• Non ci sono risultati.

La prima fase del procedimento dell’adozione internazionale si svolge in Italia e la legge prevede che abbia una durata complessiva di sei mesi e quindici giorni.

L'atto iniziale della procedura è rappresentato dalla dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero da parte degli aspiranti genitori. La “dichiarazione di disponibilità” prevista dall’attuale normativa sostituisce la “domanda di adozione” richiesta dal legislatore

69

prima della modifica del 1998 e dimostra il passaggio da una concezione arcaica ad una nozione moderna di adozione incentrata sull’interesse del minore in stato di abbandono147.

La “domanda di adozione”, secondo parte della dottrina, era rivolta da chi, dopo essere stato giudicato idoneo, voleva vantare un diritto soggettivo alla genitorialità che doveva essere soddisfatto148;l’adozione era quindi concepita come richiesta di un bambino per appagare il bisogno di arricchire il proprio contesto familiare.

Con la nuova previsione della “dichiarazione di disponibilità all’adozione” si evidenzia, invece, l’atteggiamento di offerta, lo spirito di accoglienza degli aspiranti genitori e la consapevolezza degli stessi di volersi prendere cura come figlio proprio del bambino in stato di abbandono che adotteranno, al quale dovrà essere garantito il rispetto dell’identità personale e della propria cultura. La stessa dottrina sottolinea come tale atteggiamento dovrebbe caratterizzare anche gli aspiranti genitori di un minore italiano ma l’art. 22 l. adoz., pur dopo la riforma del 2001, continua a qualificare l’atto iniziale della procedura c.d. domestica come “domanda”149.

A conferma di ciò, la Corte Costituzionale ha affermato, con un’ordinanza del 2001, che nella fase del procedimento relativa all’accertamento dei requisiti degli aspiranti genitori “non vengono in

147 C. Ghionni, Adozione internazionale…, op. cit. 103. 148 Poletti di Teodoro, L’adozione internazionale, op. cit., 735. 149 L. Fadiga, L’adozione internazionale, op. cit..

70

rilievo posizioni di diritto soggettivo di parti tra loro contrapposte, trattandosi di accertamenti preliminari e propedeutici al successivo ed eventuale provvedimento di affidamento preadottivo, da assumere nello specifico interesse del minore150.

La dichiarazione di disponibilità è presentata, eventualmente corredata da tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del convincimento del giudice, al Tribunale per i minorenni competente, normalmente su di un modello predisposto dal Tribunale medesimo e, con il suo deposito, gli istanti chiedono che venga accertata la loro idoneità all’adozione151. L'idoneità degli adottanti, come precedentemente illustrato, è presupposto necessario per l’intero procedimento e, nel contesto di un pluralismo istituzionale, la verifica della sua sussistenza è attribuita ai servizi socio-assistenziali del territorio per quanto riguarda le attività di informazione, formazione della coppia e redazione della relazione valutativa, mentre è opportunamente riservata al giudice la funzione di garanzia giurisdizionale152.

Il Tribunale esamina la documentazione e, se ravvisa la manifesta carenza dei requisiti ex art.6, pronuncia immediatamente, con decreto, l’inidoneità degli istanti e l’inammissibilità della domanda per difetto di un presupposto processuale; diversamente, se l’esame ha esito positivo, il Tribunale per i minorenni, entro quindici giorni dalla sua presentazione, trasmette ai servizi socio-assistenziali copia della dichiarazione di

150 Corte Cost., 14 giugno 2001, n. 192, in www.cortecostituzionale.it 151 Art. 29 bis, co. 1, l. n. 184/1983

71

disponibilità affinché procedano allo svolgimento delle funzioni e indagini loro demandate dalla legge.

I servizi socio-assistenziali convocano quindi, entro quattro mesi, i coniugi, forniscono loro tutte le informazioni circa l’adozione, li preparano alla stessa e acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari per la redazione della relazione da trasmettere al Tribunale per la valutazione dell’idoneità all’adozione.

Ricevuta la relazione, il Tribunale per i minorenni convoca i coniugi per sentirli direttamente e, esaminata nel complesso la situazione, entro due mesi dichiara con decreto l’idoneità della coppia o rigetta motivatamente la domanda. Il decreto del tribunale è reclamabile davanti alla Corte d’Appello, Sezione Minorenni ai sensi degli artt. 739 e 740 c.p.c dal p.m. o dagli interessati.

Il Tribunale potrebbe, però, avere bisogno di chiedere ai servizi territoriali ulteriori approfondimenti o chiarimenti ai fini della decisione e ciò può comportare lo slittamento del termine previsto.

Il decreto di idoneità, con copia della relazione dei servizi sociali e della documentazione degli atti, è trasmesso immediatamente dall’ufficio giudiziario minorile alla Commissione per le Adozioni internazionali e, ove già indicato dagli interessati, all’ente autorizzato ed accreditato. I coniugi, una volta ricevuto il decreto, dispongono di un anno di tempo per dare mandato ad uno degli enti autorizzati, decorso inutilmente il quale il decreto d’idoneità perde la sua efficacia e occorre presentare una nuova dichiarazione di disponibilità.

72

Conferito mandato all’ente, il decreto d’idoneità conserva la sua efficacia per il periodo necessario all’espletamento della procedura, salva la possibilità di revoca da parte del Tribunale per i minorenni qualora sopravvengano modifiche rilevanti della situazione familiare.

La coppia, sempre entro l’anno di tempo, può revocare il mandato conferito e successivamente conferirne un secondo ad un altro ente, comunicando a quest’ultimo la revoca per renderlo edotto dei percorsi formativi già seguiti dalla coppia stessa, al fine di riconoscerli o meno, e dei motivi della revoca.

I termini per l’espletamento dei vari compiti introdotti dalla nuova legge hanno certamente lo scopo di abbreviare in maniera significativa la prima fase della procedura153. Si tratta, tuttavia, di termini estremamente brevi e spesso difficili da rispettare, soprattutto per i servizi sociali che devono svolgere i loro compiti in modo approfondito e completo. Termini, quindi, che spesso sono rimandati e causano profonda delusione rispetto alla promessa del legislatore di concludere la prima fase nell’arco di sei mesi e quindici giorni154. In realtà, i termini previsti sono ordinatori e il legislatore ha soltanto voluto fornire un’indicazione temporale per evitare un eccessivo estendersi della durata di questa fase iniziale che, nella vigenza della vecchia normativa, talvolta superava i due anni155.

153 Cavallo, Per una famiglia adottiva…, op. cit., 26. 154 Fadiga, L’adozione internazionale, op. cit. 155 M. A. Ianniccelli, L’adozione, op. cit..

73