La morte e i sepolcri: una realtà composita
I. 2.1 – L’Editto di Saint-Cloud e gli interventi legislativi: linee generali concernenti il dibattito culturale
Il primo provvedimento che regolamenta la pratica delle sepolture, costituendo il primo ordinamento dei servizi cimiteriali e sancendo la nascita dei cimiteri moderni, è l’Editto di Saint-Cloud del 12 giugno 1804, costituito dal Décret impérial sur les sépultures, vergato al Palais
de Saint-Cloud, le 23 prairial (12 juin 1804), pubblicato in Bulletin des Lois de l’Empire français, 4e série, n° 5, p. 75-80, Paris: Impr. impériale, brumaire an XIII (1804).1 L’Editto confluisce all’interno di
Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d’État, arrêtés et règlements concernant les Israélites depuis la Révolution de 1789, suivi d’un appendice contenant la discussion dans les assemblées législatives, la jurisprudence de la cour de cassation et celle du Conseil d’État, et des notes diverses. È redatto da Achille - Edmond
Galphen, secretaire du consistoire israélite de la circonscription de
Paris, avocat a la cour d’appel. La raccolta è pubblicata a Parigi aux bureaux des archives israélites, 16, rue des quatre-fils, 1851.2
Nella nota L si riporta per intero il decreto, comprendente disposizioni applicabili sia al culto israelita sia agli altri culti. Se ne fornisce qui di seguito una rapida traduzione. Decreto imperiale sulle sepolture.3
Al palazzo di Saint-Cloud (città della Île-de-France, a 10 chilometri da Parigi) il 23 prairial anno 12, cioè 12 giugno 1804. Napoleone, per grazia di Dio e costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi, sul rapporto del Ministro dell’Interno e dopo avere sentito il Consiglio di Stato, decreta:
1 Décret impérial sur les sépultures au Palais de Saint-Cloud, le 23 prairial (12 juin
1804), in «I Servizi Funerari. Rivista trimestrale tecnico-giuridica per gli operatori
del settore funebre e cimiteriale», III, Trimestre Luglio - Settembre 2012, Anno 11, Euro Act Editore, Ferrara 2012, p. 44 e sg.
2 Achille - Edmond GalPhen, Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil
d’État. Arrêtés et règlements concernant les Israélites depuis la Révolution de 1789. Suivi d’un appendice contenant la discussion dans les assemblées législatives, la jurisprudence de la cour de cassation et celle du Conseil d’État, et des notes diverses, Bureaux des archives israélites, Paris 1851.
Titolo I. Delle sepolture e dei luoghi che sono ad esse consacrati. Articolo I. Nessuna inumazione avrà luogo in chiese, templi, sinagoghe, ospedali, cappelle pubbliche e, in generale, in in edifici chiusi, ove i cittadini si riuniscono per la celebrazione dei propri culti, né all’interno del recinto delle città e dei borghi.
Articolo II. Fuori da ciascuno di tali borghi e città ci saranno, alla distanza di almeno 35 – 40 metri dalla rispettiva cinta muraria, terreni appositamente consacrati alla inumazione dei morti.
Articolo III. I terreni più elevati ed esposti a Nord sono quelli da preferire e saranno cinti da muri alti almeno due metri. Vi si faranno piantagioni, adottando le convenienti precauzioni per non disturbare in alcun modo la circolazione dell’aria.
Articolo IV. Ogni inumazione avrà luogo in una fossa separata. Ogni fossa avrà la profondità da 1,5 metri a 2,8 metri di larghezza e sarà, infine, ricolma di terra ben calpestata e pigiata.
Articolo V. Le fosse saranno tra loro distanti da 3 a 4 decimetri ai lati, da 3 a 5 decimetri alla testa e ai piedi.
