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Le espulsioni disposte dal prefetto

DIRITTO PENALE DELL’IMMIGRAZIONE

3.7 Le espulsioni disposte dal prefetto

Il prefetto esercita la facoltà di espellere, nei casi previsti per legge, sempre tenendo conto delle situazioni e delle esigenze specifiche dell’individuo in questione. Il prefetto ha, dunque, il compito di valutare caso per caso, e la sua decisione si riverbera soprattutto sulle modalità di esecuzione dell’espulsione. Naturalmente, la potestà espulsiva è rigidamente vincolata dalla legge, e la valutazione del prefetto deve contenere le motivazioni del provvedimento amministrativo. I casi in cui il prefetto dispone l’espulsione sono due: il primo riguarda l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, dopo essersi sottratto ai controlli di frontiera; il secondo è rappresentato dalla mancata adozione di un decreto di respingimento. Il prefetto può inoltre valutare l’espulsione anche per irregolarità del soggiorno, nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione prevista per distacco di lavoratore straniero83, alle dipendenze di un datore con sede all’estero,

ed autorizzato ad entrare in Italia per il compimento di determinate prestazioni oggetto di contratto d’appalto.

Altro caso di espulsione prefettizia legata all’irregolarità del permesso di soggiorno si verifica nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel

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termine prescritto84 di otto giorni lavorativi dall’ingresso, salvo che il

ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Altro caso riguarda, poi, la mancata comunicazione alla questura da parte dello straniero della propria presenza inferiore a novanta giorni per turismo, affari, visita, studio85. Altro caso ancora interessa lo

straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato annullato o rifiutato dal questore, oppure quando è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo.

Altri casi in cui il prefetto ha facoltà di espulsione riguardano i motivi di pericolosità sociale verso coloro che sono ritenuti, sulla base di elementi di fatto, dediti a traffici delittuosi, verso coloro che, per la loro condotta e il tenore di vita, vivono con proventi di attività delittuose, ed infine verso coloro che, per il loro comportamento, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Altra modalità di esecuzione dei provvedimenti di respingimento ed espulsione è costituita dall’ordine impartito dal questore allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del

84 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 comma 2. 85 Legge 28 maggio 2007, n. 68, art. 1 comma 3.

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provvedimento86. Nel caso in cui lo straniero non ottemperi nel

termine prescritto, possono verificarsi due conseguenze: la prima, di competenza del giudice di pace, riguarda una multa dai 10.000 ai 20.000 € se l’ordine è conseguente ad espulsione con accompagnamento coattivo (ex art. 13, comma 4, TU), a respingimento differito, a sottrazione ai programmi di rimpatrio assistito, oppure una multa dai 6.000 ai 15.000 €, se l’ordine del questore consegue ad espulsione corredata dalla concessione del termine per la partenza volontaria (ex art. 13, comma 5, TU), cioè nell’ipotesi in cui l’espulso non abbia adempiuto alla partenza nel termine concesso o sia stata emessa espulsione coattiva che non possa essere eseguita con immediatezza e neppure sia possibile disporre il trattenimento in un CIE, e, quindi, si debba impartire l’ordine in questione. La seconda conseguenza riguarda un nuovo decreto di espulsione emesso dal prefetto per violazione dell’ordine di allontanamento precedentemente impartito dal questore. Invece di dare attuazione al pregresso decreto di espulsione o di respingimento, la legge prescrive l’adozione di un nuovo provvedimento espulsivo. Nell’adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero viene considerato dalla legge anche il diritto all’unità familiare: il prefetto deve, infatti, tenere in considerazione i vincoli

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familiari dell’interessato, e anche dell’esistenza di legami familiari, culturali, sociali con il suo Paese d’origine.

Particolari cautele nell’adozione delle espulsioni prefettizie riguardano anche le persone vulnerabili (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali). In questi casi, l’esecuzione dell’espulsione deve essere effettuata con modalità compatibili alle singole situazioni personali87.

Per quanto riguarda lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno, rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea, può essere espulso soltanto nei seguenti casi: provvedimento amministrativo disposto dal prefetto per irregolarità del soggiorno, provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Ministro dell’Interno, nel caso in cui sussistano i presupposti per l’espulsione ministeriale88.

3.7.1 Deroghe alla potestà espulsiva prefettizia

In casi eccezionali, la legge consente di derogare all’obbligo di esercitare la potestà espulsiva del prefetto, sia per ingresso irregolare, sia per soggiorno irregolare: situazioni in cui è consentito il rilascio di

87 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art, 19, comma 2. 88 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 1.

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un permesso di soggiorno, oppure è prevista una sospensione dell’esercizio della potestà espulsiva.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato in alcuni casi:

• al genitore straniero di minore italiano residente in Italia. Si tratta di una forma di regolarizzazione in itinere perché consente il rilascio di un titolo di soggiorno al genitore anche privo di qualsiasi permesso che, dunque, si troverebbe in condizione di irregolarità amministrativa, se non fosse genitore di minore italiano quivi residente. La previsione del rilascio del permesso di soggiorno preclude l’adozione dell’espulsione prefettizia;

• allo straniero che chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, perché già titolare di un permesso di soggiorno scaduto da meno di un anno;

• allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale;

• allo straniero a cui viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere favorevole da parte della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato; • allo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento; • ai familiari stranieri di minorenni, per gravi motivi connessi

con lo sviluppo psicofisico del minore straniero che si trova sul territorio italiano, a cui il tribunale per i minori può autorizzare

103 l’ingresso o la permanenza.