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La legge italiana individua nel Tribunale per i minorenni l’organo dinanzi al quale aprire il procedimento di adozione internazionale99 e che è competente fino alla conclusione dello stesso.

I Tribunali per i minorenni sono uffici giudiziari specializzati, competenti per le questioni relative a soggetti minori di età in materia civile, penale e amministrativa. In campo civile le spettanze di tale organo attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della responsabilità dei genitori, disporre l'affidamento del minore e, per quel che qui ci interessa maggiormente, dichiararne l’adozione100.

In particolare, il rapporto delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minori è disciplinato dall’art. 38 disp. att. c.c., recentemente modificato con la l. n. 219/2012 di riforma della filiazione. Nella previgente disciplina della filiazione vi era un’evidente disparità di trattamento tra i figli legittimi e i figli naturali anche per quanto attiene

98 Petrone, L. 4.5.1983, n. 184…, op. cit., 233. 99 Art. 29 bis, l. n. 184/1983.

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alle attribuzioni del tribunale per i minorenni e di quello ordinario. In particolare il Tribunale ordinario era competente per le azioni di disconoscimento di paternità, di contestazione e di reclamo di legittimità. Al Tribunale dei minorenni spettavano, invece, tutti i giudizi relativi alla filiazione naturale, con la limitazione, per quanto riguarda le azioni di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, alle sole ipotesi in cui le stesse riguardassero soggetti ancora minori di età, nonché le decisioni relative alla potestà dei genitori e i procedimenti di adozione. In considerazione del fatto che la riforma sulla filiazione ha eliminato ogni differenza di trattamento, anche lessicale, sopprimendo completamente nel linguaggio legislativo le definizioni di “figli legittimi” e “figli naturali” e parlando oggi solo di “figli”, si è avvertita la necessità di una riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c.. La disposizione in questione è stata quindi modificata riducendo la sfera di competenza del Tribunale dei minori nel senso di rispondere sia ad una logica di ricerca della parità di trattamento tra tutte le ipotesi di filiazione, sia, ottimizzando l’economia processuale, ad esigenze di efficienza e coerenza in merito al prioritario interesse del minore, fulcro dell’intero sistema. Nello specifico, nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è oggi attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni. Qualora sia già pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi

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un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice competente per il conflitto familiare, cioè al tribunale ordinario101. Il legislatore del 2012, con la suddetta modifica ha realizzato, non l’esclusione dalle controversie in materia di responsabilità e potestà genitoriale del giudice specializzato, bensì lo scopo di evitare che su di uno stesso oggetto venissero adottati provvedimenti discordanti e che potessero essere presentate istanze al solo fine di spostare la competenza. Si sottolinea, infatti, che nell’interesse del minore vi è anche la garanzia di un assetto solido e coerente di regole raggiunta, in questo caso, attraverso la sottrazione delle regole in materia di competenza al mero arbitrio delle parti102. Riguardo a tale riforma, però, sono state sollevate critiche in quanto il nuovo testo risulta ambiguo e probabilmente non in grado di realizzare in concreto le finalità auspicate103 Tali criticità non sembrano risolversi nemmeno con le previsioni del disegno di legge C. 2953/2014, “Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”, approvato dalla Camera in data 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato. Tale disegno di legge intende istituire il Tribunale della famiglia e della persona, organo specializzato unitario per la materia in questione. L’auspicata unicità dell’organo, però, è solamente dichiarata, essendo in realtà prevista l’attribuzione della competenza a due istituzioni, le sezioni circondariali e quelle distrettuali, perpetuandosi

101 Cass, sez. VI, 12 settembre 2016, n. 17931

102 G. Tenaglia, Competenza del tribunale dei minori ex D.LGS. 219/2012, in

www.neldiritto.it.

103 C.M. Cea, I conflitti di competenza ex art. 38 disp. att. c.c. in

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così pregiudizievoli incertezze circa i rapporti tra i due organi giurisdizionali104.

Presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, i Tribunali per i minorenni sono organi collegiali composti da giudici tecnici e giudici onorari esperti nelle scienze umane. Tale composizione garantisce, nell’ambito dell’adozione, una equilibrata e completa valutazione riguardo alle capacità della coppia che si esprime nel decreto di idoneità105.

Con la legge n. 476/1998, che ha modificato la legge sull’adozione n.184/1983, le competenze dei Tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte perché i compiti di controllo sono stati trasferiti alla Commissione, ma il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante106.

Come previsto dalla legge, il Tribunale per i minorenni contribuisce, insieme all’operato della CAI, ad assicurare la corretta applicazione della normativa sull’adozione internazionale.

Il Tribunale per i minorenni svolge, infatti, le sue funzioni fondamentalmente in due momenti dell’iter procedurale107:

- Nella fase iniziale ha il compito di rilasciare il decreto di idoneità che, a seguito della valutazione delle competenze socio-

104 F. Tommaseo, Nuovi tribunali per la tutela dei minori e dei rapporti familiari, in

Fam. e Dir.,8-9, 2017, 813.

105 Cavallo, Per una famiglia adottiva, op. cit., 16. 106 http://www.commissioneadozioni.it/

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assistenziali degli aspiranti genitori, legittima la coppia ad avviare la procedura nel paese straniero di provenienza del minore. - Sempre in questa fase, e non dopo la proposta di abbinamento da

parte dell’autorità straniera per non pregiudicare il bambino già individuato, il giudice minorile è competente per l’eventuale approfondimento delle capacità della coppia quando questa chieda l’estensione delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità perché, dopo le informazioni avute dall’ente, vuole ampliare la propria disponibilità rispetto a quella iniziale, sia relativamente all’età, sia al numero dei bambini da adottare108. - Nella fase finale del procedimento, quando il minore adottato

arriva in Italia, il Tribunale per i minorenni ha il compito di disporre la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello Stato Civile, oppure, se l’Autorità straniera pronuncia un provvedimento di affidamento a scopo di adozione, riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo e, alla conclusione dell’anno di durata dello stesso, pronuncia l’adozione e ne ordina la trascrizione nei registri dello Stato Civile109.

La determinazione del Tribunale per i minorenni competente per il procedimento, diversamente dall’adozione interna, che individua il giudice sulla base del luogo di residenza dell’adottando, avviene

108 Art. 29 bis, l. n. 184/1983 109 Art. 35, l. n. 184/1983

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attraverso il criterio della residenza degli aspiranti genitori, indipendentemente dalla loro cittadinanza110. La disposizione dell’art. 29 bis, co. 4 in esame va però coordinata con l’art. 36, co. 4, l. adoz. che consente ai genitori adottivi, cittadini italiani, di ottenere il riconoscimento dell’adozione pronunciata nel paese di residenza se provano di essere residenti all’estero da almeno due anni. Quest’ultima previsione, che deroga al rigore imposto dalla legge italiana circa il procedimento adottivo, ha suscitato molte perplessità ed è oggetto di recenti controversie giudiziarie111. Il tema controverso è attuale e di interessante approfondimento e verrà trattato successivamente.

2.6 I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEGLI ENTI LOCALI