Articolo VI. Per evitare il pericolo, determinato dal rinnovamento troppo ravvicinato delle fosse, l’apertura delle stesse per nuove sepolture non avverrà che ogni cinque anni.4 Di conseguenza, i terreni
destinati a formare luoghi di sepoltura saranno cinque volte più estesi rispetto allo spazio necessario a deporvi il numero presunto dei morti che vi possono essere interrati ogni anno.
Titolo II. Sulla istituzione dei nuovi cimiteri.
Articolo VII. I comuni che saranno obbligati, in virtù dell’articolo 1 e 2 del Titolo I, ad abbandonare gli attuali cimiteri e a procurarsene nuovi, fuori dal recinto delle rispettive mura, potranno acquisire i terreni che saranno loro necessari, senza autorizzazione oltre quella che è loro
4 Evidentemente non è più considerato fededegno l’arco cronologico di un anno, che Ferdinando Fuga aveva ipotizzato utile, in linea con le coeve conoscenze scientifiche, ai fini della completa decomposizione del corpo, bensì sono cinque gli anni che, nel 1804, sono reputati necessari al compimento del processo. Si vedano i paragrafi I.4.2. e I.3.1.
accordata dalla dichiarazione del 10 marzo 1776,5 compilando i moduli
richiesti dall’ordine amministrativo del 7 germinal anno IX.
Articolo VIII. Appena i nuovi siti selezionati saranno disposti a ricevere le inumazioni, i cimiteri esistenti saranno chiusi e resteranno nello stato in cui si trovano, senza che se ne possa fare uso prima di cinque anni. Articolo IX. Dopo i detti cinque anni, i terreni che servono attualmente da cimiteri potranno essere concessi in locazione dai comuni, ai quali appartengono, ma soltanto a condizione che vengano seminati o piantati, senza che vi possa essere eseguito alcuno scavo, ricerca o fondazione per la costruzione di edifici, fino a quando non venga ordinato altrimenti. Titolo III. Sulle concessioni di terreni nei cimiteri.
Articolo X. Quando la estensione dei luoghi consacrati alle inumazioni lo permetterà, potranno esservi fatte concessioni di terreni alle persone che desidereranno possedervi qui un luogo distinto e separato per fondare la propria sepoltura, quella dei loro parenti e discendenti, e per costruirvi spazi sotterranei destinati a sepolture, monumenti oppure tombe.
Articolo XI. Le successioni in eredità saranno accordate soltanto a coloro che offriranno di fare fondazioni o donazioni a favore di poveri e di ospedali, indipendentemente da una ulteriore somma, che sarà donata al comune. Queste fondazioni o donazioni saranno autorizzate dal governo nelle forme prestabilite, su istanza dei consigli municipali e proposizione dei prefetti.
Articolo XII. Non è assolutamente revocato dai due articoli precedenti il diritto che ogni persona, senza necessità di autorizzazione, possa fare posizionare sulla fossa del proprio parente o amico una pietra sepolcrale o un altro segno indicativo di sepoltura, come è stato fatto fino al momento presente.
Articolo XIII. I sindaci potranno ugualmente, su consiglio delle amministrazioni degli ospedali, permettere che vengano costruiti, entro il recinto di questi, monumenti per i fondatori e i benefattori di detti ospedali, quando essi ne avranno disposto il desiderio nei propri atti di donazione, di fondazione o di ultima volontà.
Articolo XIV. Ogni persona potrà essere sepolta sulla propria proprietà, purché tale proprietà si trovi fuori e alla distanza prescritta rispetto al recinto della città o del borgo.
Titolo IV. Sulla polizia dei luoghi di sepoltura.
Articolo XV. Nei comuni ove si professano differenti e vari culti, ogni culto deve avere un luogo di inumazione particolare e, nel caso in cui ci sia un solo cimitero, lo si ripartirà mediante muri, siepi o fossati, in tante parti quanti sono i culti differenti, con un ingresso particolare per ciascuno e proporzionando questo spazio al numero di abitanti di ogni culto. Articolo XVI. Sia che appartengano ai comuni, sia che appartengano agli individui, i luoghi di sepoltura saranno sottomessi all’autorità, alla polizia e alla sorveglianza delle amministrazioni municipali.
