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I soggetti del procedimento La Commissione per le Adozion

La normativa italiana, nel ratificare la Convenzione dell’Aja, ha completato la disciplina dell’adozione internazionale promuovendo la maggiore tutela dell’interesse del minore durante tutto il percorso adottivo. Per la realizzazione di tale scopo sono stati introdotti nel procedimento nuovi soggetti con compiti di rilievo e sono state in parte modificate le competenze di altre figure già esistenti89.

Attualmente i soggetti coinvolti nell’iter dell’adozione internazionale sono quattro: il Tribunale per i minorenni, l’Ente locale, l’Ente autorizzato e la Commissione per le Adozioni Internazionali.

Una novità rilevante, rispetto alla normativa previgente, dovuta a questo nuovo sistema di soggetti competenti nello svolgimento della procedura, consiste nel superamento della prassi che era stata comunemente definita “fai da te”, secondo la quale gli aspiranti genitori, una volta ottenuto il decreto di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni, potevano procurarsi il bambino come volevano, senza seguire un procedimento standard corredato di particolari cautele. La coppia, infatti, lasciata in

88 Ghionni, Adozione internazionale…, op.cit., 70 ss. 89 Cavallo, Per una famiglia adottiva, op. cit., 13.

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piena libertà, poteva entrare in contatto con il Paese straniero tramite un’associazione di volontariato o culturale, un missionario, un legale o un qualsiasi altro mediatore e spesso capitava che questi, non soggetti a requisiti o controlli, avessero come unico interesse quello economico e lo realizzassero attraverso collaboratori di fiducia all’estero, prelevando bambini che spesso non si trovavano in stato di abbandono e sarebbero potuti rimanere nella loro famiglia di origine. In questo modo si era generato in molti paesi stranieri un vero e proprio mercato delle adozioni internazionali dominato dalle leggi di mercato della domanda e dell’offerta e nel quale non era seguita la corretta procedura per la tutela dei bambini90.

Elemento fondante del nuovo sistema creato con la ratifica della Convenzione dell’Aja è la costituzione nel nostro Paese di un’Autorità Centrale in materia di adozioni internazionali.

La Convenzione del 1993 ha previsto, infatti, che ogni Stato contraente istituisca un’Autorità Centrale incaricata di svolgere le funzioni che le sono imposte dalla convenzione stessa. Queste autorità devono cooperare tra loro e promuovere la collaborazione tra gli Stati al fine di assicurare la protezione dei minori e garantire l’attuazione degli scopi della Convenzione91. Lo scopo perseguito dal legislatore convenzionale è stato, quindi, quello di realizzare, attraverso la cooperazione degli Stati di origine e degli Stati di accoglienza, lo scambio di informazioni concernenti l’adozione internazionale e il corretto funzionamento della

90 Cavallo, Per una famiglia adottiva, op. cit., 14.

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Convenzione, un sistema di tutela del minore e di protezione dello stesso da operazioni illecite di affidamento.

Nel nostro Paese l’Autorità Centrale è la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), la quale opera dal maggio 2000, ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si compone di più di venti membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Politiche della Famiglia92. Per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali la CAI si avvale della Segreteria Tecnica, istituita dall’art. 6 del D.P.R. n. 492/1999.

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha vari settori di competenza93:

- Verifica sulla regolarità del procedimento:

Per ogni coppia che intraprende il percorso dell’adozione internazionale la CAI raccoglie tutti i documenti relativi alla procedura inviati dal Tribunale per i minorenni e dagli enti autorizzati e, dopo aver controllato la regolarità di tutta la documentazione, anche proveniente dal Paese d’origine del minore, autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia del bambino adottato.

92 Art. 38, l. n. 184/1983 93 Art. 39, l. n. 184/1983

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La Commissione, quindi, con la sua verifica, assicura che la procedura sia avvenuta nel rispetto della tutela del bambino e in conformità alla normativa.

Tutte le procedure sono informatizzate e costituiscono il registro delle coppie all’interno della Banca dati realizzata dalla Segreteria Tecnica, in collaborazione con l’ufficio per l’Informatica e la statistica della Presidenza del Consiglio dei Ministri94.

- Autorizzazione e controllo degli enti autorizzati:

Questo è il compito più delicato e complesso affidato alla Commissione e consiste nella individuazione dei criteri per concedere l’autorizzazione agli enti, privati e pubblici, a svolgere, in Italia e nei Paesi d’origine degli adottandi, l’istruttoria burocratica propedeutica al perfezionamento dell’adozione, nella formazione dell’Albo di tali enti e nella vigilanza sugli stessi attraverso periodiche ispezioni che vertono su tutti gli aspetti della loro attività95.

La Commissione ha anche il potere di irrogare, nei confronti dell’Ente, sanzioni diverse a seconda delle infrazioni accertate96.

94 Cavallo, Per una famiglia adottiva, op. cit., 21. 95 Ghionni, Adozione internazionale…, op. cit., 62. 96 Art. 16, D.P.R. n. 108/2007

51 - Cooperazione internazionale:

La CAI ha funzioni di politica internazionale, in quanto è tenuta sia a collaborare con le Autorità centrali dei paesi firmatari della Convenzione scambiando informazioni, dati statistici ecc. sul fenomeno dell’adozione per l’attuazione degli scopi della Convenzione stessa, sia a sollecitare la stipulazione di accordi bilaterali con altri Paesi non aderenti, alla luce della previsione dell’art. 36, l. adoz e dell’art. 21, lett. e) della Convenzione di New York, attraverso la sua partecipazione ad incontri internazionali e missioni all’estero97.

- Compiti di promozione:

La Commissione svolge, infine, compiti di formazione ed informazione, sia con la collaborazione di enti di intermediazione, sia con altri enti o istituti di ricerca, quale il Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, per la pubblicazione di statistiche e informazioni sull’attività svolta, sulle modalità di cooperazione con i Paesi stranieri per la protezione dei minori e sui metodi di formazione degli operatori. Rientra nei compiti di promozione spettanti alla CAI anche l’attività di propaganda e pubblicità dell’istituto dell’adozione internazionale nei confronti della collettività, per informare sui

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costi e tempi delle procedure, sugli enti di intermediazione e sui Paesi nei quali essi possono operare98.