronte della filosofia del diritto, la problematica emergente ha riguardato la fenomenologia delle incompatibilità riguardo ad un sistema contenenti norme non più rispondenti alla realtà. Per taluni riferimenti, cfr. COSTANZO, Condizioni di

D‘altro canto, nemmeno a livello sovranazionale sono ricavabili regole comuni che tengano conto delle sopravvenienze, atteso che l‘ordinamento europeo, pur disciplinando la rinegoziazione, 91 non la impone ai singoli Stati dell‘Unione, rimettendo a questi ultimi le scelte discrezionali in ordine alle sorti del contratto vulnerato da sopravvenienze. Al riguardo è rilevante il decisum della Corte di giustizia 92 che, per l‘appunto, rimette ogni margine di scelta agli ordinamenti interni, senza fornire opportuni criteri di guide line nelle vicende fattuali che imporrebbero una rinegoziazione dei contratti.

Le criticità del sistema emergono, in particolare, nell‘ipotesi di sopravvenienze atipiche; ossia quelle non previste da alcuna regola codificata di legge o di contratto. Ed infatti, dal tenore delle argomentazioni sopra svolte, in assenza di una generale disciplina di gestione delle prassi negoziali dei contratti a lungo termine, sono solo ipotizzabili talune regole diffuse, frammentate all‘interno delle variegate tipologie, volte a garantire l‘adeguamento del contratto alle circostanze sopravvenute.

Quest‘ultima osservazione consente di precisare che è pur possibile distinguere le sopravvenienze in tipiche e atipiche 93. Le prime, previste dalla legge oppure convenzionalmente dalle parti, contengono una soluzione rimediale rispetto all‘evenienza dell‘accadimento che mina il principio pacta sunt servanda 94. Appartengono alla seconda categoria, quelle sopravvenienze non previste ex ante dalle legge o dallo stesso contratto che, tuttavia, incidendo sull‘assetto degli interessi delle parti,

91 Si richiamano in questo senso i Principi Unidroit, dai Principi di diritto europeo dei contratti

(redatti dalla Commissione Lando) e dal Code européen des contracts,

92 Corte di giustizia, 15 marzo 2012, c. 453/10, in Guida dir., 2012, n. 15, 92.

93 Un‘analoga classificazione è in CAMPANA, Sopravvenienze contrattuali atipiche, 15 maggio

2017, in www.salvisjuribus.it.

94 Solo a livello esemplificativo e no esaustivo si citino i contratti di: somministrazione, appalto

assumono rilievo e allo stesso tempo necessitano di strumenti volti a garantire la regolamentazione del rapporto più che approdare alla soluzione tranchant del recesso per giusta causa oppure della risoluzione per eccessiva onerosità.

Quest‘ultima categoria di sopravvenienze, quelle cioè atipiche, mettono in crisi il sistema, dal momento che non sussistono idonei parametri di riferimento e, per tale ragione, è necessario indagare se siano ipotizzabili alternative rimediali ulteriori, flessibili e proporzionali, che garantiscano il complessivo bilanciamento dell'autonomia contrattuale, della continuità delle contrattazioni e della salvaguardia degli interessi economici sottesi all‘operazione negoziale 95.

Partendo da uno studio generale del recesso e della rinegoziazione, l‘obiettivo della ricerca sarà quello di analizzare le modalità attraverso le quali entrambi i rimedi interagiscono tra di loro con particolare riferimento ai contratti di durata, tenendo conto della tipologia degli interessi in conflitto, nonché delle dinamiche temporali intercorrenti tra la conclusione del contratto e la sua definitiva esecuzione.

Scopo principale della ricerca sarà, dunque, quello di valutare sino a che punto sia possibile apprestare rimedi di tipo manutentivo rispetto all‘originario contratto oppure optare, come estrema ratio, al recesso neutralizzandone gli effetti futuri.

95 Parte della dottrina ha evidenziato che ―dal punto di vista negoziale appare necessaria la scelta

di uno schema contrattuale flessibile‖, per evidenti ragioni di ordine economico-finanziario

ragionevolmente connesse ―all’entità degli investimenti necessari‖. Cfr. MACARIO,

Adeguamento e rinegoziazione, op. cit., p. 32 e 33, ove essenzialmente si valuta la prospettiva

Capitolo II

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