Articolo XVII. Le autorità locali sono incaricate di mantenere costante l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti, che proibiscono le esumazioni non autorizzate; sono inoltre tenute a impedire che si commettano, nei luoghi di sepoltura, disordini oppure atti contrari al rispetto dovuto alla memoria dei morti.
Titolo V. Sulle pompe funebri.
Articolo XVIII. Le cerimonie precedentemente in auge per i cortei, secondo i differenti culti, saranno ristabilite e le famiglie potranno liberamente regolarne la spesa, secondo i relativi mezzi e facoltà. Fuori dal recinto delle chiese e dai luoghi di sepoltura le cerimonie religiose saranno permesse soltanto nei comuni ove si professi un unico culto, in conformità all’articolo 45 della legge del 18 germinal anno decimo. Articolo XIX. Quando il ministro di culto, con qualsiasi pretesto, si permetterà di rifiutare il proprio ministero per la inumazione di un corpo, l’autorità civile, sia d’ufficio, sia su richiesta della famiglia, nominerà un altro ministro del medesimo culto, perché adempia a tali funzioni. In tutti i casi, l’autorità civile ha l’incarico di fare portare, presentare, deporre e inumare i corpi.
Articolo XX. I costi e le retribuzioni da corrispondere ai ministri del culto e agli altri individui annessi a chiese e templi, tanto per la loro assistenza ai cortei, che per i servizi loro richiesti dalle famiglie, saranno regolati
dal governo su consiglio dei vescovi, dei concistori e dei prefetti, nonchè su proposta del consigliere di Stato incaricato degli affari concernenti i culti. Non sarà loro dovuto alcunché per l’assistenza alla inumazione degli individui che risultino iscritti ai registri degli indigenti.
Articolo XXI. Il modo più conveniente per il trasporto dei corpi sarà regolato, secondo le località, dai sindaci, fatta salva la approvazione dei prefetti.
Articolo XXII. Le fabbriche delle chiese e i concistori saranno gli unici a godere del diritto di fornire le vetture, i drappi funebri, gli ornamenti e di fare, in generale, tutti gli approvvigionamenti necessari per gli interramenti, per la decenza o la pompa dei funerali. Le fabbriche e i concistori potranno esercitare o affermare questo diritto secondo la approvazione delle autorità civili, sotto la sorveglianza delle quali essi esercitano.
Articolo XXIII. Le somme provenienti dall’esercizio o dalla locazione di questo diritto saranno consacrate sia alla manutenzione delle chiese e dei luoghi di inumazione, sia al pagamento dei sacerdoti. Questo impiego sarà regolato e ripartito in base alla proposizione del consigliere di Stato incaricato degli affari concernenti i culti e secondo il parere dei vescovi e dei prefetti.
Articolo XXIV. È espressamente vietato a qualsiasi altra persona, quale che sia la sua funzione, esercitare il suddetto diritto relativamente ai cortei e alle pompe funebri.
Articolo XXV. Le spese da pagare dai successori di persone decedute per i biglietti di interramento, il prezzo dei drappi funebri, il trasporto dei corpi, saranno stabiliti da un tariffario, predisposto dalle amministrazioni municipali e ordinato dai prefetti.
Articolo XXVI. Nei villaggi e negli altri luoghi ove il precitato diritto non potrà essere esercitato dalle fabbriche, provvederanno le autorità locali, fatta salva la approvazione dei prefetti.
Articolo XXVII. Il ministro dell’interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle leggi.
