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CAPITOLO II – L’ORGANIZZAZIONE DELLE

1. Il sistema europeo dei conti pubblic

1.2. Gli elenchi dell’Istat

Giova a questo punto esaminare quali siano le società pubbliche che compaiono nell’ultimo elenco delle pubbliche amministrazioni stilato dall’Istat90

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Tra le amministrazioni centrali figurano società pubbliche sia nel sottosettore degli «enti produttori di servizi economici», come Anas S.p.A., il Gruppo Equitalia e Italia Lavoro S.p.A., sia nel settosettore degli «enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali», tra i quali figurano Coni Servizi S.p.A. e Arcus – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

Tra le amministrazioni locali sono inserite numerose società pubbliche, tra le quali si segnalano: Lavoro Sicilia S.p.A., Azienda mobilità aquiliana S.p.A. – Ama S.p.A., Azienda trasporti provinciali S.p.A. – ATP S.p.A. Genova, Azienda strade Lazio – Astral S.p.A., Patrimonio del Trentino

S.p.A., Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane – Resais S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A., Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A., Società infrastrutture lombarde S.p.A., Trentino riscossione S.p.A., Veneto strade S.p.A.

In questa sede interessano solo le società partecipate dalle amministrazioni centrali. La qualificazione di amministrazione pubblica per queste società, sebbene data per scontato dall’Istat, e sebbene vi siano ragioni, che si ricavano dalla disciplina legislativa di riferimento, che conducono a una qualificazione giuridica pubblica di tali società, come esaminato nel precedente capitolo, non è stata pacifica. Sono stati infatti numerosi i casi di impugnazione dell’elenco da parte di società che non si ritenevano pubbliche amministrazioni.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, il giudice amministrativo ha sempre confermato l’impostazione per la quale ha optato l’Istat. Può essere dunque non secondario esporre la posizione della giurisprudenza amministrativa sul tema in oggetto.

Innanzitutto bisogna sottolineare che per i giudici la qualificazione giuridica, pubblica o privata, che gli ordinamenti nazionali assegnano alle varie società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle attività da esse svolte è irrilevante ai fini classificatori dettati dal sistema europeo dei conti pubblici91.

In secondo luogo, spesso è accaduto che, proprio facendo leva sui criteri di contabilità europea, la giurisprudenza amministrativa abbia qualificato enti privati come pubblici legittimando automaticamente il loro inserimento nell’elenco dell’Istat92

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91 Si esprimono in tal modo: Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 12 luglio 2011, n. 6213; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 10 novembre 2011, n. 8645; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 11 gennaio 2012, n. 233; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 30 marzo 2012, n. 3048; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 326, della quale si veda il commento di S. DEL GATTO, Sistema “Sec 95” ed elenco Istat. Sull’incerto confine della sfera pubblica, in

Giorn. dir. amm., 2013, n. 10, pp. 960 ss.

92 Questa è la posizione assunta da Cons. St., sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014, sulla Coni Servizi s.p.a., in cui si spiega che «giova così ricordare che la società Coni Servizi

Ciò che si può evincere dalle pronunce della giurisprudenza e dalla posizione del legislatore sembra la volontà di superare la dicotomia tradizionale tra pubblico e privato, privilegiando la sostanziale contiguità tra pubbliche amministrazioni e società per azioni pubbliche93.

L’oggetto dei prossimi paragrafi sarà perciò quello di comprendere quali istituti di diritto pubblico possano trovare pacifica applicazione nei confronti s.p.a. è stata istituita nell'ambito del riassetto del Coni: in particolare, con d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 8 agosto 2002, n. 178, recante "interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" è stato previsto (art. 8) che il Coni " si articola negli organi, anche periferici, previsti dal d.lg. 23 luglio 1999 n. 242" e che per l'espletamento dei propri compiti si avvale della società per azioni appositamente costituita con la denominazione "Coni Servizi s.p.a.", il cui capitale sociale può godere di apporti da parte del dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Le azioni della società sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal Coni, mentre il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali. Sulla società si svolge il controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 12, l. 21 marzo 1958, n. 259; la stessa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Emerge quindi con tutta evidenza che, come ha sottolineato la Corte dei Conti, sez. giurisd. reg. Lazio, 23 gennaio 2008, n. 120, per la valenza pubblicistica dell'attività svolta, per la natura pubblica dei finanziamenti del CONI, per la somma dei poteri di ingerenza della parte pubblica, talmente intensi da arrivare alla misura estrema del commissariamento, e che si esplicano normalmente attraverso atti di riconoscimento, di indirizzo, di controllo dei bilanci, della gestione, dell'attività sportiva, l'attività del Coni si inserisce a pieno titolo nell'ambito dell'azione pubblica. Tale configurazione non risulta venuta meno neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002, in quanto l'art. 8, che, come si è detto, ha disposto il riassetto del Coni istituendo la Coni Servizi s.p.a., non ha eliso né le finalità pubbliche perseguite né il carattere pubblico delle risorse impiegate al tal fine.»

93

Sul punto cfr. V.TORANO, Contributo sulla definizione di «pubblica amministrazione»

rilevante per l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica, in Foro amm. – CDS, 2013, n. 4, pp. 1051 ss.

delle società partecipate dallo Stato, distinguendo le ipotesi in cui tali società debbano essere considerate a tutti gli effetti delle amministrazioni statali dai casi nei quali, invece, tali società debbano essere considerate “speciali” rispetto a tutti gli altri simili enti formalmente privatistici.

2. Il sistema dei controlli sulle società a