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Gli effetti dell’adozione internazionale

Il provvedimento di adozione dichiarato conforme alla normativa convenzionale da parte dell’autorità a ciò preposta nel Paese in cui

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l’adozione ha avuto luogo, deve essere riconosciuto ad ogni effetto di legge negli altri Stati contraenti211. Tale principio trova piena attuazione nell’art. 35, co. 1, l. adoz., in base al quale si estendono all’adozione internazionale gli effetti di cui all’art. 27, l. adoz.212. In virtù del principio di parità di trattamento tra minore italiano e minore straniero, quindi, con il riconoscimento del provvedimento di adozione cesseranno i rapporti giuridici con la famiglia d’origine e il minore straniero adottato acquisterà lo status di figlio dei genitori adottivi, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Anche in materia di adozione si applica la recente normativa sulla filiazione, l. n. 219/2012, che ha sostituito il testo dell’art. 74 c.c. La nuova disposizione amplia il concetto di parentela, quale vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, estendendolo anche al rapporto che si instaura a seguito dell’adozione di minori.

Al principio del riconoscimento non si possono opporre eccezioni fondate su effetti diversi che l’ordinamento del Paese di provenienza del minore attribuisce all’adozione. Come previsto dall’art. 32, l. adoz., infatti, affinché la Commissione per le adozioni internazionali possa dichiarare l’adozione conforme al superiore interesse del minore e autorizzarne l’ingresso e la residenza permanente in Italia, deve essere accertato il presupposto essenziale del riconoscimento da parte del Paese d’origine degli effetti legittimanti dell’adozione o del consenso a tali effetti, i quali comportano la cessazione di ogni legame con la famiglia naturale. La

211 Art. 23, Convenzione dell’Aja, 1993

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stessa disposizione precisa inoltre che, anche se nell’ordinamento straniero non sono previsti effetti legittimanti per il minore, tali effetti possono comunque essere attribuiti all’adozione mediante l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, previa verifica della conformità alla Convenzione, ad una “conversione” del provvedimento straniero di adozione semplice in adozione con effetti legittimanti213. Tale meccanismo consente di conciliare il modello italiano di adozione piena con modelli stranieri che invece prevedono un’adozione minus plena, i quali rischiano di apparire in contrasto con i principi fondamentali interni in materia di adozione214. Viene così superato il problema delle “adozioni claudicanti” che si realizzava, sotto la previgente disciplina, attraverso la trasformazione del provvedimento straniero da parte della giurisprudenza215. Questa, infatti, mediante un procedimento speciale attribuiva effetti legittimanti all’adozione anche se non previsti e non riconosciuti dall’ordinamento straniero, creando così un contrasto tra il Paese straniero che continuava a considerare l’adozione del minore con effetti limitati e il nostro sistema che, invece, riconosceva alla stessa adozione effetti pieni216.

In merito agli effetti legittimanti dell’adozione, sia interna che internazionale, si è sollevata una questione problematica relativa all’eventualità, fortunatamente non frequente, dell’instaurarsi di un

213 Art. 32, co. 3, l. n. 184/1993

214 B. Poletti di Teodoro, Art. 32 l. 184/83 (mod. ex l. 476/98), in Leggi civ. comm., 2002,

822.

215 Cass., 7 settembre 1991, n. 9444, in Giust. civ., 1991, I, 2902. 216 Petrone, L. 4.5.1983/184…, op. cit., 186.

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cattivo rapporto tra l’adottato e la famiglia adottiva tale da integrare una nuova situazione di abbandono del minore. Tale ipotesi va tenuta distinta dal caso affrontato precedentemente in cui l’affidamento preadottivo non abbia avuto un esito positivo217,, oppure dal caso in cui la sentenza non sia ancora definitiva. In dette situazioni il minore continua a essere nella situazione di adottabilità precedentemente dichiarata nei confronti della sua famiglia di origine e la procedura di adozione legittimante può proseguire a favore di un’altra famiglia idonea ad accoglierlo, o addirittura essere convertita in adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, l. adoz. La differenza fondamentale risiede, appunto, negli effetti legittimanti della dichiarata e definitiva adozione nei confronti dei genitori adottivi, assenti nelle altre due ipotesi. In questo caso, secondo la dottrina, il minore adottato e nuovamente in una situazione familiare critica e insuperabile, deve ritenersi come se non fosse mai stato abbandonato precedentemente, dovendosi nei suoi confronti avviarsi da zero un nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono, presupposto per una nuova adozione. La precedente dichiarazione di adottabilità non ha più efficacia, dovendosi a questo punto valutare la condizione del bambino nei riguardi della famiglia adottiva, l’unica famiglia con cui il minore ha legami giuridicamente riconosciuti e nei confronti della quale l’eventuale nuova adozione, facendo cessare il

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legame di filiazione, avrà effetti sia sul piano personale che patrimoniale218.

Con la trascrizione del provvedimento il bambino acquista la cittadinanza italiana219. Tale disposizione nulla aggiunge alla regola generale prevista dall’art. 3 della l. 5.2.1992, n.91, “Nuove norme in materia di cittadinanza”, secondo cui con il provvedimento di adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo e, in base al principio della trasmissione della cittadinanza del genitore al figlio, la cittadinanza dell’adottante220. Nonostante il dubbio sollevato dalla lettera della

disposizione che sembra attribuire la cittadinanza italiana ex nunc al momento della trascrizione del provvedimento, la circolare n. K.28.4 del Ministero dell’interno del 13.11.2000 ha affermato espressamente che con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza che dichiara l’adozione o, se l’adozione si perfeziona in Italia, quando il provvedimento non può più essere impugnato221. La disciplina dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato all’estero è, però, suscettibile di critica222 in quanto non sufficientemente accurata nella tutela dell’interesse del minore. Qualora, infatti, le risultanze dei controlli effettuati dal Tribunale per i minorenni o l’inserimento del bambino nella famiglia siano negativi e il provvedimento non venga perciò dichiarato

218 C. Murgo, L’abbandono del bambino adottato, in Il diritto delle relazioni affettive,

a cura di P. Cendon, Padova, 2005, 1006 ss.

219 Art. 34, co. 3, l. n. 184/1983

220 Petrone, L. 4.5.1983, n. 184…, op.cit., 197. 221 Petrone, op. loc. ult. cit.

222 Poletti di Teodoro, L’adozione internazionale tra tradizione e innovazione, op. cit.,

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efficace, il minore non otterrebbe la cittadinanza italiana, essendo questa subordinata alla trascrizione del provvedimento. Il minore, quindi, recisi i legami con la famiglia di origine e in mancanza di una nuova adozione o del suo rimpatrio, ipotesi di scarsa probabilità, si troverebbe a soggiornare in Italia in virtù di una Carta permanente di soggiorno ma senza cittadinanza e senza una famiglia. Sarebbe quindi opportuno che il legislatore rivedesse la disciplina della cittadinanza, garantendo la tutela dell’interesse del minore anche nel caso di fallimento dell’adozione.

2.12 L’ESPATRIO DI MINORI ITALIANI A SCOPO DI ADOZIONE