Dall’imperatore: il Segretario di Stato, firmato Hugues B. Maret6
L’Editto napoleonico riunisce, in un solo documento legislativo che presenta molti punti in comune con gli attuali testi unici, tutte le disposizioni precedenti, frammentate e disorganiche, in materia di polizia mortuaria e di edilizia cimiteriale; inoltre, aggiunge nuove prescrizioni, talmente innovative da mutare radicalmente l’assetto dei luoghi di sepoltura.7 L’Editto mette dunque ordine in una materia
complessa, nella quale confluiscono, al contempo, questioni di ordine sanitario pubblico, quali igiene e prevenzione delle malattie, di ordine privato e religioso. Da molto tempo, infatti, la Francia percepiva l’esigenza di regolamentare il rituale funebre e le sepolture: nel 1793 Joseph Fouché, divenuto ministro della polizia di Napoleone alcuni anni dopo, nel 1799, aveva elaborato uno dei primi Regolamenti sull’ordinamento di funerali e cimiteri.8 Questo stabilisce i seguenti
punti fermi, come si evince dalla lettura degli articoli 5-7. I corpi dei defunti devono essere sepolti esclusivamente nei cimiteri e ogni municipalità è tenuta a possedere un cimitero. Il cadavere del defunto va obbligatoriamente trasferito al cimitero, coperto da un velo funebre, entro 20 ore dal decesso o entro 48 ore, nei casi di decesso improvviso. Dispone, inoltre, che i luoghi destinati al riposo eterno siano costruiti al di fuori delle città e comunque lontani da ogni zona abitata, in aeree adatte, arieggiate e soleggiate, adornate da alberi sempreverdi. Si riportano qui di seguito gli articoli del Regolamento.
Articolo 5: Il luogo comune in cui le loro ceneri riposeranno sarà isolato da ogni abitazione e vi si pianteranno alberi.
Articolo 6: Sulla porta di questo campo consacrato da un rispetto religioso per i morti, si leggerà questa iscrizione: “La morte è un eterno sonno”. Importante disposizione dell’Editto del 1804, duramente contestata da alcuni intellettuali, fu quella che stabilì che tutte le tombe dovessero essere uguali tra loro, in omaggio alla egalité illuminista e rivoluzionaria: soltanto
6 GalPhen, Recueil des lois, cit., p. 239.
7 Emanuele vaj, I cimiteri prima e dopo l’Editto di Saint-Cloud, in «I Servizi
Funerari. Rivista trimestrale tecnico-giuridica per gli operatori del settore funebre e cimiteriale», III, Trimestre Luglio - Settembre 2010, Anno 9, Euro Act Editore, Ferrara 2010, p. 31 e sg.
ai cittadini i quali si fossero particolarmente distinti veniva concessa una deroga, e dunque la liceità della costruzione di un monumento funebre diverso dagli altri, ma previa verifica di una commissione di magistrati, che poteva così autorizzare la predisposizione di un epitaffio (dunque non del solo nome, come era invece previsto per i morti comuni) e di una lapide in marmo, sormontata da una scultura rappresentante una corona di quercia.9
Tale decisione aveva, in realtà, una matrice ideologico-politica: se la Rivoluzione aveva visto fallire il progetto giacobino di uguaglianza per i vivi, si tentava allora, con queste disposizioni, di stabilire il regime di uguaglianza nelle città dei morti. Poiché i benestanti elevavano cippi e monumenti marmorei che ostentavano fasto e spettacolarità e, al contrario, i più poveri disponevano esclusivamente di fosse comuni, l’Editto decretò la scomparsa delle fosse comuni e la costruzione di tombe tutte uguali, identiche, provviste di nome, cognome e date.10 Si
abbandona, infine, la pratica della sovrapposizione dei cadaveri, i quali sono finalmente accostati gli uni agli altri.11
Le nuove norme vennero estese anche al Regno d’Italia durante il breve regime napoleonico. Prima che avesse inizio il governo francese, tuttavia, in Italia vigeva già una disposizione austriaca del 1787. Essa prescriveva che iscrizioni e monumenti fossero appoggiati al muro di cinta, non precisamente nel sito ove veniva inumato il cadavere. Conseguentemente, era impedita la precisa identificazione della sepoltura.12
Per quanto concerne il dibattito sorto in Italia in seguito alla promulgazione di tali disposizioni, è opportuno ricordare la posizione di Ugo Foscolo e di Ippolito Pindemonte. Il primo aveva certamente ben presenti i Canti di Ossian, pubblicati nel 1760 in forma anonima
9 Ibidem, Sul significato della quercia, si veda invece Quercia, in jean chevalier,
Alain GheerBrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 1986, p. 272. Il Dizionario
è traduzione italiana dell’originale francese jean chevalier, Alain GheerBrant,
Dictionnaire des symboles, Robert Laffont S. A. et Jupiter, Paris 1969.
