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La scissione acquista efficacia, ovvero inizia a produrre i suoi effetti nei confronti dei terzi, con l'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di scissione.

Come indicato dall'art. 2506 quater, questa regola generale, subisce delle eccezioni, vista la possibilità di postdatare e retrodatare i suoi effetti.

In particolare la postdatazione degli effetti è sempre ammessa salvo l'ipotesi di società beneficiarie all'uopo costituite.

È altresì possibile retrodatare la decorrenza di alcuni effetti come previsto nella fusione. In generale, la retrodatazione reale dell'operazione di scissione risulta essere vietata mentre è possibile determinarne una di tipo “contabile”.

Sarà quindi possibile andare ad anticipare:

1) il momento a partire dal quale le azioni o quote parteciperanno agli utili;

2) la data dalla quale le operazioni della scissa verranno imputate al bilancio delle beneficiarie55.

Pertanto, a partire dal momento in cui la scissione ha effetto, ciascuna beneficiaria assumerà i diritti e gli obblighi riferibili alla scissa e a lei attribuiti.

Per quei debiti la cui destinazione non sia desumibile dal progetto, la normativa prevede nel caso di scissione totale, una responsabilità solidale tra le beneficiarie; nell'ipotesi, invece, di scissione parziale, la detta responsabilità solidale si estende anche alla scissa. In ogni caso, ognuna delle società è solidalmente responsabile, limitatamente al patrimonio ricevuto o rimasto come determinato dalla relazione degli amministratori. Infatti, nel caso in cui una delle società beneficiarie fosse nell'impossibilità di soddisfare i debiti derivanti dalla scissione, le altre società interverranno in solido, ma sempre nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ricevuto o rimasto.

Infine, occorre evidenziare come l'eventuale retrodatazione degli effetti della scissione possa generare alcune complessità operative relativamente alla gestione degli 55 Occorre rilevare ai fini delle imposte sui redditi, il comma 11 dell'art. 173 del TUIR (modificato con la “Finanziaria 2008”) prevede la possibilità di retrodatare degli effetti contabili unicamente nel caso di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo

adempimenti contabili in capo alla scissa.

Mentre nella fusione la retrodatazione ha una funzione di semplificazione della procedura, in quando consente la considerazione fin dall'inizio di un unico complesso anziché di due entità distinte, nella scissione essa impone di dover frazionare in più entità un'unica impresa, costringendo la stessa a dover tenere più contabilità separate già in una data antecedente all'effetto civilistico dell'operazione.

Se ne deduce che la società scissa sarà pertanto obbligata a tenere più contabilità “sezionali” relative ai compendi che andranno apportati alle beneficiarie al fine di poter individuare il loro risultato reddituale.

Da notare, che anche alla scissione sono applicabili le disposizioni dettate in materia di fusione relative al primo bilancio intermedio.

In particolare come definito dall'art. 2506quater c.c., qualora dall'operazione derivasse un “disavanzo” esso dovrà essere imputato agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e per la differenza ad avviamento.

Per le società quotate, inoltre, è stato previsto che vadano allegati in nota integrativa i prospetti contabili indicanti i valori dalle attività e delle passività delle società partecipanti alla scissione nonché la relazione degli esperti.

Dalla lettura dell'art. 2506quater emerge quindi:

1) la previsione indicata nel secondo comma per la quale “qualsiasi società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa”;

2) in riferimento al primo bilancio successivo alla scissione, abbiamo la necessità di iscrivere nelle società beneficiarie attività e passività provenienti dalla scissa ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione, la necessità di informativa ai terzi, considerando i maggiori obblighi imposti per le quotate, la possibilità di imputazione del disavanzo agli elementi dell'attivo e del passivo o come avviamento.

Da quest'ultimo punto emergono delle differenze in quanto gli elementi patrimoniali vengono trasferiti sulla base del loro valore contabile mentre le azioni date ai soci si basano sul valore effettivo del patrimonio trasferito e sul rapporto di cambio.

Il confronto fra l'aumento di capitale effettuato dalle beneficiarie ed il valore contabile degli elementi patrimoniali trasferiti genererà quindi una differenza positiva o negativa

ovvero un disavanzo o un avanzo di scissione.

Di seguito viene proposto un quadro riepilogativo di tutto l'iter procedurale con i rispettivi termini previsti56:

56 Schema ripreso dal manuale “Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, M. Confalonieri, Il Sole 24 ore, 2013

3.Aspetti valutativi

Anche gli aspetti valutativi correlati alla scissione di società sono assimilabili a quelli della fusione.

È lo stesso legislatore che all'art. 2506ter del c.c. impone una valutazione dei capitali economici delle società partecipanti all'operazione, prevedendo che la relazione degli amministratori indichi i criteri di distribuzione delle azioni o quote, nonché il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle beneficiarie e di quello rimasto presso la scissa. Trattando degli aspetti valutativi, è necessario, fare delle precisazioni in base alla tipologia di scissione che andiamo ad effettuare.

Se la scissione è totale e a favore di società preesistenti, si rende necessaria una approfondita valutazione delle società beneficiare e dei singoli rami aziendali trasferiti. Per ogni apporto verso le beneficiarie dovrà quindi essere calcolato il relativo rapporto di cambio, in modo da valutare sia il patrimonio delle stesse beneficiarie, sia l'apporto ricevuto: si avranno tanti rapporti di cambio quante sono le società presenti.

Se la scissione risulta invece essere parziale occorrerà effettuare anche una valutazione del patrimonio rimasto presso la scissa.

In caso invece di scissione a favore di nuove società non si verificano problemi legati alla valutazione di tale rapporto.

Nello specifico, se la scissione a favore di società di nuova costituzione è proporzionale, il parametro di riferimento per attribuire le partecipazioni ai soci è il capitale netto contabile e non il capitale economico57.

Se la scissione è invece non proporzionale, il legislatore ha previsto la redazione di una relazione di stima per una maggiore tutela dei soci.