10 vaj, I cimiteri, cit., p. 32.
11 Laura Bertolaccini, Città e cimiteri. Dall’eredità medievale alla codificazione
ottocentesca, Edizioni Kappa, Roma 2004, p. 33.
12 Salvatore GuGlielMino, Hermann GroSSer, Il sistema letterario. Guida alla storia
da James Macpherson e diffusi in tutta Europa mediante la immediata traduzione in varie lingue, tra le quali l’Italiano, nel 1763.13 Foscolo fu
inizialmente favorevole alle nuove norme, in quanto nella legislazione della Repubblica Cisalpina erano già state promulgate disposizioni simili, come dimostrano le sue opere precedenti l’agosto 1806. Durante il mese estivo, tuttavia, Foscolo maturò la stesura del celebre carme Dei Sepolcri, già pronto per la pubblicazione il 6 settembre del medesimo anno.14 Il secondo compose invece, nel maggio-luglio 1806,
il primo canto del poema I Cimiteri, che abbandonò quando seppe che l’amico era in procinto di pubblicare Dei Sepolcri, precisa presa di posizione nel dibattito, ove Foscolo afferma la necessità della tomba. Tuttavia, parte della critica letteraria ritiene che la composizione del carme non debba essere intesa quale effetto dell’Editto, che fu anzi, probabilmente, soltanto un pretesto.15 Nello stesso carme egli
polemizza con le disposizioni legislative in essere nel 1799, che avevano determinato la sepoltura del Parini senza alcuna tomba che la distinguesse, nel cimitero di Porta Comasina, ove dopo alcuni anni i suoi resti avevano lasciato il posto ad altri resti.16 Rimarca, inoltre, la
aberrazione dell’uso medioevale delle tombe all’interno degli edifici chiesastici e la propria prossimità, nei versi 130-136 del celebre carme, al contemporaneo uso inglese, che vede le giovani visitare i giardini dei cimiteri, posti intorno alle città.17 È interessante citare l’opinione
espressa nel 1807 da Ippolito Pindemonte: Non ch’io disapprovi i
camposanti generalmente, ma quello increscevami della mia Patria, perché distinzione alcuna non v’era tra fossa, e fossa, perché una lapide non v’appariva, e perché non concedevasi ad uomo vivo l’entrare in esso.18
Il dibattito, nel quale Foscolo si inserisce, riprende posizioni ideologiche maturate nel corso del Settecento in relazione alle
13 Si veda Howard GaSkill (a cura di), The Reception of Ossian in Europe, Thoemmes
Continuum, Bristol 2004, citato in Maria Luisa Scalvini, Voce italiana, echi europei.
Francesco Milizia, il monumento e la memoria, in Maria GiuFFrè, Fabio ManGone,
Sergio Pace, Ornella SelvaFolta (a cura di), L’architettura della memoria in Italia.
Cimiteri, monumenti e città. 1750-1939, Skira, Milano 2007, nota 2 p. 15.
14 GuGlielMino, GroSSer, Il sistema letterario, cit., p. 848.
15 Ibidem, p. 196. 16 Ibidem, p. 853. 17 Ibidem, p. 855.
trasformazioni sociali: il pensiero borghese, sempre più indifferente alla trascendenza, aveva elaborato una razionalizzazione del problema della morte, confinandola ad evento squisitamente naturale, che poteva essere inserito e spiegato in una concezione meccanicistica dell’universo, priva di qualsiasi valenza religiosa.19 E di tale concezione
la borghesia aveva bisogno, per operare attivamente sul mondano, per espandere liberamente le proprie possibilità produttive e creative.20 La
procedura di cui al Titolo III dell’Editto di Saint-Cloud si fonda infatti sul principio, espressamente borghese, della perpetua concessione dei terreni cimiteriali, considerati un bene da acquistare alla stregua di una proprietà immobiliare: i terreni in questione non sono tuttavia cedibili attraverso la vendita, ma possono essere ereditati. Inizialmente appannaggio della classe borghese, la proprietà della sepoltura diventa presto un bene ambito dalle classi medie. In pochi anni, a causa dell’incremento del benessere economico della popolazione, la pratica della concessione perpetua crescerà al punto che, in breve, i terreni affidati in concessione occuperanno la maggior parte del suolo dei maggiori cimiteri europei.21
Con tale pensiero borghese è in linea la posizione laica del Foscolo, che sottrae la morte alla Chiesa come intende sottrarre la gioventù all’educazione cattolica dei Gesuiti.22 La risposta laica del pensatore
assume, inoltre, accenti proto-risorgimentali, nel momento in cui ritiene che la sopravvivenza rispetto alla morte, nella quale la materia ritorna alla materia, sia relativa e proporzionale ai meriti civili e sociali conseguiti dall’uomo durante la vita.23
Il 17 marzo 1805 Napoleone costituì il Regno di Italia, o Napoleonico, che rimase in vigore fino alla caduta del Bonaparte nel 1814. Qui l’Editto fu recepito, divenendo operativo, con il Decreto portante il Regolamento
sulla Polizia Medica per l’Italia del Regno d’Italia, promulgato anch’esso
a Saint-Cloud il 5 settembre 1806 e divulgato il 3 ottobre 1806. Questo sancisce, agli articoli 75-78, il divieto di seppellire i cadaveri umani in
19 GuGlielMino, GroSSer, Il sistema letterario, cit., p. 196.
20 Nicolò Mineo è citato in GuGlielMino, GroSSer, Il sistema letterario, cit., p. 196.
21 Bertolaccini, Città e cimiteri, cit., p. 33.
22 Walter Binni è citato in GuGlielMino, GroSSer, Il sistema letterario, cit., p. 196.
luoghi differenti dai cimiteri, che dovranno sorgere fuori dell’abitato dei comuni; a tal proposito, i comuni che non hanno un cimitero, saranno tenuti a realizzarne uno entro un biennio; la Municipalità ne selezionerà il luogo con l’approvazione del Prefetto e, in caso di inadempimento da parte della stessa, la Commissione dipartimentale provvederà a spese del comune; un regolamento stabilirà, infine, le discipline opportune al fine di prevenire ogni inconveniente relativo alle procedure di seppellimento dei cadaveri.
Dalle norme napoleoniche, che segnano un progresso sia nel culto dei defunti sia nella definizione di funzioni e realizzazione dei cimiteri, discendono, inoltre, le attuali norme di polizia mortuaria. Dopo il
Decreto portante il Regolamento sulla Polizia Medica le prime leggi
organiche in materia funebre, valide sul territorio del Regno di Italia, furono il R.D. 10.01.1891 n. 42 Regolazione di Polizia Mortuaria ed il R.D. 25.07.1892 n. 442 Regolamento speciale di Polizia Mortuaria. Durante il governo francese i comuni, divenuti mairie, videro l’attuazione di innovazioni concernenti sia la pratica funebre sia la politica amministrativa: fino al 1808 in Italia era appannaggio esclusivo dei parroci annotare nascite, matrimoni, morti dei cattolici, mentre in Francia tale compito era già ascritto alle municipalità, il cui maire era